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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.02.2019 9.2018.128

28 février 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,538 mots·~13 min·3

Résumé

Custodia alternata, organizzazione calendario, competenza

Texte intégral

Incarto n. 9.2018.128

Lugano 28 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,  

per quanto riguarda il calendario delle relazioni personali tra i genitori RE 1 e PI 3 e i figli PI 1 e PI 2

giudicando sul reclamo del 23 agosto 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 luglio 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dal matrimonio tra RE 1 e PI 3 sono nati PI 1 (2002) e PI 2 (2006). Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per divorzio con sentenza 12 ottobre 2012 del Pretore della Giurisdizione di __________. Il Pretore ha omologato una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, nella quale l’autorità parentale è rimasta congiuntamente ai genitori mentre la custodia è stata fissata in modo alternato. Tramite decisione 31 agosto 2017 il medesimo Pretore ha omologato un accordo stipulato tra le parti in data 30 agosto 2017 a modifica della sentenza di divorzio. L’accordo prevedeva, tra le altre cose, che a partire dal 28 agosto 2017 i figli avrebbero vissuto in modo alternato con ciascun genitore per 7 (sette) giorni consecutivi, da mercoledì a mercoledì, come pure l’impegno per i genitori di definire entro il 31 marzo di ogni anno il calendario delle vacanze estive e del successivo anno scolastico fino al seguente mese di giugno (stabilendo in pratica calendari da giugno a giugno).

                                  B.   Tramite istanza 16 aprile 2018 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) PI 3 ha chiesto all’Autorità di protezione di definire “il calendario con l’alternanza per il periodo giugno 2018/giugno 2019”, ritenuto che i genitori non sono riusciti ad accordarsi. Egli, allegando una proposta di calendario, ha precisato che non si sarebbe trattato di alcun cambiamento ma di “applicare ciò che è stato deciso lo scorso 30 agosto, cioè definire entro il 31 marzo 2018 il calendario”.

                                  C.   Durante un’udienza di discussione avvenuta il 3 maggio 2018, i genitori si sono accordati limitatamente al periodo estivo, fino al 5 settembre 2018.

                                  D.   Dopo aver sentito i figli il 20 giugno 2018 e nuovamente i genitori in un’udienza avvenuta il 21 giugno 2018, con decisione 26 luglio 2018 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre, approvando il calendario proposto, per il periodo compreso dal 5 settembre 2018 al 16 giugno 2019.

                                  E.   Contro la suddetta decisione RE 1 è insorta il 23 agosto 2018 con reclamo alla Camera di protezione, chiedendo “che il sistema di organizzazione dell’affidamento congiunto venga totalmente riconsiderato tenendo conto delle esigenze dei ragazzi e del calendario scolastico”. La reclamante evidenzia di essersi sentita giudicata e non rispettata presso l’Autorità di protezione, dove a suo avviso sarebbe stata offesa e discriminata.

                                  F.   PI 3 ha presentato le proprie osservazioni l’11 settembre 2018, chiedendo di non accogliere le richieste di RE 1, sostenendo che le modalità di esercizio della custodia alternata sia valida e che il calendario approvato sia stato “scelto con cognizione di causa”. A suo avviso non vi sarebbero motivi per modificare l’accordo omologato appena un anno prima dal Pretore, ritenendo che l’Autorità di protezione abbia svolto il suo lavoro “professionalmente, rispettosamente e coscienziosamente”.

                                  G.   Tramite osservazioni 14 settembre 2018 l’Autorità di protezione ha evidenziato di aver accolto la richiesta del padre di mantenere immutato l’attuale assetto, “in quanto non sarebbero emersi elementi tali da farlo ritenere non adeguato alle circostanze ed al bene dei minori”. L’Autorità di prima istanza rileva poi che se lo scopo del reclamo sia quello di modificare l’affido congiunto, il reclamo va respinto, non essendo tale modifica oggetto della decisione impugnata. Quanto alle critiche sollevate dalla reclamante relativamente allo svolgimento delle udienze, l’Autorità di protezione precisa di non aver espresso giudizi o formulato affermazioni al fine di denigrare o giudicare la reclamante.

                                  H.   RE 1 ha presentato la propria replica in data 1° ottobre 2018, evidenziando di aver proposto inizialmente di modificare il giorno settimanale in cui procedere al cambio di abitazione per i figli (il venerdì invece del mercoledì) ma di aver poi aderito, dopo l’audizione dei minori da parte dell’Autorità di protezione, alla proposta di modificarlo nella domenica.

