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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.07.2016 9.2016.19

22 juillet 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,895 mots·~19 min·5

Résumé

Esonero del curatore

Texte intégral

Incarto n. 9.2016.19

Lugano 22 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Emanuela Epiney-Colombo

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella procedura che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la conferma della curatela generale in favore della sorella PI 2, la sua sostituzione in qualità di curatore di quest’ultima e la designazione come curatrice di CUR 1

giudicando sul reclamo 8 febbraio 2016 presentato da RE 2 contro la decisione emessa il 21 dicembre 2015 dall’Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 2 (1957) ha riportato in esito a un’encefalite contratta in età infantile un grave ritardo psicomotorio per il quale dipende completamente dall’assistenza di terze persone per ogni atto della vita quotidiana. PI 2 ha sempre vissuto con la propria famiglia e dopo la morte del padre e della madre vive con il fratello RE 2, che provvede alla sua assistenza con l’ausilio di personale infermieristico. Con istanza 9 dicembre 2004 RE 2 ha chiesto all’allora Commissione tutoria regionale __________ di istituire una tutela giusta l’art. 369 CC in favore della sorella, dichiarandosi disponibile ad assumere la funzione di tutore. L’istante ha prodotto un certificato medico 30 novembre 2004 del dr. med. __________, attestante che PI 2 soffriva di un gravissimo ritardo dello sviluppo psicomotorio, di grave tetraplegia spastica e di grave epilessia con crisi generalizzate da stato dopo encefalite e non era in grado di intendere e di volere. Con decisione del 23 maggio 2005 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito CTR __________) ha istituito in favore di PI 2 una tutela e ha designato come tutore il fratello RE 2. Nel 2011 la CTR __________ ha sollecitato più volte il tutore a consegnare i rendiconti finanziari degli anni 2009 e 2011 e il 18 marzo 2011 l’ha diffidato a consegnare i rendiconti mancanti entro il 30 aprile 2011, pena la sua rimozione dall’incarico di tutore. In una riunione del 9 maggio 2011 la CTR __________ ha concordato con il tutore un forfait per il vitto della pupilla di fr. 25.– e gli ha ricordato che le spese per l’abitazione erano da dividere al 50% tra i fratelli. Il tutore, dal canto suo, si è impegnato a presentare i giustificativi delle spese sostenute per la pupilla (cosmetici, lavanderia, vestiario, sacchi rifiuti ecc.) entro il 15 giugno 2011 (verbale del 9 maggio 2011, fascicolo decisioni). Il tutore ha presentato il 16 giugno 2011 i rendiconti finanziari 2009 e 2010.

                                  B.   L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito ARP __________) ha emanato il 10 ottobre 2013, risoluzione n. 495, una decisione con la quale ha annullato i rendiconti 2007 e 2008, già approvati dalla CTR __________, ha approvato i rendiconti 2007, 2008, 2009 e 2010, da lei interamente rifatti stralciando i crediti vantati dal tutore, e ha fatto ordine a quest’ultimo di presentare entro il 10 novembre 2013 i rendiconti finanziari e i rapporti morali 2011 e 2012 con la relativa documentazione, con la comminatoria dell’azione penale. RE 2 ha scritto all’ARP __________ l’11 novembre 2013, chiedendo di essere convocato per avere spiegazioni sulla compilazione dei rendiconti finanziari e una visita a domicilio del Presidente dell’ARP __________ per costatare la situazione effettiva di PI 2 (fascicolo corrispondenza). Il 22 dicembre 2013 l’ARP __________ ha esortato il tutore a presentare entro il 31 dicembre 2013 i rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni 2011 e 2012, con la comminatoria di una segnalazione al Ministero pubblico in caso di inadempimento. Il 23 ottobre 2014 ha avuto luogo un incontro tra il tutore e il presidente e il contabile dell’ARP __________, dopo numerosi rinvii dovuti a questioni organizzative. Di tale incontro non risulta essere stato tenuto un verbale. L’ARP __________ ha inviato a RE 2 il 24 ottobre 2014 i documenti da lui richiesti (copia rendiconto 2010 e documenti originali d’appoggio al rendiconto finanziario 2009). Il 12 marzo 2015 l’ARP __________ ha chiesto a RE 2 di inviare entro il 20 marzo 2015 i rendiconti 2011, 2012 e 2013. Il 17 aprile 2015 l’ARP __________ ha assegnato a RE 2 un ultimo termine di 10 giorni per presentare i rendiconti finanziari 2011, 2012 e 2013. L’8 giugno 2015 RE 2 ha comunicato all’ARP __________ che aveva avuto problemi personali, familiari e di salute che non gli permettevano di presentare a breve termine i rendiconti mancanti, auspicando di poterli presentare entro la fine dell’anno. Con plico raccomandato e per posta semplice il 15 giugno 2015 l’ARP __________ ha chiesto a RE 2 di presentare un certificato medico sul suo stato di salute e gli ha ingiunto di presentare entro il 30 giugno 2015 i rendiconti finanziari arretrati e la relativa documentazione contabile, con l’avvertenza che la loro mancata presentazione avrebbe comportato l’emanazione di una decisione con la quale sarebbe stato rimosso dall’incarico di curatore ai sensi dell’art. 423 CC. RE 2 non ha ritirato il plico raccomandato e in data imprecisata ha inviato al Presidente dell’ARP __________ un certificato 3 luglio 2015 del dr. med. __________ sul suo stato di salute e un certificato 26 giugno 2015 del dr. med. __________ sullo stato di salute di PI 2. L’ARP __________, tramite il suo presidente, si è rivolta il 13 agosto 2015 all’Ufficio dell’aiuto e della protezione per chiedere loro di assumere la curatela generale di PI 2. L’ARP __________, per quanto risulta dagli atti, non ha eseguito indagini sullo stato di salute di RE 2 né sull’effettiva situazione in cui si trova PI 2, totalmente dipendente dal fratello per gli atti della vita quotidiana.

