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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.10.2017 9.2017.98

26 octobre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,734 mots·~9 min·4

Résumé

Regolamentazione delle relazioni personali, mandato per perizia psichiatrica: reclami privi di oggetto,la competenza spetta al Pretore successivamente adito dal reclamante medesimo per una modifica della sentenza di divorzio in relazione all’autorità parentale e alle relazioni personali

Texte intégral

Incarto n. 9.2017.98 9.2017.163  

Lugano 26 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda le relazioni personali con PI 1 e il conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica su RE 1

giudicando sul reclamo presentato da RE 1 in data 8 maggio 2017 contro la decisione emanata il 30 marzo 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2017.98) e sul reclamo presentato da RE 1 in data 19 luglio 2017 contro la decisione emanata il 19 giugno 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2017.163);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                         che dal matrimonio contratto il 2005 da RE 1 e CO 2 è nato PI 1 (2009);

                                         che nell’ambito della causa di protezione dell’unione coniugale, con ordinanza del 1° dicembre 2014 il Pretore di __________ ha invitato l’allora competente Autorità regionale di protezione __________, a provvedere alla nomina di un curatore educativo per PI 1 ai sensi dell’art. 308 CC, ciò che è stato fatto con risoluzione del 23 dicembre 2014 (ris. n. 421);

                                         che nel febbraio 2015 PI 1 è stato portato dal padre in __________, suo paese di provenienza, senza l’accordo della madre;

                                         che con sentenza 16 settembre 2015 il matrimonio è stato sciolto per divorzio dal Pretore della giurisdizione di __________. Alla madre è stata affidata la custodia di PI 1; quest’ultima detiene inoltre in via esclusiva l’autorità parentale su di lui. Al padre non sono stati concessi diritti di visita;

che la permanenza all’estero del minore si è protratta sino all’11 gennaio 2016, data in cui il padre l’ha riconsegnato alla madre;

che, con risoluzione del 25 febbraio 2016 (ris. n. 114), l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha assunto la curatela educativa di PI 1, tenendo tuttavia in sospeso l’espletamento della medesima da parte del curatore vista l’assenza di diritti di visita paterni;

che, con decisione del 25 marzo 2016 (ris. n. 222), nell’attesa di ricevere una valutazione sulle capacità genitoriali e di eseguire un ascolto del minore, l’Autorità di protezione ha deciso la sospensione delle relazioni personali tra il padre e PI 1;

che con decisione del 5 luglio 2016 (ris. n. 462) l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali fra RE 1 e il figlio, in forma sorvegliata, a cadenza settimanale per la durata di un’ora e mezzo;

che, durante l’audizione del 14 febbraio 2017, RE 1 ha postulato l’ottenimento di diritti di visita in forma libera oppure, subordinatamente, l’estensione degli stessi – istanza avversata da CO 2;

che, con decisione del 30 marzo 2017 (ris. n. 201), la richiesta è stata respinta dall’Autorità di protezione; nei considerandi quest’ultima ha considerato che “valuterà l’opportunità di disporre una perizia sul signor RE 1, finalizzata ad accertare l’eventuale rischio futuro di atteggiamenti contrari all’interesse del minore, in modo da potersi esprimere su eventuali modifiche dei diritti di visita” (pag. 2);

che, con reclamo 8 maggio 2017 (inc. CDP 9.2017.98), RE 1 è insorto contro tale risoluzione, postulando un diritto di visita settimanale libero, con passaggio dal Punto d’Incontro, in aggiunta al diritto di visita sorvegliato già in essere;

                                         che, con decisione del 19 giugno 2017 (ris. n. 365), l’Autorità di protezione ha conferito alla dott.ssa __________ il mandato di svolgere una perizia psichiatrica su RE 1, formulando in particolare alcuni quesiti peritali quanto all’attuale stato di salute psichico del periziando e fissando già la data del primo appuntamento;

                                         che con reclamo del 19 luglio 2017 (inc. CDP 9.2017.163) RE 1 è insorto anche contro la predetta risoluzione, postulando l’annullamento della decisione, l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, nonché l’immediata restituzione dell’effetto sospensivo al gravame;

                                         che con decisione 31 agosto 2017 al gravame è stato restituito l’effetto sospensivo;

                                         che con scritto 20 ottobre 2017, il Pretore di __________ ha dato seguito ad una richiesta di informazioni da parte di questo Giudice, affermando che in data 31 agosto 2017 RE 1 ha inoltrato dinnanzi alla Pretura una domanda di modifica della sentenza di divorzio, con richieste cautelari e supercautelari (inc. DM.2017.45);

                                          che lo scritto in questione è stato intimato a tutte le parti.

