Incarto n. 9.2018.15
Lugano 28 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2
per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale finale e le indennità riconosciute alla curatrice
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 gennaio 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2002) e PI 2 (2009) sono nati dall’unione fra PI 3 e RE 1. Con sentenza del 2014 del Pretore aggiunto del Distretto __________, il matrimonio dei genitori è stato sciolto per divorzio ed è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie che prevede, fra l’altro, l’attribuzione della custodia dei figli alla madre.
B. Anche l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata investita della situazione familiare dei __________.
In particolare, l’Autorità di protezione ha conferito un mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, per una valutazione socio ambientale e famigliare. Da tale referto, datato 31 marzo 2017, è emersa la necessità di nominare un curatore educativo. Il 28 settembre 2016 l’Autorità di protezione ha pure conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ per effettuare una valutazione delle capacità genitoriali e dello stato psico-affettivo dei minori. Nella relativa perizia del 15 maggio 2017 sono state segnalate delle difficoltà e fragilità a carico dei genitori e la necessità di adottare delle misure a protezione dei minori, segnatamente l’istituzione di una curatela educativa per sostenere i genitori e mediare la loro comunicazione.
C. Con decisione del 14 giugno 2017 l’Autorità di protezione ha quindi istituito, in favore di PI 1 e PI 2, una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC.
Al curatore è stato affidato il compito di: mediare il rapporto fra i genitori; regolamentare i diritti di visita con il padre in particolare prevedere un ripristino delle relazioni personali tra PI 1 e il padre, compatibilmente con il bene del minore; fissare il calendario delle visite; proporre puntuali aggiustamenti all’assetto relazionale; segnalare all’Autorità di protezione eventuali problemi che dovessero sorgere e presentare un rapporto morale annuale.
Nella funzione di curatrice è stata designata l’avv. CO 2 alla quale è stato riconosciuto un compenso orario di CHF 60.– all’ora per un massimo di 50 ore annuali.
Il 15 novembre 2017 l’Autorità di protezione ha poi proceduto, a seguito della domanda di destituzione dalla carica presentata il 19 luglio 2017 dal signor RE 1, alla revoca del mandato all’avv. CO 2 sostituita, nella funzione di curatore, da CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore tutele e curatele, __________.
D. Mediante decisone del 10.01.2018 l’Autorità di protezione ha proceduto con l’approvazione del rapporto finale presentato dalla curatrice e alla tassazione della sua nota a titolo di indennità e rimborso spese per le prestazioni svolte fra il 7 giugno e il 10 novembre 2017 di complessivi CHF 584.– (CHF 570.– a titolo di indennità e CHF 14.– per rimborso spese). La nota è stata posta a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno.
E. Avverso la predetta decisione è insorto RE 1 che contesta il rapporto morale siccome, a suo modo di vedere, contiene dati infondati, gratuiti e inveritieri, di cui la curatrice nemmeno era in grado di riferire, oltre che a giudizi fondati sulle sole dichiarazioni della madre. Il dettaglio delle contestazioni sarà ripreso, nella misura del necessario, più avanti.
A mente del reclamante, inoltre, in assenza di mansioni svolte dalla curatrice nell’interesse dei minori nemmeno poteva essere approvata la nota finale per indennità e rimborso spese. Egli chiede, in definitiva, l’annullamento della decisione impugnata.
F. All’accoglimento del gravame si è opposta la curatrice avv. CO 2 che sottolinea come il rapporto morale sia un documento ufficiale che la curatrice educativa deve redigere utilizzando un facsimile prestampato predisposto dalla Camera di protezione e che di fatto impone ai curatori educativi di riassumere in poche righe situazioni a volte davvero complesse. Ella ritiene di aver svolto il mandato al meglio delle sue possibilità e in assoluta buona fede e di aver redatto un rapporto morale onesto e il più possibile realistico.
G. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni 22 marzo 2018, ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata salvo una piccola rettifica in relazione alle spese riconosciute. L’Autorità ricorda che per legge il rapporto morale è una descrizione riassuntiva, nella fattispecie redatto sul modulo ufficiale. Per quanto noto all’Autorità di protezione la curatrice avrebbe inteso sottoporre il rapporto per la firma al reclamante che si è invece rifiutato di incontrare la curatrice a tal fine. Se l’incontro fosse avvenuto il signor RE 1 avrebbe potuto esprimere tutte le sue critiche. L’Autorità di protezione ha esaminato sia il rapporto morale sia la nota finale ritenendoli giustificati e coerenti e quindi da approvare salvo una minima rettifica in relazione spese per le trasferte (CHF 12.– in luogo di CHF 14.–).
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Oggetto della decisione impugnata è il rapporto morale finale presentato dalla curatrice avv. CO 2 nell’ambito del mandato a favore dei figli del reclamante e le indennità e rimborso spese riconosciute. Egli contesta praticamente ogni posizione del rapporto presentato, obiezioni respinte sia dalla curatrice sia dall’Autorità di protezione secondo i quali il rapporto non può che essere una descrizione riassuntiva delle situazioni, spesso molto complesse.
