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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 21.11.2017 9.2017.68

21 novembre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·6,397 mots·~32 min·4

Résumé

Autorità parentale congiunta e custodia alternata; autorizzazione al trasferimento del minore all'interno della Svizzera; disciplinamento degli effetti accessori

Texte intégral

Incarto n. 9.2017.68

Lugano 21 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda l’autorità parentale congiunta, l’attribuzione della custodia al padre e la regolamentazione delle relazioni personali

giudicando sul reclamo del 22 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1, nato il __________2008, è figlio di RE 1 e CO 2.

                                  B.   I genitori non sono coniugati. ll padre ha riconosciuto il figlio prima della nascita. I genitori, allora conviventi, hanno firmato in data 20 agosto 2009 un contratto per l’obbligo del mantenimento del figlio, approvato dall’allora Commissione tutoria regionale __________ (di seguito Commissione tutoria).

                                  C.   In data 5 agosto 2014 i genitori hanno sottoscritto una dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta (ex art. 298a CC), approvata dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata nella competenza alla Commissione tutoria.

                                  D.   I genitori si sono separati nel mese di aprile 2015 (data controversa definita in sede di udienza il 1° luglio 2015 davanti al Pretore del Distretto di __________).

                                  E.   I genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 16 giugno 2015 al fine di definire i diritti di visita tra padre e figlio durante i mesi estivi. Vista la situazione conflittuale tra i genitori, l’Autorità di protezione ha indirizzato i genitori a un consultorio famigliare.

                                  F.   Durante l’udienza tenutasi il 1° luglio 2015 dinnanzi al Pretore del Distretto di __________, i genitori si sono accordati sulla ripartizione dei costi correnti e straordinari del figlio e sul contributo alimentare a suo favore, pattuendo l’esercizio della custodia parentale congiunta (con l’attribuzione delle cure: al padre da lunedì sera a martedì sera e da mercoledì sera fino a venerdì sera; alla madre da domenica sera a lunedì sera e da martedì sera a mercoledì sera; i week-end alternati). L’applicazione di quest’ultima transazione è stata prevista sino al 31.12.2015.

                                  G.   Con istanza supercautelare 5 novembre 2015 la madre ha chiesto all’Autorità di protezione, in via principale, di autorizzare il trasferimento immediato del domicilio del figlio, assieme alla madre, da __________ a __________ (presso l’abitazione del nuovo compagno della madre) e, in via subordinata, l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale nonché della custodia su PI 1, riservate le relazioni personali tra padre e figlio.

                                         L’istanza è stata respinta dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare dell’11 novembre 2015.

                                  H.   I genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 15 dicembre 2015. Il padre ha chiesto la conferma dell’autorità parentale congiunta nonché della custodia congiunta sul figlio, dichiarando di essere contrario al trasferimento del domicilio del figlio a __________.

                                    I.   PI 1 è stato ascoltato dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data 8 febbraio 2016.

                                  L.   Con decisione 21 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha respinto, in via cautelare, l’istanza 5 novembre 2015 della madre, ritenendo necessario l’espletamento di ulteriori atti istruttori.

                                  M.   In data 8 aprile 2016 la madre ha ripresentato una domanda cautelare tendente all’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.

                                  N.   In sede di udienza 12 aprile 2016, l’Autorità di protezione ha ritenuto che non erano dati i presupposti per accogliere la predetta domanda della madre, preferendo effettuare prima degli accertamenti nella forma di un conferimento di mandato a uno specialista.

                                  O.   Con decisione cautelare 14 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al signor __________, di ascoltare PI 1 e di accertare quale situazione abitativa corrisponda maggiormente al bene del minore, rispettivamente a quale dei genitori debba essere attribuita la custodia parentale. Mediante la medesima decisione ha respinto la domanda 8 aprile 2016 di attribuire l’autorità parentale esclusiva alla madre in quanto ritenuta prematura (poiché ancora pendente la questione inerente l’attribuzione della custodia parentale).

