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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 26.09.2017 9.2017.89

26 septembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,118 mots·~11 min·4

Résumé

Privazione dell'accesso a dati beni senza l'istituzione di una curatela; ammontare dell'importo a libera disposizione

Texte intégral

Incarto n. 9.2017.89

Lugano 26 settembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dal vicecancelliere

  Piazza

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

                                         e a

                                         PI 1,

                                         patr. da: PR 1,

per quanto riguarda il blocco dei conti correnti bancari intestati a PI 1

giudicando sul reclamo del 19 aprile 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 aprile 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 14 novembre 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha bloccato, a titolo cautelare e con riferimento agli artt. 392 e 395 cpv. 3 CC, i conti correnti, investimenti, cassette di sicurezza e depositi bancari intestati a PI 1, autorizzandolo a prelevare un massimo di CHF 10'000.– fino all’udienza del 5 dicembre seguente. Alla base della decisione vi è il fatto che egli, in seguito al decesso della moglie, ha denotato problemi di abuso di alcol e in questi frangenti ha speso grandi somme di denaro.

                                  B.   All’udienza del 5 dicembre 2016 PI 1 ha accettato il limite massimo di prelevamento mensile di CHF 5’000.–, propostogli dall’Autorità di protezione. Quest’ultima il giorno seguente ha quindi modificato in tal senso la sua precedente decisione e l’ha limitata temporalmente a quattro mesi. Il limite massimo di prelevamento era da intendersi oltre alla pigione e alle altre spese fisse.

                                  C.   Con decisione 11 aprile 2017 l’Autorità di protezione ha confermato a titolo cautelare la propria decisione 6 dicembre 2016. Il 18 seguente l’ha modificata per esigenze della banca esecutrice, eliminando il limite massimo di prelevamento mensile ma disponendo un ordine permanente settimanale di CHF 1’250.– su un nuovo conto a disposizione di PI 1.

                                  D.   Contro la predetta decisione è insorto RE 1, figlio di PI 1, con reclamo del 19 aprile 2017, postulando che l’ammontare dell’ordine permanente venga ridotto “secondo una speranza di vita di 10 anni e calcolando una riserva da attingere in caso di necessità”. Egli chiede inoltre che si trovi a PI 1 un appartamento meno costoso di quello attuale e non in prossimità di bar e ristoranti e che gli si nomini un curatore.

                                         Il reclamante lamenta il fatto che l’ammontare dell’ordine permanente è eccessivo, considerato che le spese fisse non vi sono comprese e che PI 1 ha quale unica entrata la rendita AVS. Dovendo attingere alla propria sostanza, tra 5 anni PI 1 l’avrà dilapidata. Per quanto riguarda l’appartamento, cinque locali sono troppi per una persona di 85 anni e la prossimità a bar e ristoranti induce a consumare alcol.

                                  E.   Con osservazioni del 15 maggio 2017 PI 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, non giustificandosi una misura di protezione più incisiva. Egli ha infatti superato il disagio provocatogli dal decesso della moglie e ha smesso di consumare alcol.

                                         Con osservazioni del 16 maggio 2017 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, contestando la legittimazione attiva del reclamante e la ricevibilità delle richieste di cambio di appartamento e di nomina di un curatore e considerando adeguata la misura di protezione da essa decisa.

                                         Non partecipando al procedimento, il reclamante potrebbe infatti essere legittimato unicamente in qualità di persona vicina all’interessato o da un interesse giuridicamente protetto alla modifica della decisione impugnata. L’irricevibilità delle richieste deriva invece dal fatto di non averle previamente sottoposte all’Autorità di protezione. L’ammontare dell’ordine permanente sarebbe infine adeguato alla capacità di discernimento di PI 1.

                                         Le altre figlie di PI 1, PI 2 e PI 3, non hanno invece comunicato alcunché.

                                  F.   Con scritto del 30 maggio 2017 il reclamante ha replicato che la propria legittimazione attiva è data e ha ribadito l’inadeguatezza della misura di protezione decisa.

                                         Egli partecipa infatti al procedimento, avendo segnalato la situazione di suo padre all’Autorità di protezione ed essendo stato presente a due udienze. L’ammontare dell’ordine permanente è invece sproporzionato perché, non avendo PI 1 particolari passatempi, il denaro non può che venir sperperato come finora.

                                  G.   Con duplica del 20 giugno 2017 l’Autorità di protezione ha confermato la propria posizione.

                                         Con scritto del 21 giugno 2017 PI 1 ha duplicato che l’ammontare dell’ordine permanente è stato stabilito considerando anche la possibilità che in futuro egli ricorra a una badante del costo mensile di circa CHF 4’500.–, come già avvenuto in passato.

                                  H.   Con scritto del 7 agosto 2017, PI 2 ha comunicato all’Autorità di protezione che PI 1 si è reso protagonista di nuovi episodi di abuso di alcol.

                                    I.   L’11 agosto 2017 l’Autorità di protezione ha trasmesso lo scritto di cui al punto precedente a questo giudice e ha osservato che questi fatti nuovi, se confermati, potrebbero condurre a una differente valutazione della misura di protezione.

                                         Con osservazioni del 5 settembre 2017, il reclamante si è associato al contenuto dello scritto della sorella.

                                         Con scritto dell’8 settembre 2017 PI 1 ha prodotto le proprie osservazioni, irricevibili in quanto tardive.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   L’Autorità di protezione contesta la legittimazione attiva del reclamante e la ricevibilità delle richieste di cambio di appartamento e di nomina di un curatore.

