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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.11.2016 9.2016.118

22 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,514 mots·~13 min·3

Résumé

Tempestività. Legittimazione attiva

Texte intégral

Incarto n. 9.2016.118

Lugano 22 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la conferma di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni e la nomina di un curatore

giudicando sul reclamo del 19 giugno 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 aprile 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Con decisione 22 aprile 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha posto PI 1 (1922) a beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice RE 1.

                                  B.   In data 24 ottobre 2014 RE 1 ha presentato le proprie dimissioni, informando che in sua sostituzione sarebbe stato disponibile ad assumere il mandato il signor __________, conoscente e lontano parente del defunto marito dell’interessata.

                                  C.   Con decisione 3 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice con il signor CUR 1 e ha fissato il compenso orario. Nella medesima decisione l’Autorità ha confermato la curatela come istituita il 22 aprile 2014, privando l’interessata dell’esercizio dei diritti civili per quel che riguarda l’amministrazione dei redditi e della sostanza in virtù dell’art. 394 cpv. 2 CC.

                                  D.   In data 9 dicembre 2014 RE 1, precedente curatrice, ha presentato reclamo a questa Camera, chiedendo un intervento “quale autorità di vigilanza delle ARP e di reclamo verso le decisioni da loro adottate”. Essa ha contestato l’agire dell’Autorità di protezione e “alcuni comportamenti poco coerenti” in relazione con la richiesta di vendere la casa della curatelata ed il relativo mandato conferito ad un legale. Nel contestare la designazione del suo successore, la precedente curatrice ha sostenuto che l’interessata, non era stata sentita e non erano stati tenuti in considerazione i suoi desideri e il suo parere. Con decisione 13 ottobre 2015 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, accertando la violazione del diritto di essere sentita di PI 1 in merito alla sostituzione della curatrice e rinviando l’incarto all’Autorità di protezione affinché decidesse nuovamente.

                                  E.   Con scritto 11 novembre 2015 l’Autorità di protezione, precisando di ritenere idoneo all’assunzione del mandato CUR 1, ha chiesto a RE 1 e altri due parenti, il loro “parere riguardo alla conferma del mandato”. In data 5/13 maggio 2016, le persone interpellate hanno scritto all’Autorità di protezione, sostenendo di desiderare una sostituzione di CUR 1 con il signor __________.

                                  F.   Tramite decisione del 25 aprile 2016, l’Autorità di protezione ha mantenuto a favore di PI 1 la curatela di rappresentanza con amministrazione di beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC, privato l’interessata dell’esercizio dei diritti civili per quel che riguarda l’amministrazione dei redditi e della sostanza mobiliare e immobiliare e nominato quale curatore CUR 1.

                                  G.   Contro la suddetta decisione è insorto il 19/22 giugno 2016 RE 1, nipote di PI 1, sostenendo che quest’ultima non gradirebbe la scelta del curatore nominato. Egli sostiene che la zia avrebbe indicato un altro candidato preferito per essere nominato curatore. Essa avrebbe quindi espresso la sua scelta, che sarebbe stata ignorata dall’Autorità di protezione.

                                  H.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 21 luglio 2016, chiedendo che il reclamo sia respinto in ordine e nel merito. L’Autorità di prima istanza ne contesta la tempestività, precisando di non aver intimato la decisione impugnata al reclamante, nipote dell’interessata, nell’obbligo del segreto ai sensi degli art. 451 CC e 12 LPMA. Dopo uno scritto del medesimo, tuttavia, in data 30 maggio 2016, lo ha informato dell’avvenuta decisione. L’Autorità contesta la legittimazione di RE 1 a reclamare, posto che egli non vive in Canton Ticino e sembrerebbe non essere “particolarmente assiduo nella frequentazione della zia”. Nel merito, l’Autorità di protezione precisa di ritenere che la decisione sia nell’interesse della curatelata, poiché sarebbe stata nominata una persona idonea (la “soluzione migliore a protezione della medesima”), mentre per quanto riguarda le altre candidature non era possibile accertare la volontà di PI 1, non essendo essa più in grado di esprimerla. Secondo l’Autorità di prime cure, la decisione impugnata è da considerare “valida e sostenibile”, ragione per la quale andrebbe confermata.

                                    I.   Con replica 16 agosto 2016 RE 1 ha sostenuto che il suo reclamo è tempestivo, vista l’impossibilità di presentarlo in tempi diversi, avendo egli avuto comunicazione dell’esistenza della decisione soltanto in data 30 maggio 2016. Contesta l’asserzione dell’Autorità di protezione, secondo cui egli non avrebbe la qualità per agire, ritenendo che l’autorità agirebbe come se “dovesse/potesse essere l’unica interlocutrice” di sua zia. Egli si ritiene invece legittimato ad agire: con la zia intrattiene contatti regolari, si ritiene una “persona che partecipa al procedimento” (visto che è stato interpellato) e una “persona con un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata” (visto che gli sta a cuore l’interesse della zia e poiché la buona gestione del suo patrimonio è un legittimo interesse oltre che della zia anche dei nipoti e dei parenti). Quanto al fatto che il curatore scelto non sarebbe persona gradita alla curatelata, egli osserva che ciò era già stato enunciato dalla precedente curatrice, la cui testimonianza è attendibile e che comunque si tratta di una questione nota a tutti i parenti. Il reclamante sostiene di non comprendere l’insistenza dell’Autorità di protezione relativa alla scelta del curatore “come se fosse l’unico e idoneo curatore disponibile, idoneo benché non gradito”.