                                  P.   I genitori sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione in data 31 gennaio 2017 in merito alla custodia parentale e alle relazioni personali durante il periodo delle vacanze. La madre ha informato l’Autorità di protezione che durante i giorni in cui accudisce il figlio in settimana, lei e il figlio pernottano dai suoi genitori, ma che questa soluzione abitativa non sarà più possibile in futuro a causa del divieto pronunciato dal locatore (essendo l’abitazione troppo piccola per ospitare 4 persone). La madre ha evidenziato di non disporre della capacità finanziaria per permettersi un’abitazione indipendente nei pressi di __________.

                                  Q.   In data 8 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha sentito il signor __________, perito di Comunità familiare__________, il quale ha concluso che rimanere nel contesto relazionale e scolastico attuale costituisce per PI 1 “una fonte di sicurezza” e che attualmente un’attribuzione della custodia parentale al padre appare il “miglior assetto” per il figlio.

                                  R.   Con decisione 17 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha respinto – in via definitiva – l’istanza 5 novembre 2017 della madre. È stato confermato l’esercizio congiunto dell’autorità parentale. La custodia parentale è invece stata attribuita al padre con la regolamentazione delle relazioni personali tra madre e figlio (nella misura di ogni mercoledì pomeriggio e un week-end ogni due dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, oltre alla regolamentazione durante i periodi delle vacanze).

                                  S.   Contro quest’ultima decisione è insorta la madre con reclamo del 22 marzo 2017, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione della custodia parentale esclusiva alla madre con l’autorizzazione di trasferire il domicilio del figlio a __________.                                      La reclamante ha fatto valere che, formalmente in virtù della convenzione 2 agosto 2014, la custodia del figlio spetterebbe già a lei, essendo l’esercizio congiunto della custodia stato solo una soluzione provvisoria al fine di valutare la funzionalità di un tale assetto. Disponendo della custodia parentale, ella sarebbe pertanto legittimata a trasferirsi a __________ senza dover esigere l’accordo del padre, rispettivamente necessitare dell’autorizzazione dell’Autorità di protezione. L’insorgente ha criticato il fatto che l’Autorità di protezione ha fondato la sua decisione sull’opinione del figlio emersa durante i suoi ascolti. Infine la reclamante ha fatto valere un diniego di giustizia da parte dell’Autorità di protezione per quanto concerne la sua domanda di assistenza giudiziaria.

                                  T.   In data 29 marzo 2017 la reclamante ha presentato una memoria difensiva da non notificare alla controparte ai sensi dell’art. 270 cpv. 2 CPC per tutelarsi di fronte ad un’eventuale domanda supercautelare del padre avente per oggetto la revoca dell’effetto sospensivo al reclamo.

                                  U.   Con osservazioni 7 aprile 2017 l’Autorità di protezione ha evidenziato come si tratti di una situazione molto delicata e particolare con una conduzione del procedimento gravosa. L’Autorità di protezione ha sostenuto che il tema della custodia, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, sarebbe stato trattato sufficientemente nella decisione impugnata. Per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla madre con il reclamo, la medesima non sarebbe stata evasa in quanto la reclamante l’avrebbe ritirata già in corso di procedura.

                                  V.   Con osservazioni 13 aprile 2017 il padre ha contestato le censure dell’insorgente e ha postulato la reiezione del reclamo della madre e la conferma della decisione impugnata. Il padre ha inoltre richiesto la revoca dell’effetto sospensivo del reclamo, nonché la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria della madre.

                                  Z.   La madre non ha presentato un allegato di replica.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   La domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata dal padre in data 13 aprile 2017 in sede di osservazioni al reclamo è divenuta priva d’oggetto in quanto superata dalla presente sentenza di merito.

                                         In ogni caso, la revoca dell’effetto sospensivo ha carattere eccezionale ed entra in questione sempre e solo in casi di pericolo di ritardo o di urgenza (Geiser, op. cit., ad art. 450c CC, no. 7), presupposti che nella presente fattispecie non erano comunque dati (e nemmeno il padre si è confrontato con quest’ultime condizioni, ciò che avrebbe reso la sua domanda comunque immotivata e quindi infondata).