                               2.1.   Secondo l’art. 450 cpv. 2 CC, “sono legittimate al reclamo:

                                          1.  le persone che partecipano al procedimento;

                                          2.  le persone vicine all'interessato;

                                          3.  le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata”.

                                         Come sostiene l’Autorità di protezione, il reclamante non partecipa al procedimento. Inoltre non ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata, ma nemmeno lo fa valere. Egli è però indubitabilmente una persona vicina all’interessato.

                                         Al punto 3 del suo reclamo RE 1 esplicita quale sia il motivo per il quale ha interposto ricorso: proteggere il patrimonio di PI 1. Certamente questa preoccupazione è strettamente connessa col timore di doverlo mantenere, una volta che questi abbia esaurito la propria sostanza (cfr. punto 4 del reclamo). Ma è sufficiente per fondarne la legittimazione attiva.

                               2.2.   Questa Camera è un’autorità di giudizio di secondo grado, competente perciò per decidere dei reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione o, se sono dati i presupposti, contro l’inazione o il ritardo ingiustificati.

                                         Il reclamante avrebbe dovuto previamente sottoporre all’Autorità di prima sede le questioni del cambio di appartamento e della nomina di un curatore. Ciò a garanzia, tra l’altro, del doppio grado di giudizio.

                               2.3.   La legittimazione attiva del reclamante è in ogni caso data. Si deve di conseguenza entrare nel merito del reclamo, fatta eccezione per le richieste di cui al punto precedente.

                               3.1.   Secondo l’art. 445 cpv. 1 CC, l'Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.

                                         A norma dell’art. 392 CC, se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può provvedere di moto proprio a quanto necessario.

                                         In virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC, l'Autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili.

                                         Il blocco dei conti (art. 395 cpv. 3 CC) – ordinato direttamente dall’Autorità di protezione (art. 392 CC) quale misura cautelare (art. 445 cpv. 1, 2a fr. CC) – si giustifica in assenza di curatela, quando il patrimonio deve essere protetto ma non ha bisogno di essere gestito. Nelle situazioni in cui la persona rischia di agire contrariamente ai propri interessi, il blocco dei conti presenta infatti degli evidenti vantaggi pratici (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, art. 395 n. 25).

                               3.2.   Il fatto che l’Autorità di protezione sia intervenuta con una misura di protezione a titolo cautelare a norma degli artt. 392 e 395 cpv. 3 CC non è contestato. Lo è invece la questione dell’ammontare dell’ordine permanente settimanale con il quale l’Autorità di protezione ha limitato a CHF 1’250.– settimanali l’importo a libera disposizione di PI 1.

                               3.3.   Secondo l’Autorità di protezione e PI 1 l’ammontare, di CHF 1’250.–, sarebbe proporzionato. Considerata la sua capacità di discernimento in quanto ad amministrare CHF 1’250.– settimanali, che può parere indebolita ma non è compromessa, non si giustifica una misura cautelare più incisiva. Misura cautelare che, una volta conclusa l’istruttoria, se del caso l’Autorità di protezione modificherà.

                                         Secondo il reclamante, invece, CHF 1’250.– settimanali sono troppi per un ottantacinquenne, ritenuto che le spese fisse non sono incluse e che quindi quella cifra è interamente a disposizione per i suoi passatempi.

                               3.4.   Dall’incarto non emerge che l’Autorità di protezione, il reclamante o PI 1 stesso si siano concretamente chinati sulla questione di sapere se – e perché – CHF 1’250.– sarebbero o meno sufficienti per soddisfarne i bisogni. Non è stata, in pratica, stilata una lista delle spese che tale cifra andrebbe a coprire.

                                         Ciò posto, considerato che PI 1 ha 85 anni e non ha allegato uscita alcuna al di fuori delle spese per i pasti, visti i recenti comportamenti da lui tenuti che ne mettono a repentaglio il patrimonio (e ai quali egli non sembrerebbe aver posto termine, stando allo scritto della figlia del 7 agosto 2017) e ricordato che la misura è cautelare e pertanto verrà rivalutata una volta conclusa l’istruttoria, questo giudice ritiene più che sufficiente una somma settimanale a disposizione di CHF 625.–. Per altro, qualora dovesse in futuro rendersi necessario far capo a una badante, l’Autorità di protezione potrà modificare verso l’alto l’importo in questione.

                                   4.   Visto quanto precede, il reclamo va accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va riformato nel senso di portare l’ordine permanente settimanale a CHF 625.–. Gli atti vengono retrocessi all’Autorità inferiore per le valutazioni e le decisioni di sua competenza in relazione alla segnalazione del 7 agosto 2017 di PI 2.

                                   5.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico di PI 1. Non si assegnano ripetibili, per altro non richieste.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione dell’11 aprile 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________, così come modificato dalla decisione del 18 aprile 2017, è riformato come segue:

                                         4.   A __________, __________, è fatto ordine di disporre il seguente ordine permanente settimanale:

                                                                                  Conto di addebito:  __________

Conto di accredito:  nuovo conto aperto presso __________, __________ ai sensi del punto 3 che precede

Importo:                     CHF 625.00.

                                   2.   Gli atti sono restituiti all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi del considerando n. 4.

                                   3.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.     150.–

                                         b)  spese                       fr.       50../span>

                                                                                fr.     200.–

                                         sono posti a carico di PI 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         Comunicazione, limitatamente ad un estratto del dispositivo n. 1:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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