                                  C.   Con decisione 21 dicembre 2015, risoluzione n. 651, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito ARP __________) ha rievocato le difficoltà nell’ottenere da RE 2 i rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e ha rilevato che egli non può svolgere per motivi di salute il ruolo di curatore della sorella in modo idoneo. Ha poi costatato che PI 2 non è in grado di intendere e di volere, di modo che si poteva prescindere dalla sua audizione. Ha confermato la curatela generale in favore di PI 2 (dispositivo n. 1), ha esonerato con effetto immediato RE 2 dall’incarico di curatore della sorella (dispositivo n. 2), ha designato CUR 1 dell’UAP come curatrice generale, elencandone i compiti (dispositivo n. 3) e dandole l’incarico di raccogliere i documenti necessari alla stesura del rendiconto finanziario per il periodo dal 2011 al 2015 (dispositivo n. 4). Infine, l’ARP __________ ha regolamentato i costi della curatela e ha disposto che un eventuale reclamo non aveva effetto sospensivo.

                                  D.   RE 2 è insorto con reclamo dell’8 febbraio 2016 contro la citata decisione, rilevando che non esistevano motivi medici né di idoneità per la sua dimissione e chiedendo di analizzare se era davvero giustificata una curatela generale della sorella, invalida sin dalla prima infanzia e sempre accudita dalla propria famiglia. Nelle osservazioni del 24 marzo 2016 l’ARP __________ propone di respingere il reclamo. Nella sua replica del 22 aprile 2016 RE 2 ribadisce quanto esposto nel reclamo e nella duplica 25 maggio 2016 l’ARP __________ ha confermato la propria proposta di respingere il reclamo. Con decisione 24 maggio 2016, risoluzione n. 219, l’ARP __________ ha confermato la decisione 21 dicembre 2015 e ha fatto ordine a RE 2 di prendere contatto entro il 30 maggio 2016 con CUR 1 per permetterle di svolgere i compiti a lei assegnati, con la comminatoria dell’azione penale e l’avvertenza che un eventuale reclamo non avrebbe avuto effetto sospensivo. RE 2 ha interposto reclamo il 30 giugno 2016 contro tale decisione (incarto n. 9.2016.123).

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   Nella sua decisione del 21 dicembre 2015, risoluzione n. 651, l’Autorità regionale di protezione __________ ha richiamato le difficoltà nell’ottenere da RE 2 i rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e ha rilevato che egli non può svolgere per motivi di salute il ruolo di curatore della sorella in modo idoneo, come dimostrato dal certificato medico 3 luglio 2015. Dopo aver costatato che RE 2 non era in grado di intendere e di volere, sulla scorta del certificato 26 giugno 2015, ha ritenuto che si poteva prescindere dalla sua audizione. Ha in seguito confermato la curatela generale in favore di PI 2 (dispositivo n. 1), ha esonerato con effetto immediato RE 2 dall’incarico di curatore della sorella (dispositivo n. 2), ha designato CUR 1 dell’UAP come curatrice generale e ne elencato i compiti (dispositivo n. 3), dandole l’incarico di raccogliere i documenti necessari alla stesura del rendiconto finanziario per il periodo dal 2011 al 2015 (dispositivo n. 4) e infine ha regolamentato i costi della curatela (dispositivi 5 e 6), disponendo che un eventuale reclamo non avrebbe avuto effetto sospensivo (dispositivo n. 10).