                                   3.   Con la decisione impugnata è stata respinta in via definitiva l’istanza 5 novembre 2015 della madre, con la quale essa ha chiesto (in via principale) l’autorizzazione di spostare immediatamente il domicilio del figlio da __________ a __________ e (in via subordinata) l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale e l’attribuzione esclusiva della custodia. Con la reiezione dell’istanza, l’Autorità di protezione ha confermato l’esercizio congiunto dell’autorità parentale, affidando per contro la custodia al padre.

La madre, qui reclamante, fa valere che ella sarebbe detentrice unica della custodia parentale sulla base della convenzione 2 agosto 2014 (essendo a suo dire la transazione giudiziaria 1°luglio 2015, che prevedeva l’esercizio congiunto della custodia parentale, oltre che scaduta anche nulla, poiché non emanata dall’autorità competente). Giova pertanto, preliminarmente, fare chiarezza in merito all’attuale assetto dell’autorità parentale e della custodia, sia dal profilo formale che da quello dell’esercizio effettivo. Infatti, occorre accertare quale sia l’attuale modello di presa a carico del figlio, prima di poter esaminare se un trasferimento di domicilio corrisponda o meno al bene del minore.

                               3.1.   Giusta l’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il cpv. 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori [Messaggio concernente una modifica del CC (Autorità parentale) del 16 novembre 2011, FF pag. 8040]. Per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è in linea di principio la titolare esclusiva dell’autorità parentale a meno che non intervengano le condizioni dell’art. 296 cpv. 3 e 311 cpv. 3 CC (cfr. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del giudice (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).

                                         Nel caso concreto, i genitori di PI 1 – non coniugati – detengono ed esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla base della dichiarazione sottoscritta in data 5 agosto 2014 in virtù dell’art. 298a CC, approvata con risoluzione n. 382G/2014 dell’Autorità regionale di protezione __________. Questa regolamentazione non ha subito alcuna modifica in corso della presente procedura, non è contestata dalle parti ed è pertanto pacificamente valida.

                               3.2.   L’assetto della custodia parentale risulta invece contradditorio in quanto le parti sostengono la validità di convenzioni diverse. La madre ritiene di essere detentrice unica della custodia, mentre il padre fa valere una custodia congiunta nella forma alternata.

                                         Dal profilo formale le parti hanno stipulato diversi atti, accordi e dichiarazioni concernenti la cura e la presa a carico del figlio PI 1, segnatamente:

il contratto per l’obbligo del mantenimento in data 20 agosto 2009, sottoscritto durante la convivenza dei genitori, dal quale risulta l’autorità parentale esclusiva a favore della madre;

la dichiarazione 5 agosto 2014, con la quale i genitori hanno pattuito l’esercizio dell’autorità parentale congiunta sul figlio, regolando gli accessori per il caso di separazione, tra l’altro un’attribuzione della custodia esclusiva alla madre;

in sede di udienza 16 giugno 2015 davanti all’Autorità di protezione i genitori hanno concordato le relazioni personali dei genitori con il figlio durante le vacanze estive 2015, accordo che prevedeva tra l’altro una custodia alternata infrasettimanale (da lunedì a mercoledì le cure del bambino erano assegnate alla madre e da mercoledì pomeriggio a venerdì al padre);

in sede di udienza 1°luglio 2015 davanti alla Pretura di __________ i genitori hanno concluso una transazione giudiziaria che prevedeva una custodia congiunta nella forma di una custodia alternata infrasettimanale (da lunedì sera a martedì sera e da mercoledì sera a venerdì sera le cure del bambino era assegnate al padre, mentre da domenica sera a lunedì sera e da martedì sera a mercoledì sera alla madre, con i week-end alternati); l’applicazione della predetta transazione era prevista fino al 31 dicembre 2015;

in sede di udienza 12 aprile 2016 davanti all’Autorità di protezione la madre ha affermato che dal mese di gennaio 2016 è stato mantenuto l’assetto della custodia alternata definita dinnanzi al Pretore di __________, ragione per la quale i genitori sono stati invitati a continuare con tale regolamentazione in pendenza della relativa procedura;

in sede di udienza 31 gennaio 2017 le parti si sono accordate sulle vacanze per l’anno 2017, prevedendo per le vacanze estive una custodia nella misura di una settimana ciascuno in modo alternato (riservate le due settimane consecutive di ciascun genitore).