3. Malgrado non ci sia un rinvio espresso, le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alla nomina del curatore, all’esercizio della curatela, al concorso dell’autorità di protezione e alla fine della funzione del curatore sono applicabili, per analogia, a tutti i tipi di curatela previsto dal diritto della filiazione (CommFam Protection de l’adulte, Zingaro, art. 327a CC, N. 2; Rosch, ad art. 421-425 CC, N. 11 e 12).
L’art. 411 CC prevede che ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Per quanto possibile, il curatore coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia (art. 411 cpv. 2 CC). Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. L’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici e, se necessario, chiede che sia completato (art. 415 CC).
3.1. La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).
Nel caso che ci occupa la curatrice, come usualmente richiesto dalle Autorità di protezione, ha consegnato il formulario denominato Rapporto morale (http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/documentazione-e-formazione/). Contrariamente a quanto da lei lasciato intendere tale “fac simile prestampato” non è vincolante ovvero un curatore è libero di redigere anche altrimenti il rapporto, mediante un proprio scritto, senza necessariamente dover ricorrere al formulario. Quest’ultimo è messo a disposizione dei curatori quale supporto, in particolare ha il pregio di indicare e suggerire tutti gli argomenti sui quali l’Autorità di protezione dovrebbe essere informata. Il difetto è quello dello spazio, limitato, e il rischio di standardizzazione; come accennato, tuttavia, nulla vieta al curatore, se lo ritiene, di completare altrimenti il suo rapporto.
Si ricorda, ad ogni modo, che oggetto di discussione è pur sempre un rapporto morale e non un resoconto giornaliero dell’attività dove va dettagliato ogni singolo intervento; il fatto che sia un documento riassuntivo è quindi pacifico e come tale deve essere valutato.
3.2. Il reclamante contesta innanzi tutto il periodo indicato sul rapporto morale ovvero dal 1.06.2017 fino al 9.11.2017. Come peraltro da lui rettamente sottolineato quello indicato è il periodo relativo alle date di nomina e di destituzione e nulla hanno a che vedere con l’attività effettivamente svolta e le relative date. Che poi in questo periodo la curatrice sia stata oppure no produttiva è indifferente, l’indicazione riguarda la durata formale della funzione che corrisponde, appunto, a quella indicata. Ogni contestazione al riguardo è quindi da respingere.
3.3. In relazione al soggiorno il reclamante fa delle precisazioni che francamente nulla portano e nemmeno modificano il contenuto del rapporto. La curatrice non ha detto che PI 2 conosce da soli 6 mesi la nuova moglie del reclamante come invece egli sembra aver letto; ella si è inoltre limitata a dire che, per quel che ne sa, moglie e figlia sembrano andare d’accordo. Non si vede cosa ci sia di capzioso in quanto scritto.
3.4. Rispetto alla salute il reclamante si chiede come faccia la curatrice a dire che lui non ha iniziato alcun percorso terapeutico. Ora, non si entra nel merito di tali osservazioni, francamente ininfluenti; la curatrice ha scritto quello che a lei risulta, se le informazioni sono errate giusto evidenziarle, altre considerazioni non portano a nulla.
3.5. Il reclamante contesta le affermazioni della curatrice rispetto alla conduzione di vita, in particolare ritiene esemplificativo il fatto che lei stessa scrive di non aver mai conosciuto i ragazzi, a comprova delle funzioni svolte, ovvero nulle.
Il mandato della curatrice è stato breve, in tale lasso di tempo la curatrice non ha incontrato i ragazzi. Giusto quindi indicarlo. A ben vedere, visto che non ha avuto possibilità di indagini dirette, la curatrice avrebbe potuto fermarsi a queste osservazioni. Non di meno è evidente e fuori discussione che le indicazioni riportate rispetto alla situazione dei figli corrispondono al riferito della madre e come tali saranno considerate dall’Autorità di protezione. Di certo tali indicazioni non inficiano il contenuto del rapporto del Servizio medico piscologico.
Non si vede poi perché la curatrice dovrebbe scrivere nel rapporto – e ribadire nelle osservazioni – che durante l’unico incontro con il padre hanno parlato di PI 2 e non di PI 1 se così non è. Questo peraltro non significa che il reclamante non si interessi del figlio, semplicemente di lui non hanno in quel frangente parlato. Dallo scambio di e-mail prodotto dallo stesso reclamante (allegato 2) emerge peraltro che un tema discusso è effettivamente stato quello dell’alimentazione della figlia e delle sue conseguenze fisiche (__________). Il fatto che questo sia stato riportato nel rapporto non è quindi censurabile.