                                   3.   Il reclamante si duole del fatto che l’ARP __________ non ha mai capito la sua dedizione e il suo sacrificio in favore della sorella, che accudisce dal 2007, e che nonostante le sue richieste non ha eseguito una visita a domicilio per accertare le condizioni di PI 2. Dopo aver puntualizzato la propria opinione sulla questione dei rendiconti, RE 2 sostiene che non vi sono motivi medici o di idoneità che giustifichino la sua esonerazione dalla carica di curatore e afferma che non vi è necessità di avere una curatela generale della sorella, e quindi nemmeno di assegnare una curatela esterna alla cerchia dei parenti di costei. Nella replica e nella duplica il reclamante e l’ARP __________ hanno puntualizzato alcuni aspetti, di cui si dirà per quanto necessario ai fini del giudizio.

                                   4.   La risoluzione n. 651 del 21 dicembre 2015 emessa dall’ARP __________ contiene la conferma della curatela generale, l’esonero del tutore e la designazione di un nuovo curatore generale. Per quanto risulta dal reclamo RE 2 contesta il suo esonero come curatore della sorella, la conferma della curatela generale di PI 2 e la designazione di un curatore generale esterno alla cerchia familiare.

                                   5.   Per quel che concerne la curatela generale, il reclamante aveva presentato il 9 dicembre 2004 istanza di interdizione della sorella, proponendosi come suo tutore e producendo un certificato medico 30 novembre 2004 del dr. med. __________, attestante che PI 2 soffriva di un gravissimo ritardo dello sviluppo psicomotorio, di grave tetraplegia spastica e di grave epilessia con crisi generalizzate da stato dopo encefalite e non era in grado di intendere e di volere. La tutela è stata istituita con decisione del 23 maggio 2005 dell’allora CTR __________, che ha nominato tutore il fratello della pupilla. Lo stato di salute di PI 2 risulta essere peggiorato rispetto al 2004, come rileva il dr. med. __________ nel certificato 26 giugno 2015. L’interessata è tuttora totalmente dipendente da terzi per ogni atto della vita quotidiana. La necessità di una curatela generale non può dunque essere seriamente negata. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto di protezione le misure di interdizione esistenti sono state convertite per legge in misure di curatela generale (art. 14 cpv. 2 del titolo finale del CC) e la decisione dell’ARP __________ di confermare la curatela generale regge alle critiche. Su questo punto il reclamo si rivela infondato.

                                   6.   La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC. Secondo l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

                                         In virtù dell’art. 423 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente dalla sua volontà. Come per l’art. 445 cpv. 2 vCC, è la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere che è determinante e non invece il fatto che ci sia stato un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 s. CC, che comprende anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC), come la sospensione provvisoria del mandato. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost., 447 ss CC; CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5).

                                   7.   Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/3013 consid. 2.2). Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere sentito commessa da un’autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall’autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

                                         In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L’art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall’autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l’audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

                                   8.   Nella sua decisione 21 dicembre 2015 l’ARP __________ ha motivato l’esonero del curatore con la sua inadempienza nella presentazione dei rendiconti finanziari arretrati e con il suo stato di salute, che gli impediva di assolvere in modo idoneo il suo ruolo di curatore. In altre parole, si è fondata sia sul capoverso 1 sia sul capoverso 2 dell’art. 423 CC.

                               8.1.   PI 2 è invalida sin dalla prima infanzia per gli esiti di un’encefalite virale che le ha causato un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio, una grave tetraplegia spastica e una grave epilessia (certificato dr. med. __________ del 30 novembre 2004). Nel certificato del 26 giugno 2015 il dr. med. __________ ha precisato che le conseguenze pratiche “consistono nella assoluta completa dipendenza da terze persone per ogni atto della vita quotidiana” e ha indicato che il fratello dell’invalida si occupa “costantemente ogni giorno” della somministrazione dei medicamenti, dell’alimentazione, dell’igiene personale e delle cure di base, con personale infermieristico.