                                         Alla luce di quanto precede, da quando i genitori si sono separati nella primavera del 2015, la custodia parentale su PI 1 è sempre stata esercitata congiuntamente, ovvero in modo alternato. Persino dopo e oltre la scadenza (31 dicembre 2015) della transazione giudiziaria conclusa davanti alla Pretore di __________, i genitori hanno continuato ad esercitare la custodia in modo alternato nella misura in cui PI 1 ha sempre soggiornato per metà della settimana con il padre e per l’altra metà con la madre. Di conseguenza, nella presente sede di esame, la domanda relativa a quale assetto della custodia fosse giuridicamente valido può rimanere irrisolta, in quanto i genitori hanno, per atti concludenti, sempre concordato (sia davanti al giudice civile sia davanti all’Autorità di protezione) – e mantenuto poi di fatto – una custodia congiunta nella forma alternata. L’assetto della custodia parentale di base, ovvero di partenza per il presente esame della fattispecie, è dunque quello della custodia congiunta/alternata. I considerandi che seguono partiranno pertanto da questo assetto basilare.

                                   4.   Il diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

                                         L’art. 301a CC, sancisce, al cpv. 1, il principio secondo il quale l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 prevede che se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice e dell’Autorità di protezione dei minori qualora: a. il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero; o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali. Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

                                         Di conseguenza, un trasferimento di domicilio all’interno della Svizzera è soggetto a consenso solo qualora il trasferimento si ripercuota sull’esercizio effettivo della cura del figlio da parte dei genitori. Secondo la giurisprudenza, per giudicare se le ripercussioni del trasferimento siano rilevanti o meno occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui viene esercitata una custodia alternata ed entrambi i genitori si occupano in pari misura dei figli, anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. In effetti, proprio quando ci si trova in presenza di una custodia alternata – che (a dipendenza dell’impostazione concreta della presa a carico e dell’età del figlio) diventerebbe illusoria già a partire da una minore distanza – il trasferimento può avere delle ripercussioni rilevanti sull’affidamento fino a quel momento esercitato da parte dell’altro genitore; ciò che rende necessario il consenso di quest’ultimo genitore, rispettivamente – in mancanza di accordo – da parte dell’autorità di protezione o del giudice civile (AJP 2017 S. 823). Invece, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita di un fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta). La domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguatamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).

                                   5.   Nel caso concreto (cfr. sopra consid. 3.2), i genitori di PI 1 hanno fino ad oggi esercitato, di fatto, una custodia congiunta, avendo il figlio dimorato di regola metà settimana con uno e metà settimana con l’altro genitore. La partecipazione dei genitori alla cura del figlio è stata pertanto suddivisa nella forma di una vera e propria custodia alternata. Giusta la menzionata dottrina e giurisprudenza, in presenza di una custodia alternata si deve presumere che un cambiamento di domicilio del figlio assieme al genitore intenzionato a trasferirsi avrà delle ripercussioni rilevanti sull’esercizio della custodia stessa e sulle relazioni personali tra il figlio e l’altro genitore, ossia quello che permane all’attuale domicilio. A maggiore ragione considerato che il richiesto trasferimento del figlio sarebbe previsto dal Comune di __________ a quello __________, una distanza che non permetterebbe ai genitori di mantenere il modello di custodia alternata infrasettimanale sino ad ora attuato ed implicherebbe automaticamente la necessità di adeguare l’assetto di cura di PI 1. È quindi appurato che un trasferimento di PI 1 a __________ inciderebbe in modo importante sull’esercizio della custodia (proprio perché alternata) del padre, ragione per la quale la decisione non può essere presa unilateralmente dalla madre. Secondo l’art. 301a cpv. 2 lett. b CC e ritenuta la contrarietà del padre al trasferimento di PI 1, la partenza per __________ necessita dunque dell’avallo dell’Autorità di protezione. È quindi a giusto titolo che l’Autorità di protezione sia intervenuta a dirimere la vertenza – indipendentemente dal fatto che l’Autorità di primo grado non abbia basato i suoi considerandi su quest’ultima norma di legge. Le relative critiche dell’insorgente vanno pertanto respinte.

