Incarto n. 9.2015.17
Lugano 12 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa e la scelta del curatore
giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione intimata il 19 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dall’unione coniugale fra RE 1 e CO 2 sono nati PI 2 (1999) e PI 1 (2003). I genitori sono da tempo separati. I figli sono stati affidati, per cura e educazione, alla madre. Al padre è stato riservato il più ampio diritto di visita con un assetto minimo in caso di disaccordo (verbale di udienza del 25 luglio 2012 della Pretura di __________, Sezione __________, inc. SO.2012.2487).
B. Nell’ambito della procedura di divorzio promossa da CO 2, il Pretore del Distretto di __________ ha decretato, nelle more istruttorie e con effetto immediato, la nomina di un curatore ex art. 308 CC a favore dei minori con il compito di: organizzare il calendario delle visite; proporre eventuali misure per migliorare l’assetto relazionale; incontrare regolarmente i minori; riferire alla Pretura. Ha inoltre invitato l’Autorità di protezione __________ a procedere indilatamente alla nomina del curatore (verbale di udienza del 31 marzo 2014 della Pretura di __________, Sezione __________, inc. SO.2012.2487, DM.2014.17, CA.2014.41).
L’Autorità di protezione ha quindi sentito, l’8 maggio 2014, i genitori e, successivamente, il 5 giugno 2014, i figli. In data 2 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha poi presentato a tutti loro il candidato alla funzione di curatore.
C. Con decisione 124/2014 intimata il 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha quindi deciso di istituire, in favore di PI 2 e PI 1, una curatela educativa ex art. 308 (punto 1 dispositivo). Quale curatore è stato nominato il signor __________ con i compiti come da decreto pretorile del 31.03.2014 ossia: organizzare il calendario delle visite tra padre e figli; proporre eventuali misure per migliorare l’assetto relazionale; incontrare regolarmente i minori; riferire con regolari rapporti all’Autorità di protezione e alla Pretura (punto 2 del dispositivo).
D. Con scritto del 19 dicembre 2014 indirizzato all’Autorità di protezione la madre, per il tramite del suo patrocinatore, stante il rifiuto di PI 2 di firmare il verbale dell’incontro del 2 dicembre 2014, ha sostenuto che non si addiceva più la nomina di un curatore, anche se ordinata tempo prima dal Pretore. Inoltre, rilevato come la misura di cui all’art. 308 CC incomberebbe all’Autorità di protezione, ha chiesto alla stessa di procedere all’archiviazione e alla chiusura della procedura di nomina del curatore.
E. L’Autorità di protezione ha trasmesso il predetto scritto alla Camera di protezione trattandosi, a suo dire, di un ricorso. Con decisione del 28 gennaio 2015 questa Camera ha invece retrocesso lo scritto 19 dicembre 2014 siccome, da una parte, non adempiva ai requisiti di un reclamo ricevibile e, d’altro canto, era semmai compito dell’Autorità di protezione accertarsi se la procedura di divorzio fosse o meno ancora pendente e, nell’affermativa, di rinviare l’istante al Pretore o, nella negativa, di pronunciarsi sull’istanza.
F. Avverso la risoluzione 124/2014 del 19 dicembre 2014 dell’Autorità di protezione RE 1 ha poi presentato, il 27 gennaio 2015, formale reclamo. L’insorgente ritiene non dati i presupposti per l’istituzione di una curatela; contesta la persona designata siccome non idonea a svolgere il mandato; indica come formalmente errata la risoluzione. In definitiva chiede l’annullamento della decisione.
G. Con osservazioni 6 febbraio 2015 i figli PI 2 e PI 1 hanno aderito alle richieste di giudizio della madre. L’Autorità di protezione ha inoltrato le sue osservazioni il 12 febbraio 2015 mentre CO 2 non le ha presentate.
H. Avverso la risoluzione 124/2014 del 19 dicembre 2014 dell’Autorità di protezione anche PI 2 e PI 1 hanno presentato, il 27 gennaio 2015, reclamo, respinto con decisione di data odierna (inc. 9.2015.15).
