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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.10.2017 9.2017.113

13 octobre 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,438 mots·~12 min·5

Résumé

L'istante non chiede la modifica di una misura di protezione del figlio, bensì di una sentenza di divorzio; la competenza è quindi del giudice, non dell'autorità di protezione

Texte intégral

Incarto n. 9.2017.113

Lugano 13 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dal vicecancelliere

  Piazza

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

                                         e a

                                         CO 1

per quanto riguarda la nuova regolamentazione delle relazioni personali tra il padre RE 1 e i figli PI 1 e PI 2

giudicando sul reclamo del 24 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 aprile 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   RE 1 e CO 1 si sono sposati il 2001. Dalla loro relazione sono nati PI 1, il 2001, PI 2, il 2003, e PI 3, il 2009.

                                  B.   I coniugi hanno divorziato il 2016. Il Pretore della Giurisdizione di __________ ha attribuito congiuntamente ai genitori l’autorità parentale sui figli, che sono stati affidati alla custodia alternata del padre e della madre secondo le seguenti modalità:

                                         settimana “A”:     con il padre dalla domenica alle 18 al mercoledì alle 17;

                                         settimana “B”:     con il padre dal sabato alle 18 al mercoledì alle 11.

                                  C.   Alla fine di novembre 2016 i figli PI 1 e PI 2 hanno smesso di andare dal padre.

                                  D.   Con scritto del 16 dicembre 2016 il reclamante ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) l’adozione di un provvedimento cautelare, affinché gli venissero attribuiti “l’autorità parentale esclusiva e il diritto di visita esclusivo (con l’accordo di far visita regolarmente alla mamma)”.

                                         Ha motivato la sua richiesta con il pessimo andamento scolastico dei figli PI 1 e PI 2 e con l’eccessiva permissività della madre nei loro confronti.

                                  E.   Durante l’udienza del 24 gennaio 2017 presso l’Autorità di protezione, il padre ha confermato la sua istanza precisando che deve essere intesa quale richiesta di attribuzione dell’autorità parentale esclusiva e della custodia sui figli. La madre ha espresso il proprio disaccordo in merito alle richieste del reclamante.

                                  F.   Durante il colloquio del 15 marzo 2017 con il membro con formazione pedagogica dell’Autorità di protezione, i figli PI 1 e PI 2 hanno confermato – al contrario di PI 3 – la loro intenzione di diminuire il tempo da trascorrere con il padre.

                                  G.   Con scritto del 6 aprile 2017, il reclamante ha dato la propria disponibilità a diminuire il tempo da trascorrere con i figli PI 1 e PI 2 secondo le seguenti modalità:

                                         un mercoledì dalle 12 alla mattina del giovedì ogni 15 giorni;

                                         un sabato dalle 10 alla domenica alle 18 ogni 15 giorni.

                                         La signora CO 1 non si è espressa sulla suddetta nuova regolamentazione delle relazioni personali del padre con i figli PI 1 e PI 2.

                                  H.   Con decisione del 25 aprile 2017 l’Autorità di protezione, “in parziale modifica della sentenza 3.10.2016 emanata dal Pretore della Giurisdizione di __________”, ha stabilito il “nuovo assetto delle relazioni personali padre-figli”, così come descritto al punto precedente (disp. n. 1).

                                         Ha inoltre dato un mandato di valutazione sociofamigliare e ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (disp. n. 2).

                                    I.   Contro il nuovo assetto delle relazioni personali padre-figli stabilito dalla predetta decisione è insorto RE 1 con reclamo del 24 maggio 2017, chiedendo “di prendere in considerazione” le sue richieste del 16 dicembre 2016, essendo state a suo dire “completamente disattese”.

                                  L.   Con osservazioni del 13 giugno 2017 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo, per quanto ricevibile.

                                         Con osservazioni del 15 giugno 2017 la madre ha postulato che si tenga conto dell’opinione dei figli.

                                  M.   Con replica del 4 luglio 2017 il reclamante ha confermato le proprie richieste.

                                  N.   Con scritto dell’11 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha manifestato di rinunciare a presentare una duplica.

                                         La madre non ha invece comunicato alcunché.