                                         Alla luce di quanto precede, necessitando il richiesto trasferimento di domicilio l’avallo dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 301a cpv. 2 CC, la questione a sapere se il trasferimento di domicilio del figlio costituisca un affare quotidiano ai sensi dell’art. 301 cpv. 1bis CC diventa quindi irrilevante ai fini del presente giudizio. Le relative censure della reclamante possono pertanto rimanere senza seguito nel presente giudizio.

                                   6.   Appurato che il cambiamento di domicilio del minore nella concreta fattispecie è soggetto all’autorizzazione dell’Autorità di protezione, occorre ora verificare a quali condizioni essa possa, se del caso, essere rilasciata.

                               6.1.   Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, i principi per autorizzare il trasferimento del luogo di dimora del minore devono essere esaminati secondo i criteri sviluppati nei casi di trasferimento all’estero (DTF 142 III 502, consid. 2.5).

                                         In particolare, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (segnatamente della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere. Infine i desideri e l’opinione espresse da un figlio più grande saranno determinanti nella misura in cui esse si lasciano conciliare con le circostanze concrete (effettiva volontà e disponibilità del relativo genitore) (DTF 142 III 481 Consid. 2.5 e 2.7).

                                         Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

                                         Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

                                6.2   Nel suo apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

                               6.3.   Di principio il figlio deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC).

L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298). Il punto di vista del ragazzo risulta vieppiù importante nella misura in cui – a motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in funzione del suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche dal profilo oggettivo in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua capacità di prendere una decisione autonoma, così come la costanza del suo parere. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle circostanze e adottare le misure che appaiono più opportune perché meglio salvaguardano il bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).

                                   7.   Nel caso concreto l’Autorità è pertanto chiamata a determinarsi sulla questione di sapere se il bene di PI 2 è meglio tutelato seguendo la madre al nuovo domicilio di __________ oppure continuando a risiedere con il padre a __________.

                               7.1.   A tale riguardo, visto che il modello di presa a carico di PI 1 era quello del suo affidamento alternato infrasettimanale alla madre e al padre, non si può concludere a priori che il suo benessere sia maggiormente tutelato con uno o con l’altro genitore, essendo egli abituato ad essere accudito regolarmente da entrambi i genitori (assetto che il minore, secondo le risultanze dei suoi ascolti, ha dichiarato di prediligere).

                                         Serve pertanto esaminare gli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per stabilire quale sia la soluzione di accudimento che meglio tuteli il bene di PI 1: a nove anni d’età, essendo ben integrato nel suo attuale percorso scolastico, nonché extrascolastico, ed avendo una cerchia di amicizie, così come abitando nell’abitazione famigliare e vicino ai nonni materni, PI 1 risulta avere degli importanti interessi legati al territorio di __________. Diversamente a __________, PI 1 non dispone di nessun legame, se non che la prevista abitazione appartiene al nuovo compagno della madre. A questo proposito bisogna menzionare che al momento della presentazione dell’istanza di trasferimento della madre in data 5 novembre 2015, la relazione tra la madre e il signor __________ era fresca di appena 8 mesi (cfr. istanza 5 novembre 2015 della madre, pag. 4), ragione per la quale, almeno in tale momento, l’abitazione a __________ non avrebbe costituito ancora un luogo di stabilità sufficiente dal punto di vista del bene del minore. Pur essendo nel frattempo la nuova relazione tra la madre e il signor __________ maturata per un ulteriore anno e mezzo (fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata) o per altri due anni (se si considera l’intimazione della presente decisione), la proposta situazione abitativa a __________ non riesce tutt’ora a garantire a PI 1 una maggiore (e nemmeno la stessa) stabilità e continuità famigliare, rispetto a quella di cui il minore già dispone presso la casa del padre a __________. Difatti, il nucleo famigliare che la madre è intenzionata a creare per il figlio include una terza persona (il signor __________), la quale è comunque entrata solo recentemente nella vita di PI 1 e con la quale il minore andrebbe persino a coabitare, e ciò in un contesto sia famigliare che territoriale sconosciuto. Difatti, nelle conclusioni del rapporto 7 luglio 2016 del signor __________ è stata evidenziata “una fatica del minore nel descrivere e fare propria una realtà resa complessa sia dalla presenza di altre figure a fianco dei propri genitori e sia da una non ancora definitiva scelta abitativa della madre”. Un cambiamento del modello di presa a carico di PI 1 (da una custodia alternata tra madre e padre ad una custodia esclusiva della madre con una conseguente limitazione del tempo assieme al padre, ossia ad un solo pomeriggio infrasettimanale) contemporaneamente ad una modifica importante della composizione del nucleo famigliare stesso, sarebbe tutt’ora troppo incisivo, risultando una permanenza con il padre a __________ la soluzione migliore per tutelare gli interessi di PI 1.