                                         La reclamante sostiene poi che ogni accordo con il marito è stato ottenuto in modo “poco limpido” e sotto l’effetto di intimidazioni, rinunciando a far valere le proprie richieste. A suo avviso i figli trarrebbero beneficio organizzando le settimane in maniera “convenzionale”: con lo scambio tra i genitori non a metà settimana come sinora.

                                    I.   Il 3 ottobre 2018 l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle proprie osservazioni del 14 settembre 2018, rinunciando a presentare una duplica.

                                         PI 3 ha precisato in data 8 ottobre 2018 di non avere osservazioni aggiuntive.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nel caso in esame, con la decisione impugnata del 26 luglio 2018 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del padre PI 3 relativa alla definizione del calendario riguardante le vacanze e la custodia alternata, approvando il calendario proposto per il periodo dal 5 settembre 2018 al 16 giugno 2019, ritenuto che i genitori nel frattempo si sono accordati sulle date relative alle vacanze estive. In base all’accordo omologato dal Pretore, la definizione del calendario va infatti eseguita ogni anno entro il 31 marzo per l’anno successivo per il periodo da giugno a giugno, definizione che nel 2018 non è stata possibile da parte dei genitori.

                                         La reclamante RE 1 ha contestato la decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo alla Camera di protezione “che il sistema di organizzazione dell’affidamento congiunto venga totalmente riconsiderato tenendo conto delle esigenze dei ragazzi e del calendario scolastico”.

                                   3.   A norma dell’art. 450 segg. CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di reclamo (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684 segg.), che esamina d’ufficio la decisione di prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere dell'Autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4; sentenze CDP n. 9.2017.150 del 28 luglio 2017, consid. 2 e n. 9.2014.165 del 25 marzo 2015, consid. 2).

                                   4.   La competenza per decidere la modifica di una sentenza di divorzio è retta, per quanto riguarda i figli, dall’art. 134 CC. Secondo il cpv. 1, a istanza di un genitore, del figlio o dell'Autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. Secondo il cpv. 3, se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'Autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. Il cpv. 4 dispone che se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione alla cura del figlio; negli altri casi l’Autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.

                                         Secondo l’art. 315b cpv. 1 CC il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio (n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio (n. 2); nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizione sul divorzio sono applicabili per analogia (n. 3). A norma dell’art. 315b cpv. 2 CC, negli altri casi è competente l’Autorità di protezione.

                                   5.   Gli articoli 134 e 315b CC sono strettamente connessi e, per le modifiche delle decisioni adottate dal giudice matrimoniale, devono essere letti in parallelo per definire la ripartizione delle competenze materiali tra il giudice e l’Autorità di protezione (CPra Matrimonial, Helle, art. 135b CC n.1; CR CC I, Meier, art. 315/315a/ 315b CC n. 1).

                                         Trattandosi di modificare le misure giudiziarie relative al minore, l’Autorità di protezione dispone di una competenza generale in caso di accordo tra i due genitori indipendentemente dalla misura di cui trattasi: autorità parentale, custodia, presa a carico, relazioni personali e mantenimento (CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 7 – 9; FammKomm Scheidung, Büchler/Wirz, n. 34). Tenuto conto dell’applicazione della massima d’ufficio e della massima inquisitoria, l’accordo dei genitori non dispensa tuttavia l’Autorità di protezione dall’assicurare la conformità della soluzione proposta con il bene del minore (CPra Matrimonial, Helle, art. 134 CC n. 89). L’Autorità di protezione è pure competente quando il litigio tra le parti è limitato ai diritti di visita (art. 134 cpv. 4 CC; art. 275 cpv. 1 CC; CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 11; FammKomm Scheidung, Büchler/Wirz, n. 29a e 35).

                                         Quando la procedura è contenziosa ed ha per oggetto la modifica dell’autorità parentale, la presa a carico, rispettivamente la custodia o il contributo di mantenimento, il giudice matrimoniale è competente (art. 134 cpv. 1 e 315b cpv. 1 CC; CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 7 – 9; CPra Matrimonial, Helle, art. 134 CC n. 91, art. 315b CC n. 29; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5a ed., n. 818).