                                         Delle argomentazioni in fatto e in diritto addotte dalle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Anche nel caso in cui il reclamante non abbia eccepito l’incompetenza dell’Autorità di protezione a pronunciarsi, a norma dell’art. 450 segg. CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di reclamo (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht, n. 684 segg.), che esamina d’ufficio la decisione di prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere dell'Autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 444 CC n. 2 e 4; sentenze CDP n. 9.2017.150 del 28 luglio 2017, consid. 2 e n. 9.2014.165 del 25 marzo 2015, consid. 2).

                                   3.   La competenza per decidere la modifica di una sentenza di divorzio è retta, per quanto riguarda i figli, dall’art. 134 CC. Secondo il cpv. 1, a istanza di un genitore, del figlio o dell'Autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio. Secondo il cpv. 3, se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'Autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. Il cpv. 4 dispone che se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione alla cura del figlio; negli altri casi l’Autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.

                                         Secondo l’art. 315b cpv. 1 CC il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio (n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio (n. 2); nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizione sul divorzio sono applicabili per analogia (n. 3). A norma dell’art. 315b cpv. 2 CC, negli altri casi è competente l’Autorità di protezione.

                                   4.   Gli articoli 134 e 315b CC sono strettamente connessi e, per le modifiche delle decisioni adottate dal giudice matrimoniale, devono essere letti in parallelo per definire la ripartizione delle competenze materiali tra il giudice e l’Autorità di protezione (CPra Matrimonial, Helle, art. 135b CC n.1; CR CC I, Meier, art. 315/315a/ 315b CC n. 1).

                                         Trattandosi di modificare le misure giudiziarie relative al minore, l’Autorità di protezione dispone di una competenza generale in caso di accordo tra i due genitori indipendentemente dalla misura di cui trattasi: autorità parentale, custodia, presa a carico, relazioni personali e mantenimento (CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 7 – 9; FammKomm Scheidung, Büchler/Wirz, n. 34). Tenuto conto dell’applicazione della massima d’ufficio e della massima inquisitoria, l’accordo dei genitori non dispensa tuttavia l’Autorità di protezione dall’assicurare la conformità della soluzione proposta con il bene del minore (CPra Matrimonial, Helle, art. 134 CC n. 89). L’Autorità di protezione è pure competente quando il litigio tra le parti è limitato ai diritti di visita (art. 134 cpv. 4 CC; art. 275 cpv. 1 CC; CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 11; FammKomm Scheidung, Büchler/Wirz, n. 29a e 35).

                                         Quando la procedura è contenziosa ed ha per oggetto la modifica dell’autorità parentale, la presa a carico, rispettivamente la custodia o il contributo di mantenimento, il giudice matrimoniale è competente (art. 134 cpv. 1 e 315b cpv. 1 CC; CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 7 – 9; CPra Matrimonial, Helle, art. 134 CC n. 91, art. 315b CC n. 29; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5a ed., n. 818).

                                         Per attrazione di competenza, il giudice è pure competente in materia di relazioni personali quando è chiamato a modificare altri aspetti della cura del minore (autorità parentale o custodia) (CPra Matrimonial, Helle, art. 134 CC n. 92; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5a ed., n. 818).

                                   5.   Con lo scritto del 16 dicembre 2016 il reclamante – non patrocinato – ha chiesto all’Autorità di protezione che gli attribuisse l’autorità parentale esclusiva sui figli e la custodia degli stessi (così va infatti interpretata l’espressione “il diritto di visita esclusivo”, per altro precisata in questo senso durante l’udienza del 24 gennaio 2017). Il reclamante intendeva così chiedere la modifica dell’assetto deciso dal giudice del divorzio, che ha attribuito l’autorità parentale congiuntamente ai genitori e che ha affidato i figli alla custodia alternata del padre e della madre. Lo scritto del 16 dicembre 2016 è quindi una richiesta di modifica della sentenza di divorzio.

                                         Durante l’udienza del 24 gennaio 2017 presso l’Autorità di protezione, la madre ha espresso il proprio disaccordo in merito alle richieste del reclamante. Per cui, non avendo i genitori raggiunto un accordo, l’Autorità di protezione non era competente per decidere della richiesta di modifica della sentenza di divorzio.