                               8.2.   Dagli atti è emerso che il tutore non ha presentato regolarmente i rendiconti finanziari, tanto che nel 2011 gli è stato comminato l’esonero dalle sue funzioni dall’allora CTR __________. Dopo un incontro chiarificatore nel novembre 2011, il tutore ha prodotto la documentazione richiesta. In seguito sono nuovamente insorte difficoltà nella tempestiva presentazione dei rendiconti da parte del tutore e dal 10 novembre 2013 l’ARP __________ ha ripetutamente sollecitato quest’ultimo a presentare i rendiconti. Il tutore ha chiesto l’11 novembre 2013 un incontro chiarificatore sul tema dei rendiconti, che ha potuto essere organizzato, dopo un nutrito scambio di corrispondenza, il 23 ottobre 2014. In tale occasione il tutore ha discusso con il presidente dell’ARP __________ e con il contabile, ma nulla agli atti consente di accertare quale sia stato il contenuto delle discussioni, non essendo stato allestito il verbale dell’incontro. Dal 10 marzo 2015 l’ARP __________ ha nuovamente sollecitato a più riprese il tutore a presentare i rendiconti arretrati e il 17 aprile 2015 gli ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni per presentare i rendiconti 2011, 2012 e 2013. Il tutore ha giustificato il ritardo con lettera 8 giugno 2015, evocando “problemi personali, familiari e di salute”. L’ARP __________ gli ha chiesto il 15 giugno 2015, per plico raccomandato e per posta semplice, di presentare un certificato medico sul suo stato di salute e gli ha ingiunto di presentare entro il 30 giugno 2015 i rendiconti arretrati con la relativa documentazione, avvertendolo che la mancata presentazione dei documenti avrebbe comportato la sua rimozione dall’incarico di tutore in applicazione dell’art. 423 CC. Il tutore ha inviato al Presidente dell’ARP __________ un certificato 3 luglio 2015 del dr. med. __________ sul suo stato di salute e un certificato 26 giugno 2015 del dr. med. __________ sullo stato di salute della sorella, auspicando di poter presentare i rendiconti entro la fine dell’anno. Il certificato 3 luglio 2015 attesta “sindrome lombovertebrale da sovraccarico muscolare, sindrome cervico-brachiale e sindrome da affaticamento psico-fisico, in gran parte dovuti al continuo lavoro di assistenza alla sorella, persona grande invalida sin dall’infanzia”. Il certificato non menziona quali siano le ripercussioni di tali affezioni sull’incarico di curatore e prevede un decorso favorevole della malattia in almeno 6 mesi.

                               8.3.   Per quanto risulta dagli atti l’ARP __________ non ha sentito il curatore prima di rimuoverlo e non ha eseguito indagini più approfondite sul suo stato di salute dopo la presentazione del certificato medico del 3 luglio 2015. Ora, da tale certificato emerge, in particolare, una situazione di affaticamento psico-fisico in gran parte dovuto alle costanti cure della sorella, con decorso favorevole entro sei mesi. Il medico che lo ha allestito non si è espresso sull’idoneità del paziente all’incarico di curatore. Non si vede quindi su quali basi l’ARP __________ abbia potuto ritenere inidoneo alla carica il reclamante. La convivenza tra il curatore e la curatelata imponeva poi anche un accertamento socio-ambientale per chiarire quali eventuali ripercussioni avesse lo stato di salute del fratello sul benessere dell’invalida, oltre che sulla presentazione dei rendiconti finanziari. Ma non solo. L’ARP __________ ha chiesto all’UAP il 13 agosto 2015 di indicare un nuovo curatore, senza informare di tale richiesta quello in carica, al quale non ha trasmesso il messaggio di posta elettronica del 3 dicembre 2015 menzionato a pagina 2 della decisione 21 dicembre 2015. Anche ammettendo che vi fossero motivi medici per prescindere dall’audizione dell’interessata, ciò che invero non è manifesto dal certificato 26 giugno 2015, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto permettere al di lei fratello di esprimersi sulla persona proposta come nuova curatrice, ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli atti non risulta che ciò sia avvenuto.

                                   9.   In conclusione, l’ARP __________ ha emanato la decisione 21 dicembre 2015 in violazione del diritto di essere sentito del reclamante e senza aver eseguito la benché minima istruttoria per accertare se questi sia ancora idoneo a svolgere il compito di curatore della sorella. In situazioni eccezionali, l’autorità di reclamo può invero sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e l’interessato abbia la facoltà di esprimersi dinanzi ad un’autorità giudiziaria con pieno potere d’esame (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). La violazione del diritto di essere sentito è in questo caso qualificata e palese e non permette di prendere in considerazione una sanatoria della risoluzione impugnata. La decisione 21 dicembre 2015 deve dunque essere annullata, con rinvio dell’incarto all’ARP __________, affinché statuisca nuovamente dopo aver proceduto all’audizione del reclamante e a un’istruttoria sulla sua idoneità alla carica di curatore della sorella, come anche sulla situazione socio-ambientale dell’invalida.

                                10.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. Il reclamante ha agito personalmente e non ha richiesto un’indennità per inconvenienza. Il giudizio è esente da spese processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

decide:

                                   1.   Il reclamo 8 febbraio 2016 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della decisione del 21 dicembre 2015 ris. 651 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati. Gli atti sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi del considerando 9.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                         -

La giudice supplente                                         La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.

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