Incarto n. 9.2015.213
Lugano 29 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di RE 1
giudicando sul reclamo del 14 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
che la signora RE 1 è nata il 1951 ed è domiciliata a __________;
che con scritto 2 settembre 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la signora RE 1 ha chiesto l’istituzione di una curatela amministrativa a suo favore, rilevando di essere affetta da disturbi psichici e di non essere in grado di gestire le sue pratiche amministrative, delle quali si era in passato sempre occupato suo marito, dal quale ha nel frattempo divorziato;
che su richiesta dell’Autorità di protezione del 3 settembre 2015, il medico curante della signora RE 1, Dr. __________, con scritto 7 settembre 2015, così come l’operatrice sociale dell’Ufficio antenna sociale, signora __________, con lettera 11 settembre 2015 – entrambi svincolati dal segreto professionale – hanno comunicato di appoggiare la richiesta di curatela della signora RE 1;
che sentita in data 2 novembre 2015 presso l’Autorità di protezione, la signora RE 1 è stata informata circa la natura e l’estensione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, dichiarandosi d’accordo con l’istituzione di una tale misura in suo favore;
che durante un incontro presso l’Autorità di protezione in data 19 novembre 2015, la signora RE 1 ha accettato il signor __________, quale suo curatore;
che in occasione di entrambi i predetti incontri, la signora RE 1 è stata avvisata che la relativa decisione d’istituzione della curatela sarebbe stata dichiarata immediatamente esecutiva;
che con decisione 24 novembre 2015 l’Autorità di protezione ha istituito a favore della signora RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, privando la curatelata dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare ed immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite (da gestire ed amministrare unicamente dal curatore); quale curatore è stato designato il signor __________;
che suddetta decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo;
che con e-mail del 30 novembre 2015 la signora __________ dell’Ufficio antenna sociale ha informato l’Autorità di protezione che la signora RE 1 l’avrebbe informata della sua volontà di convivere con il suo attuale compagno, il signor __________, e che pertanto avrebbe chiesto di annullare la curatela a suo favore, in quanto verrebbe assistita in futuro dal signor __________;
che in data 30 novembre 2015 il curatore ha segnalato che la signora RE 1 – accompagnata dal signor __________ – si sarebbe rifiutata di procedere, assieme al curatore, al blocco dei suoi conti bancari;
che in data 1° dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha dato ordine alla __________ di bloccare tutte le relazioni bancarie intestate alla signora RE 1 a causa del rischio di appropriazioni indebite da parte di terze persone, avvisando la banca che era stata istituita una curatela di rappresentanza a favore della signora RE 1;
che in data 1° dicembre 2015 la signora RE 1 ha prelevato un importo di fr. 40'000.– presso il sopracitato istituto bancario;
che contro la decisione d’istituzione della curatela è insorta la signora RE 1 con reclamo 14 dicembre 2015, chiedendo l’annullamento della misura di curatela così come lo sblocco dei conti presso la __________, adducendo di non aver capito l’estensione della misura in quanto non sarebbe in grado di leggere la lingua italiana, rilevando inoltre che la sua situazione finanziaria non richiederebbe una misura di protezione poiché non avrebbe esecuzioni a suo carico;
che in data 21 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha sentito la signora RE 1, assieme al suo compagno signor __________, e al curatore __________: la reclamante ha rammentato di voler revocare sia la misura di curatela sia il blocco dei suoi conti, rifiutando di rendere noto dove avrebbe depositato i fr. 40'000.– prelevati in data 1° dicembre 2015 senza l’accordo del curatore ma concordando infine di riversare un importo di fr. 35'000.– sul conto bancario gestito dal curatore;
che con scritto 8 febbraio 2016 l’Autorità di protezione ha comunicato di astenersi dal formulare osservazioni rimettendosi al giudizio di questo Giudice, rilevando tuttavia che la curatela a favore della signora RE 1 era stata istituita al fine di preservare il suo capitale, avendo la stessa già dilapidato in breve tempo un importo di fr. 50'000.– versatole l’anno precedente;
che con replica 1° marzo 2016 la signora RE 1 (rappresentata dall’avv. PR 1, nel frattempo subentrato quale suo patrocinatore) ha chiesto la revoca della decisione impugnata, sottolineando di essere capace di discernimento e che le sue difficoltà linguistiche le avrebbero impedito di capire l’estensione dell’istanza del 2 settembre 2015 presentata all’Autorità di protezione tendente all’istituzione della curatela in suo favore, evidenziando inoltre che non avrebbe mai avuto esecuzioni a suo carico e di non aver “delapidato” i soldi precedentemente a lei versati dall’ex marito;
che con duplica 8 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha contestato quanto asserito dalla reclamante in sede di replica e ribadito la necessità e la proporzionalità della misura di curatela a favore della signora RE 1;
che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];
che, riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC; in particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2);
che la legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25);
che secondo la dottrina l’ampia nozione di “analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184); secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17);
che l’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432): lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138); l’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20);
che in generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175);
che conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138): ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138) e infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138);
che l’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti: ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1), essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2);
che l’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4); la norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche mediante modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466);
che in concreto la signora RE 1 contesta l’istituzione in suo favore della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, asserendo di aver sottoscritto la domanda di curatela del 2 settembre 2015 nella convinzione che tale scritto fosse un documento relativo alle prestazioni complementari AVS, date le sue difficoltà linguistiche;
che quest’ultima censura è manifestamente pretestuosa e deve essere respinta. Difatti, la decisione impugnata non è basata unicamente sulla predetta istanza di curatela, oggi contestata dalla signora RE 1, ma su diversi elementi comprovanti la sua chiara intenzione di beneficiare di una misura di protezione nella forma di una curatela di rappresentanza, segnatamente: lo scritto del Dr. __________ 7 settembre 2015 con il quale il medico conferma che la signora RE 1 avrebbe concordato l’indicazione per una richiesta di curatela; lo scritto 11 settembre 2015 della signora __________ dell’Ufficio antenna sociale con cui conferma l’accordo dell’interessata a farsi accompagnare presso l’Autorità di protezione; e soprattutto i verbali d’audizione della signora RE 1 del 2 e 19 novembre 2015 dai quali si evince come l’interessata sia stata esaustivamente informata sulla precisa natura e sull’estensione della misura e del relativo ruolo del curatore;
che, sulla base di tutti i predetti atti, è palese che la signora RE 1 aveva compreso perfettamente la portata della sua richiesta e che quest’ultima corrispondesse alla sua volontà al momento dell’adozione della misura;
che il cambiamento d’intenzione improvviso della signora RE 1 rispetto all’istituzione della curatela a suo favore (indipendentemente dal fatto che detto cambiamento fosse spontaneo o influenzato da terzi) non vincola l’Autorità di protezione, la quale deve valutare a sua discrezione la situazione, secondo il principio inquisitorio illimitato, e accertare se sono adempiute le condizioni per l’istituzione, rispettivamente per il mantenimento della misura di protezione a suo favore;
che le problematiche dell’interessata sono state certificate il 7 settembre 2015 dal suo medico curante Dr. __________, che ha descritto la sua situazione personale e la sua necessità di essere sostenuta nella gestione dei suoi interessi amministrativi, sostegno che la signora RE 1 stessa aveva espressamente richiesto anche al suo medico;
che il fatto che la signora RE 1 non avrebbe debiti e che non sarebbe mai stata oggetto di esecuzioni, così come non avrebbe “delapidato” versamenti precedenti, non sono elementi rilevanti ai fini della richiesta di revoca della misura di protezione, la quale è stata istituita innanzitutto a causa delle turbe psichiche delle quali l’interessata è affetta e per le quali occorre garantirle una protezione adeguata;
che nel caso specifico, l’Autorità di protezione ha svolto le necessarie indagini prima di istituire la misura oggi contestata, indagini che hanno condotto a conclusioni inequivocabili: il provvedimento adottato a favore di RE 1 mira ad aiutarla, viste le difficoltà riscontrate, che non paiono di tipo passeggero;
che, in tale contesto, la procedura e l’adozione della misura di protezione non possono essere censurate e si rivelano rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà;
che, peraltro, nemmeno la reclamante è stata in grado di dimostrare, concretamente, che la causa che ha condotto alla decisione contestata sia notevolmente mutata, bensì si è limitata ad esprimere il suo disaccordo avverso il blocco dei suoi conti bancari e la misura in generale;
che la relazione con il signor __________, alla quale l’interessata non aveva comunque mai accennato in precedenza davanti all’Autorità di protezione, non può modificare le circostanze di base per le quali si rende necessaria una misura di protezione a suo favore;
che dagli atti risulta che il provvedimento adottato è supportato da valutazioni di tipo medico e dalla volontà espressa, almeno inizialmente, dalla signora RE 1; non si può invece dire altrettanto delle sue censure, che non possono quindi essere accolte;
che visto quanto sopra, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata;
che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
-
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.