                                         Nonostante ciò, l’Autorità di protezione ha modificato la sentenza di divorzio (si vedano le espressioni “in parziale modifica della convenzione stipulata dai genitori in data 31.8.2016, omologata dalla Pretura della Giurisdizione di __________ con sentenza del 3.10.2016” e “in parziale modifica della sentenza 3.10.2016 emanata dal Pretore della Giurisdizione di __________ (DM.2016.38), la convenzione stipulata tra i coniugi il 2 maggio 2016 unitamente all’aggiunta del 31 agosto 2016, è modificata”, decisione impugnata, pag. 4), ma invero non si è pronunciata esplicitamente né sull’autorità parentale né sulla custodia. Ha però considerato che “appare ragionevole e opportuno stabilire il seguente nuovo assetto delle relazioni personali padre-figli” (decisione impugnata, pag. 4; si veda inoltre l’espressione “nuova regolamentazione delle relazioni personali padre-figli (artt. 273, 274, 275 cpv. 1 CC)”, decisione impugnata, pag. 1, evidenziature dello scrivente giudice). Ora, secondo l’art. 273 cpv. 1 CC “i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze”. Quindi, per definizione, si può parlare di relazioni personali a norma degli artt. 273, 274 e 275 CC solo nel caso di genitori a cui non è affidata la custodia. Dal che se ne deduce che l’Autorità di protezione ha, implicitamente, affidato i figli alla custodia esclusiva della madre, regolamentando i diritti di visita del padre con i figli. Cosa che, a norma dell’art. 134 cpv. 3 CC, esula dalle competenze dell’Autorità di protezione.

                                         La decisione impugnata non può nemmeno essere considerata una misura di protezione ai sensi degli artt. 307 – 312 CC, per la quale l’Autorità di protezione sarebbe stata competente secondo l’art. 315b cpv. 2 CC. È vero che il bene del figlio guida le Autorità anche nel prendere le decisioni basate sull’art. 134 CC; l’adozione di una misura di protezione presuppone però una minaccia a questo bene, cosa che nel caso concreto non è né allegata né resa perlomeno verosimile. Ammettere la competenza dell’Autorità di protezione ogniqualvolta un genitore chiede la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o della custodia, significherebbe per altro svuotare di significato l’art. 134 CC (CR CC I Meier, art. 315/315a/315b CC n. 28; Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle – Considérations théoriques et quelques cas pratiques, RDT 2007 pagg. 109 – 130, n. 34 seg.).

                                   6.   Visto quanto precede, anche se per motivi diversi da quelli addotti da RE 1, il reclamo va accolto. Di conseguenza, va accertata la nullità del dispositivo n. 1 della decisione impugnata per difetto di competenza dell’Autorità di protezione. Il dispositivo n. 2, che ha conferito un mandato di valutazione sociofamigliare e ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________, non è per contro stato oggetto di formale contestazione, quindi risulta cresciuto in giudicato.

                                         L’incarto completo viene trasmesso alla Pretura di __________ per le valutazioni e le decisioni di sua competenza in relazione all’istanza del 16 dicembre 2016 del reclamante. Spetterà al Pretore anche accertarsi se la valutazione sociofamigliare e ambientale ordinata dall’Autorità di protezione all’UAP sia nel frattempo stata eseguita e, nella negativa, determinarsi sulla sua attualità.

                                   7.   All’Autorità di protezione, benché soccombente, non possono essere addebitate tasse e spese processuali. Analogamente non si giustifica di accollare oneri processuali a CO 1, che non ha tratto conclusioni avverso il reclamo, limitandosi a chiedere che siano ascoltati i ragazzi. Nemmeno si giustifica di accordare ripetibili – per altro non richieste – al reclamante, che non si è avvalso del patrocinio di un legale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è accolto, di conseguenza:

                                         1.1.  È accertata la nullità del dispositivo n. 1 della decisione del 25 aprile 2017 dell’Autorità regionale di protezione __________;

                                         1.2.  L’istanza del 16 dicembre 2016 di RE 1 e l’incarto completo vengono trasmessi per competenza alla Pretura di __________.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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