Ciò detto non ci si può esimere dall’osservare che il contenuto della mail della curatrice del 14 luglio 2017 (delle 17.48), quand’anche a detta di quest’ultima voleva essere una provocazione e la sua buona fede non viene qui messa in dubbio, risulta palesemente fuori luogo e tale da non creare certo le giuste premesse per una proficua collaborazione. Le preoccupazioni di un genitore, quand’anche irrilevanti agli occhi di un curatore, devono essere prese seriamente in considerazione e non certo denigrate poiché, che ne dica e pensi la curatrice, è quello che una persona conclude leggendo quanto scritto. A nulla possono le susseguenti spiegazioni (mail del 14 luglio 2017, ore 18.33).
Resta il fatto che questo non preclude l’approvazione del rapporto morale che riprende, appunto, il contenuto delle discussioni intrattenute.
3.6. Il reclamante ritiene fuorviante e impreciso quanto indicato dalla curatrice in relazione al punto Assistenza. Ora, è ben vero che quanto scritto, cioè “Il padre ha interrotto qualsiasi tipo di comunicazione con la madre” potrebbe far pensare che all’origine di questa situazione vi sia il solo atteggiamento del reclamante. Destinatario del rapporto è tuttavia l’Autorità di protezione che, a non averne dubbio, ha bene in chiaro la fattispecie e gli accadimenti e che in definitiva, come emerge dalle sue osservazioni, ha ritenuto solo l’essenziale ovvero la totale assenza di comunicazione fra i genitori e il fatto che questo rischia di far diventare la figlia uno strumento di comunicazione. Questa è la situazione ed è quello che emerge dal rapporto morale che merita quindi tutela.
Preme comunque sottolineare che dal carteggio risulta come il reclamante persista nel non voler incontrare la signora PI 3 che, dal canto suo, si è invece presentata all’udienza del 6 novembre 2017 per conoscere il curatore (cfr. verbale), contrariamente al reclamante che si è invece rifiutato di presenziare; è quindi fuori dubbio che anche il reclamante ha responsabilità nell’assenza di comunicazione e nel persistere in questa situazione.
In relazione poi a quanto scritto rispetto al comportamento “tutelante” della madre nei confronti dei figli questa è la valutazione data e riportata dalla curatrice. Come già detto, la posizione della curatrice non inficia certo l’esito della perizia del Servizio medico psicologico. Si tratta di una sua personale valutazione che è peraltro stata chiamata a dare proprio per il tramite del rapporto morale e come tale sarà considerata dall’Autorità di protezione, né più né meno.
3.7. Per quel che è della situazione finanziaria la curatrice si è limitata a riportare quello che risulta dalla sentenza di divorzio (sentenza del 2014, inc. n. DM 2014.124, pag. 3, punto 2.1) peraltro poco chiara in relazione agli assegni figli che paiono proprio essere all’origine della differenza di importo indicata dal reclamante.
3.8. Infine, in relazione all’ultimo punto del rapporto, il reclamante contesta l’indicazione che bisogna “vigilare sui recenti episodi di partecipazioni di PI 2 a riunioni dei __________” dando una interpretazione tutta sua della frase che, manifestamente, non è quella data dall’Autorità di protezione che ha rettamente intesto (cfr. osservazioni del 22 marzo 2018, pag. 8, punto 3.5) che i percorsi religiosi vanno discussi e pianificati senza pregiudizio alcuno nei confronti dei __________. Ogni contestazione al riguardo risulta quindi infondata.
3.9 . In definitiva, quindi, il rapporto morale merita tutela. Ad ogni modo e a scanso di equivoci, si ricorda al reclamante che l’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore, il quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6; CommFam protection de l'adulte, Biderbost, n. 9 ad art. 415 CC). Se il reclamante si dovesse ritenere leso da atti od omissioni illeciti della curatrice, egli dispone e deve semmai far capo all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 454 CC.
4. Il reclamante ritiene che alla curatrice non debba essere riconosciuta nessuna indennità siccome non ha espletato nessuna attività.
Ora, ai sensi degli artt. 49 LPMA e 16 ROPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo e al rimborso spese. Nel caso che ci occupa è ben vero che il mandato è durato poco, in questo lasso di tempo la curatrice ha comunque svolto del lavoro, sia anche solo le udienze presso l’autorità di protezione, gli incontri con i genitori, la lettura degli atti e la redazione del rapporto. Le ore indicate e retribuite ammontano, difatti, a sole 9.5. Ciò detto il fatto che al reclamante non sia piaciuta la curatrice non basta per mettere in discussione il principio della remunerazione.
Il reclamo merita, pertanto, di essere respinto anche su questo punto. L’indennità riconosciuta viene tuttavia modificata così come indicato dall’Autorità di protezione che ha rettificato in CHF 12.– in luogo di CHF 14.– le spese da rimborsare alla curatrice.
5. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Il punto 2 della decisione impugnata è modificato nel senso che la nota a titolo di indennità e rimborso spese presentata dalla curatrice è approvata per complessivi CHF 582.– (pari a CHF 570.– per indennità e CHF 12.– per spese).
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico del reclamante.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.