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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.02.2017 9.2016.162

28 février 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,273 mots·~6 min·4

Résumé

Competenza intercantonale

Texte intégral

Incarto n. 9.2016.162

Lugano 28 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 e 48b lett. a) n. 2 e LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

KESB __________,

 all’

 Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la competenza territoriale per la gestione della misura di protezione in favore di PI 1

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato dalla KESB __________ contro la decisione emessa il 9 agosto 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

in diritto

                                         che la __________ ha decretato, con decisione del 13 maggio 2002, l’interdizione per infermità mentale (art. 369 vCC) di PI 1, 1983 che è poi stato posto sotto l’autorità parentale della madre CURA 1 ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC;

                                         che la misura, a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione è stata convertita, per legge, in una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC; la madre dell’interessato signora CURA 1 è stata confermata nel ruolo di curatrice generale;

                                         che il 18 aprile 2016 la RE 1 (in seguito KEBS __________) ha scritto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) chiedendo l’assunzione della misura di protezione siccome PI 1 risiede presso l’Istituto __________ a far tempo dal 2001 dove ha stabilito il suo domicilio;

                                         che con lettera del 23 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha comunicato la sua disponibilità ad assumere la misura fermo restando il mantenimento nella funzione di curatrice generale della madre;

                                         che mediante decisione del 27 maggio 2016 la KEBS __________ ha quindi emanato una decisione di trasferimento della misura di protezione istituita in favore di PI 1 a far tempo dal 1°.06.2016;

                                         che con ris. n. 16.329 del 9.8.2016 l’Autorità di protezione, fatte ulteriori verifiche, ha negato l’assunzione dell’incarto siccome PI 1 risulta essere domiciliato ancora nel comune di __________ mentre a __________ detiene solo un permesso di soggiorno,

                                         ritenuto poi che, essendo l’interessato incapace di discernimento, non si può concludere che l’entrata nell’Istituto __________ sia frutto di una sua libera scelta;

                                         che avverso la predetta decisione la KEBS __________ ha interposto, il 2 settembre 2016, reclamo chiedendone l’annullamento;

                                         che il gravame non è stato intimato per osservazioni;

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

                                         che ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG oltre ai casi previsti dall'art. 48 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili;

                                         che oggetto del presente reclamo risulta essere la competenza per la gestione della misura istituita in favore di PI 1;

                                         che l’art. 442 cpv. 1 CC attribuisce la competenza all’Autorità di protezione del luogo di domicilio dell’interessato; in caso di cambiamento di domicilio di una persona sottoposta a una misura, l’autorità del nuovo domicilio si investe della misura (art. 442 cpv. 5 CC);

                                         che in caso di incertezza in relazione alla competenza è previsto uno scambio di opinioni fra le autorità che entrano in considerazione; se lo scambio di opinioni non consente di raggiungere un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (art. 444 cpv. 3 e 4 CC);

                                         che l’art. 444 cpv. 3 e 4 CC si applica non solo al momento dell’istituzione della misura ma anche in caso di dubbio sulla competenza per l’esecuzione rispettivamente il trasferimento della stessa; se le due autorità non possono mettersi d’accordo, l’autorità che gestisce la misura, quale “autorità preventivamente adita”, sottopone la questione della sua competenza all’istanza giudiziaria di ricorso (Raccomandazioni COPMA marzo 2015, Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile, in RMA 2-2016, pag. pag. 174; Anna Murphy/Daniel Steck in FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, N.18.39 e 18.40);

                                         che il disaccordo fra la KEBS __________ e l’Autorità di protezione è pacifico; il fatto che lo scambio di opinioni sia andato sino all’emanazione di decisioni nulla muta, il risultato è infatti che né l’una né l’altra autorità si ritengono competenti e ciò conduce alla procedura di cui all’art. 444 cpv. 4 CC;

                                         che in concreto la misura in favore di PI 1 è gestita dalla KEBS __________ sicché, in caso di disaccordo sulla competenza, la stessa autorità avrebbe dovuto sottoporre la questione alla propria autorità giudiziaria di ricorso ovvero a quella del suo Cantone (Philippe Meier, Droit de protéction de l’adulte, 2016, N. 138 pag. 68), non alla Camera di protezione;

                                         che peraltro le autorità di protezione non hanno qualità per interporre reclamo, né contro le decisioni di altre autorità né contro quelle emanate dall’autorità giudiziaria di reclamo, salvo in ambito di spese procedurali (Philippe Meier, Droit de protéction de l’adulte, 2016, N. 260 pag. 134);

                                         che stante così le cose il reclamo si rivela irricevibile;

                                         che a titolo abbondanziale si osserva che in concreto PI 1 soggiornava già a __________ al momento dell’istituzione della misura; che non c’è stata nessuna modifica di soggiorno; che il collocamento in istituto di cura non costituisce in sé un domicilio (art. 23 cpv. 1 in fine CC); che la scelta del domicilio presuppone la capacità di discernimento della persona interessata (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte, N, 1.94, pag. 32); che le persone sottoposte a curatela generale hanno domicilio presso la sede dell’autorità di protezione (art. 26 CC) sicché il cambio di domicilio diventa effettivo solo al momento del trasferimento della misura;

                                         che date le circostanze si prescinde dal prelievo di oneri processuali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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