                                  L.   Con duplica 1° settembre 2016, l’Autorità di protezione ha confermato quanto asserito in precedenza, chiedendo la reiezione del reclamo. Essa ha osservato che la preferenza per un altro curatore viene sostenuta da terzi ma non può essere confermata dall’interessata, che non è più in grado, viste le “facoltà cognitive ridotte”. A suo avviso i dissapori o il “non gradimento” non sarebbero stati spiegati o dimostrati e nemmeno vi sarebbero elementi atti a inficiare l’idoneità del candidato prescelto dall’Autorità di protezione.

Considerato

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                    I.   In ordine

                                   2.   Occorre in primo luogo determinarsi sulla tempestività del reclamo interposto contro la decisione.

                               2.1.   Ai sensi dell’art. 450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.

                                         La decisione deve essere comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art. 450 cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 n. 22).

                                         La legge conferisce legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di sicurezza del diritto, il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è avvenuta la notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Ginevra, Zurigo, Balilea 2016, n. 269); in caso di notificazione a più parti, dall’ultima notificazione avvenuta [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6472]. Il termine di ricorso per le persone menzionate all’art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che esse vengano a conoscenza dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio, pag. 6472). Le persone vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica della stessa (Messaggio, pag. 6472; Meier, op. cit., loc. cit.; Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).

                               2.2.   Nel caso in esame, l’Autorità di protezione sostiene l’intempestività del reclamo di RE 1, essendo la decisione stata emanata il 25 aprile 2016 e il reclamo presentato il 19 giugno 2016. L’Autorità di prime cure reputa che non sia “opportuna una restituzione del termine per il reclamo”, ammettendo tuttavia di non aver intimato la decisione al reclamante (per rispettare l’obbligo al segreto ai sensi dell’art. 451 CC) e di aver risposto il 30 maggio 2016 ad un suo scritto del 5/13 maggio 2016 relativo alla scelta del curatore.

                                         La tempestività del reclamo, come indicato in precedenza, dipende quindi necessariamente dal riconoscimento della qualità di parte al reclamante. In tale ipotesi infatti, la decisione contestata avrebbe dovuto essere notificata anche a RE 1, mentre in assenza di tale invio il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo al momento della effettiva conoscenza della stessa, il 30 maggio 2016. Nel caso in cui invece il nipote non sia da considerare parte ai sensi dell’art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, non avendo egli diritto ad una comunicazione personale della decisione impugnata, il termine di 30 giorni per interporre reclamo sarebbe invece scaduto in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC.

                               2.3.   L’Autorità di protezione contesta pure la legittimazione di RE 1 a interporre reclamo, non ritenendolo “persona a tal punto vicina all’interessata da essere legittimata ad agire” (cfr. risposta al reclamo, pag. 3). Asserzione a sua volta contestata dal reclamante, che invece sottolinea di avere un legame ed un contatto regolare con la zia, come pure evidenzia di essere stato interpellato l’11 novembre 2015 proprio dall’Autorità di protezione che ha chiesto il suo parere “riguardo alla conferma del mandato quale curatore al signor CUR 1”. Egli si ritiene pertanto legittimato ad agire in quanto “persona che partecipa al procedimento” (visto che è stato interpellato) e “persona con un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata” (visto che gli sta a cuore l’interesse della zia e poiché la buona gestione del suo patrimonio sarebbe legittimo interesse oltre che della zia anche dei nipoti e dei parenti).

                                         Come visto, la dottrina riconosce la qualità di parte al procedimento di protezione solo alla persona interessata, ai genitori (se minorenne), ed eventualmente al curatore (a dipendenza della materia). I parenti dell’interessata possono semmai rientrare nella categoria di persona vicina all’interessata ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC (cfr. DTF 137 III 67, consid. 3.6, in relazione però alla qualità per ricorrere ex art. 420 vCC), così come peraltro preteso dal reclamante.

                                         La dottrina riconosce inoltre una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC anche a chi ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione, presupposto che fa valere il reclamante, visto che è stato interpellato dall’Autorità di protezione.

                                         Dagli atti emerge che RE 1 e altri parenti sono stati chiamati a esprimere il loro parere “riguardo alla conferma del mandato quale curatore al signor CUR 1” (cfr. scritto dell’11 novembre 2015 dell’Autorità di protezione), ritenuto che non si sono personalmente messi a disposizione ad assumere il mandato. Non risulta tuttavia che il reclamante e i suoi cugini abbiano concretamente partecipato alla procedura, presentato istanze e nemmeno è da considerare determinante, ai fini del riconoscimento di parte al procedimento ex art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, il fatto che essi siano stati coinvolti nella scelta del curatore e consultati in merito alle asserite preferenze della zia, ormai non più in grado di esprimerle. RE 1, insieme agli altri parenti dell’interessata, non possono quindi essere considerati parte al procedimento. Di conseguenza, per il reclamante (che non ha quindi diritto a una comunicazione personale della decisione impugnata) il termine di 30 giorni per interporre reclamo in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC è decorso infruttuoso.

                                         RE 1 può invece essere considerato persona vicina all’interessata. Tale qualità risulta peraltro avvalorata dalla richiesta 11 novembre 2015 dell’Autorità di protezione di esprimere il suo parere in merito alla conferma di CUR 1 quale curatore. Come già chiarito precedentemente, quale persona vicina all’interessata al reclamante rimane quindi eventualmente la facoltà di rivolgersi all’Autorità di protezione per chiedere l’annullamento o la modifica della decisione.

                                   3.   Visto quanto precede il reclamo di RE 1 è irricevibile e la decisione impugnata va confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione:

-

                                         Comunicazione:

-

                                         -

-

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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