                                         Per attrazione di competenza, il giudice è pure competente in materia di relazioni personali quando è chiamato a modificare altri aspetti della cura del minore (autorità parentale o custodia) (CPra Matrimonial, Helle, art. 134 CC n. 92; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5a ed., n. 818).

                                   6.   Nel caso in esame, in base all’accordo omologato davanti al Pretore del divorzio RE 1 e PI 3 esercitano la custodia alternata sui figli: essi sono affidati alle cure di ognuno dei genitori alternativamente durante periodi di una settimana, con il cambio che avviene ogni mercoledì. Tale assetto è stato organizzato dai genitori nell’ambito del divorzio e precisato con un accordo a parziale modifica della sentenza di divorzio del 30 agosto 2017, omologato dal Pretore con decisione 31 agosto 2017. I genitori si sono impegnati a fissare un calendario delle vacanze e dell’alternanza delle settimane entro il 31 marzo di ogni anno per il periodo che va dal successivo mese di giugno al mese di giugno dell’anno seguente.

                                         All’inizio del 2018 i genitori non sono riusciti ad accordarsi sul calendario e di conseguenza il padre ha sottoposto all’Autorità di protezione una proposta. Durante la procedura dinnanzi all’Autorità di protezione, nella quale sono stati sentiti i figli e i genitori hanno partecipato a due udienze, questi ultimi sono riusciti a trovare un accordo relativo alle vacanze estive. Per il periodo dal 5 settembre 2018 al 16 giugno 2019 (anno scolastico 2018/2019) l’Autorità di protezione con decisione del 24 luglio 2018, qui impugnata, ha invece accolto la proposta di calendario del padre.

                                         Quanto alla richiesta della madre di modificare il giorno di passaggio, fissato convenzionalmente il mercoledì, cambiandolo con il venerdì o la domenica, l’Autorità di protezione ha sostenuto che la madre non avrebbe giustificato la reale esigenza di una simile modifica e che nemmeno sarebbe dimostrato che l’assetto in essere non sarebbe adeguato alle circostanze o non più nell’interesse dei figli. L’Autorità di prima istanza ha inoltre precisato che l’eventuale modifica dell’affidamento congiunto non è oggetto della decisione impugnata e di conseguenza una simile richiesta della madre andrebbe respinta.

                                         In effetti, come indicato in precedenza, qualora la madre desideri modificare l’affidamento dei figli senza l’accordo del padre dovrà rivolgersi al Pretore competente per la modifica della sentenza di divorzio, la competenza dell’Autorità di protezione essendo data soltanto in caso di accordo tra le parti.

                                         La decisione impugnata verte invece esclusivamente sulla richiesta del padre di approvare il calendario fissato sulla base di quanto convenuto dinnanzi al Pretore e in questo senso non può prestarsi a critiche.

                                         Detto altrimenti, quanto richiesto dalla madre dinnanzi all’Autorità di protezione e alla base del conflitto dei genitori sfociato nell’impossibilità di trovare un accordo sul calendario da concordare, esula fondamentalmente dalle competenze dell’Autorità di protezione e di conseguenza anche di questa Camera. Trattandosi di una richiesta di modificare “il sistema di organizzazione dell’affidamento congiunto”, ossia una totale riconsiderazione dello stesso (cfr. reclamo pag. 2 verso l’alto), in assenza dell’accordo di entrambi i genitori, la competenza è del Pretore del divorzio (cfr. CPra Matrimonial, Helle, art. art. 315b CC n. 16-21, 29 e 32). Di conseguenza tale richiesta appare irricevibile.

                                         Abbondanzialmente si osserva che il titolo della decisione impugnata “calendario diritti di visita” e gli articoli di legge citati (“ artt. 275 CC) non sono corretti: non si tratta in questo caso di definire i diritti di visita (che per definizione vengono attribuiti ai genitori non detentori dell’autorità parentale o della custodia -art. 273 CC- e quindi non riguardano il caso in esame) bensì l’attuazione e l’organizzazione della custodia alternata. In questo senso la competenza, in caso di disaccordo, è esclusiva del giudice e non dell’Autorità di protezione.

                                   7.   Visto quanto precede, per quanto non irricevibile il reclamo è respinto. L’accollo di tasse e spese di giustizia seguirebbe la soccombenza, tuttavia eccezionalmente si può prescindere dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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