Considerato

in diritto

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

                                         che per quanto riguarda la procedura applicabile occorre riferirsi, in via sussidiaria e per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

                                         che nel caso concreto, vista la richiesta presentata da RE 1 al giudice matrimoniale, occorre chinarsi preliminarmente sulla questione della competenza materiale di questo giudice;

                                         che ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC il giudice – a istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità di protezione – modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio;

                                         che l’autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale e della custodia nonché per l’approvazione di un contratto di mantenimento, in caso di accordo tra i genitori; negli altri casi, decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio (art. 134 cpv. 3 CC);

                                         che il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, qualora debba decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne; negli altri casi l’autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio (art. 134 cpv. 4 CC);

                                         che nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio, secondo le norme disciplinanti il divorzio (art. 315b cpv. 1 n. 2 CC);

                                         che gli articoli 134 e 315b CC sono strettamente connessi e, per le modifiche delle decisioni adottate dal giudice matrimoniale, devono essere letti in parallelo per definire la ripartizione delle competenze materiali tra il giudice e le autorità di protezione (CPra Matrimonial, Helle, ad art. 134 CC n. 5; CR CC I, Meier, art. 315/315a/315b CC n. 1; sentenza CDP 13 ottobre 2017, inc. 9.2017.113, consid. 4);

                                         che quando il giudice matrimoniale competente deve decidere su una modifica litigiosa dell'autorità parentale o del diritto di custodia disciplinati in una decisione di divorzio, egli è competente – per attrazione – a decidere anche sulla modifica delle relazioni personali (diritti di visita) tra il genitore non affidatario e il figlio (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide Pratique, n. 6.44 pag. 203 e n. 6.50 pag. 207; CPra Matrimonial, Helle, ad art. 134 CC n. 91-92; CPC Comm, Bernasconi, art. 284 CPC, pag. 1286; CR CC-I, Meier, art. 315b CC, n. 30; Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle – Considérations théoriques et quelques cas pratiques, in: RDT 3/2007 pag. 109, n. 22 e n. 43; sentenza CDP 13 ottobre 2017, inc. 9.2017.113, consid. 4; sentenza CDP 8 ottobre 2013, inc. 9.2013.181);

                                         che dallo scritto del Pretore si evince che nella richiesta di modifica della sentenza di divorzio presentata da RE 1 viene postulata la revoca dell’ordine di riconsegna del figlio alla madre, l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta ai due genitori, con affidamento di PI 1 alle cure della madre, la concessione di un ampio diritto di visita tra padre e figlio, da aumentare in durata gradualmente nel tempo e la soppressione del contributo alimentare dovuto dal padre al figlio; il Pretore ha altresì precisato di essersi già chinato in via supercautelare sulle richieste del padre di PI 1, respingendole, e che il prossimo 6 novembre è prevista l’udienza per il tentativo di conciliazione;

                                         che, di conseguenza, le tematiche oggetto di reclamo – ovvero la regolamentazione delle relazioni personali e la questione di sapere se per una loro estensione è necessario procedere ad una perizia psichiatrica del padre – devono ormai essere considerate di competenza della Pretura;

                                         che in applicazione delle norme summenzionate, i reclami vanno ormai considerati privi d’oggetto e le rispettive procedure vanno stralciate dai ruoli;

                                         che, viste le circostanze, si rinuncia a prelevare oneri processuali e ad attribuire ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo 8 maggio 2017 di RE 1 (inc. 9.2017.98) è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Il reclamo 19 luglio 2017 di RE 1 (inc. 9.2017.163) e la contestuale istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio sono stralciati dai ruoli.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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