                                7.2.   Come esposto sopra (consid. 6.2. e 6.3.), l’autorità chiarisce i fatti e prende in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore, istruendo la fattispecie secondo il proprio apprezzamento e di propria iniziativa. Nel caso concreto, non vi sono dubbi sull’ossequio del diritto di essere sentito del figlio, rispettivamente sulle modalità di esecuzione dei suoi ascolti, effettuati sia dal membro permanente dell’Autorità di protezione sia da uno specialista, il signor __________. Le risultanze di questi ascolti sono stati determinanti per indirizzare l’Autorità di protezione a negare il trasferimento del domicilio di PI 1 a __________, nonché a trasferire la custodia (esclusiva) al padre. Infatti, in occasione di tutte le audizioni del minore, svolte con esplicito riferimento all’istanza di trasferimento della madre, egli ha espressamente manifestato di voler rimanere a __________ (chiedendo persino che la madre, nei suoi giorni di affidamento venisse a stare con lui a __________, cfr. rapporto 7 luglio 2016 del signor __________). È emerso chiaramente che per PI 1 il centro della sua vita e dei suoi interessi è situato a __________. Oltre al fatto che l’abitazione famigliare a __________ (indipendentemente dai rapporti di proprietà della medesima, questione che peraltro esula da ogni competenza della scrivente Camera) costituisce un punto centrale e di stabilità per PI 1, sia il contesto famigliare allargato e di amicizie, sia il suo inserimento scolastico in tale luogo, hanno rappresentato elementi fondamentali nella scelta di PI 1 di voler restare ad abitare a __________. All’età di nove anni e di fronte alla continuità e linearità delle sue dichiarazioni, si deve dunque concludere che il suo parere è frutto di una cosciente decisione autonoma. Ponderando le due soluzioni, alla luce di tutti gli elementi esaminati, si evince che una permanenza a __________ con il padre, quale modello di presa a carico prevalente, rispecchia maggiormente il bene del minore.

                                         Le censure della reclamante sono dunque destinate all’insuccesso, nella misura in cui l’autorità non è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento di CO 2 a __________ (scelta che – come visto – rientra nelle sue libertà garantite costituzionalmente), bensì a determinare quale delle due sistemazioni garantisce meglio il benessere di PI 1.

                                   8.   Giusta l’art. 301a cpv. 5 CC, a seconda della distanza e delle cir-costanze concrete, può essere necessario un nuovo disciplinamento degli effetti accessori, ad esempio dell’attribuzione della custodia o delle relazioni personali (COPMA, Raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 6 segg.).

                                         Il Tribunale federale ammette esplicitamente “un’unità” tra la decisione inerente il trasferimento di domicilio del figlio e l’esame dell’adeguamento degli effetti accessori ai sensi dell’art. 301a cpv. 5 CC, siccome dal profilo del bene del figlio, vi è una interdipendenza importante tra queste ultime questioni. Entrambi gli aspetti – da un lato il trasferimento di domicilio e dall’altro lato gli effetti accessori concernenti il figlio – sono da stabilire in una decisione omnicomprensiva. (FamPra.ch 3/2017, p. 667 e seg; DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.6; DTF 5A_450/2015 del 11.03. 2016, consid. 2.8).

                               8.1.   Nel caso concreto, avendo accertato che la permanenza di PI 1 con il padre a __________ corrisponde meglio al bene del minore, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha contemporaneamente proceduto a definire l’attribuzione della custodia (in via esclusiva) al padre e a regolamentare le relazioni personali (diritti di visita) del figlio con la madre, il tutto secondo l’art. 301a cpv. 5 CC.