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. La reclamante solleva delle contestazioni d’ordine formale. In primo luogo indica che all’incontro del 5 giugno 2014 era presente il delegato del Comune di __________ mentre sul verbale è riportato il nome di __________, delegato del Comune di __________. Ora, in tutta evidenza si tratta di una svista. Lo stesso dicasi per il nome riportato sulla decisione impugnata, sempre __________, mentre il delegato che ha deciso, unitamene al membro permanente e al presidente, era sempre __________, nome che avrebbe quindi dovuto figurare. Sempre sul verbale del 5 giugno 2014 è poi rimasta in calce, dove sono apposte le firme, la dicitura presidente e membro permanente mentre in entrata era chiaramente indicato che, come per altro del tutto legittimo, era presente, in qualità di membro, il solo delegato del Comune che ha firmato.
È chiaro che simili mancanze non dovrebbero assolutamente succedere. L’Autorità è ammonita ad essere maggiormente rigorosa nell’attività svolta.
Ciò detto, appare del tutto sproporzionato annullare per questi motivi la decisione impunita. In realtà violazioni formali nel senso stretto del termine non ne sono avvenute.
3. La reclamante contesta in primo luogo l’istituzione della curatela ex art. 308 CC.
La competenza per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art. 315 e segg. CC.
Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art. 315a CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori (cpv. 1).
In concreto, fra la reclamante e il signor CO 2 sono pendenti presso il giudice civile più procedure ed è proprio nell’ambito di queste che il Pretore della Sezione __________ ha fatto uso della sua competenza istituendo, nelle more istruttorie e con effetto immediato, una curatela ex art. 308 CC con l’invito all’Autorità di protezione __________ a procedere indilatamente alla nomina (verbale di udienza del 31 marzo 2014 della Pretura di __________, inc. SO.2012.2487, DM.2014.17, CA.2014.41).
In pratica l’Autorità di protezione è stata investita del mero compito esecutivo di nominare un curatore (art. 315a cpv. 1 CC; CR CC I, Meier, art. 315a CC n. 17). Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata che istituisce la misura non ha, in definitiva, nessuna portata, essendo a quel momento già in essere.
Non vi è quindi dubbio che l’istituzione della misura andava semmai contestata in sede civile. La Camera di protezione non è competente per pronunciarsi sulle misure istituite dal Pretore (art. 48 lett. a n.1 LOG) così come, di principio, l’Autorità di protezione non ha competenza, fino a conclusione della procedura di divorzio, per pronunciarsi su una richiesta di revoca della misura.
La contestazione in merito all’istituzione della curatela ex art. 308 CC risulta pertanto, in questa sede, irricevibile.
4. La reclamante non ritiene poi idoneo il curatore designato, il suo curriculum non sarebbe confacente alla situazione personale dei suoi figli.
Giusta l'art. 400 CC, applicabile in virtù dell’art. 314 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
Secondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2).
Dall’incarto risulta che la persona del curatore è stata presentata, in data 2 dicembre 2014, a genitori e figli; egli si è fatto conoscere, esponendo il suo curriculum. Nessuno ha espresso contrarietà o proposto altri nominativi. In particolare la reclamante non ha formulato osservazioni e ha anzi detto non esserci impedimenti per la sua nomina.
L’insorgente espone poi che il curatore, durante l’incontro, ha parlato di “rieducare” PI 2, termine per lei del tutto fuori luogo. A prescindere dal fatto che questo non risulta dal verbale, estrapolare una singola parola dal contesto e dalla frase in cui è stata detta non permette certo di chiarire il vero significato inteso. Infine, il fatto che egli abbia particolare esperienza di lavoro con ragazzi problematici ancora non vuol dire che non possa o non sia in grado di occuparsi di ragazzi sensibili e normali come i figli della reclamante.
In definitiva, non si vedono motivi per annullare la nomina di __________.
5. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.