                                         La nuova regolamentazione degli effetti accessori non è avvenuta in applicazione dell’art. 310 CC, come erroneamente censurato dalla reclamante. Non siamo infatti in presenza di una privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della madre quale misura di protezione secondo gli estremi di quest’ultima normativa legale, bensì di un adeguamento di tale diritto al bene del figlio, che deriva dalla decisione del trasferimento del domicilio postulato dalla madre. La decisione inerente il trasferimento di domicilio di PI 1 (reiezione dell’istanza) così come l’adeguamento degli effetti accessori alle circostanze derivanti dalla predetta decisione (attribuzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) – come detto – hanno giustamente formato una decisione omnicomprensiva. Infatti, non occorre tanto disquisire sugli estremi della messa in pericolo del bene del minore, quanto piuttosto considerare come possa essere realizzato al meglio il bene del figlio (AJP 2017 S. 823, 825; DTF 142 III 481 consid. 2.7; 142 III 502 E. 2.5.). Di conseguenza, nella fattispecie qui in esame, l’adeguamento della “custodia”, ovvero del diritto di determinare il luogo di dimora, non esigeva l’ossequio delle condizioni previste dall’art. 310 CC e dunque non vi era nessuna necessità di “un rapporto o una perizia di un professionista” come preteso dalla reclamante. Del resto, non sono mai state messe in discussione le capacità di accudimento della madre, rispettivamente che il bene del figlio potesse essere in pericolo ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC in caso di una custodia affidata alla sola madre. È proprio nell’ottica del bene del minore ex art. 301a cpv. 5 CC (e non sotto il profilo della sottrazione del figlio al pericolo ai sensi dell’art. 310 CC) che l’Autorità di protezione è stata chiamata a regolamentare gli effetti accessori quale in concreto il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Le censure sollevate dalla reclamante a tale proposito risultano pertanto infondate.

                               8.2.   A titolo abbondanziale va aggiunto che l’adeguamento del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio si è comunque reso necessario indipendentemente dall’esito della procedura inerente il trasferimento di domicilio del figlio. Una custodia alternata non risulta più esercitabile tra i genitori, ciò sia in caso di un eventuale trasferimento di domicilio della sola madre a __________, sia in caso di una sua eventuale permanenza nel Comune di __________. Infatti, l’attuale conflittualità tra i genitori ha creato difficoltà di collaborazione e di comunicazione che possono pregiudicare il bene del figlio, il quale appare sempre più spesso esposto alla loro litigiosità in caso di una continuazione di una presa di carico alternata. In questo senso, essendosi presentata una modifica delle circostanze ai sensi dell’art. 298d CC, l’Autorità di protezione era in ogni caso legittimata a disciplinare – d’ufficio – la custodia, le relazioni personali e la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.

                               8.3.   Occorre evidenziare che qualora la madre definisse meglio la sua situazione abitativa nell’interesse del figlio (con una soluzione abitativa indipendente ed idonea ad accudire adeguatamente il figlio nei pressi di __________), l’Autorità di protezione potrà essere chiamata, anche su istanza della madre stessa, a riesaminare le circostanze e a statuire nuovamente sull’assetto della custodia parentale, ovvero sull’attribuzione del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1.

                                   9.   Il rimprovero della reclamante secondo il quale l’Autorità di protezione sia caduta in un diniego di giustizia nella misura in cui non avrebbe statuito sulla domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla signora RE 1 risulta infondato. Quest’ultima ha infatti esplicitamente ritirato l’istanza in occasione dell’incontro presso l’Autorità di protezione in data 12 aprile 2016 (cfr. verbale udienza del 12.04.2016). Trattandosi, su questo punto, di gravame manifestamente inammissibile, lo stesso può essere respinto con decisione a giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG.

                                10.   Gli oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza. Vanno di conseguenza posti a carico della reclamante, la quale rifonderà al signor CO 2 un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura delle sua ammissibilità, il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 600.–

                                         b)  spese                       fr. 150.–

                                                                                fr. 750.–

                                         sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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