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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.11.2015 9.2015.15

12 novembre 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,414 mots·~12 min·3

Résumé

Legittimazione ricorsuale del figlio minorenne; rappresentanza procedurale ai sensi dell'art. 314 a bis CC; suddivisione competenza fra Autorità di protezione e pretura per l'adozione di misure di protezione del figlio

Texte intégral

Incarto n. 9.2015.15

Lugano 12 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria

  Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 3 patr. da: PR 2   e a   CO 2

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa e la scelta del curatore

giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione intimata il 19 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dall’unione coniugale fra CO 3 e CO 2 sono nati RE 1 (1999) e RE 2 (2003). I genitori sono da tempo separati. I figli sono stati affidati, per cura e educazione, alla madre. Al padre è stato riservato il più ampio diritto di visita con un assetto minimo in caso di disaccordo (verbale di udienza del 25 luglio 2012 della Pretura di __________, Sezione __________, inc. SO.2012.2487).

                                  B.   Nell’ambito della procedura di divorzio promossa da CO 2, il Pretore del Distretto di __________ ha decretato, nelle more istruttorie e con effetto immediato, la nomina di un curatore ex art. 308 CC a favore dei minori con il compito di: organizzare il calendario delle visite; proporre eventuali misure per migliorare l’assetto relazionale; incontrare regolarmente i minori; riferire alla Pretura. Ha inoltre invitato l’Autorità di protezione __________ a procedere indilatamente alla nomina del curatore (verbale di udienza del 31 marzo 2014 della Pretura di __________, Sezione __________, inc. SO.2012.2487, DM.2014.17, CA.2014.41).

                                         L’Autorità di protezione ha quindi sentito, l’8 maggio 2014, i genitori e, successivamente, il 5 giugno 2014, i figli. In data 2 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha poi presentato a tutti loro il candidato alla funzione di curatore.

                                  C.   Con decisione 124/2014 intimata il 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha quindi deciso di istituire, in favore di RE 1 e RE 2, una curatela educativa ex art. 308 (punto 1 dispositivo). Quale curatore è stato nominato il signor __________ con i compiti come da decreto pretorile del 31.03.2014 ossia: organizzare il calendario delle visite tra padre e figli; proporre eventuali misure per migliorare l’assetto relazionale; incontrare regolarmente i minori; riferire con regolari rapporti alla scrivente ARP e alla Pretura (punto 2 del dispositivo).

                                  D.   Con scritto del 19 dicembre 2014 indirizzato all’Autorità di protezione la madre, per il tramite del suo patrocinatore, stante il rifiuto di RE 1 di firmare il verbale dell’incontro del 2 dicembre 2014, ha sostenuto che non si addiceva più la nomina di un curatore, anche se ordinata tempo prima dal Pretore. Inoltre, rilevato come la misura di cui all’art. 308 CC incomberebbe all’Autorità di protezione, ha chiesto alla stessa di procedere all’archiviazione e alla chiusura della procedura di nomina del curatore.

                                  E.   L’Autorità di protezione ha trasmesso il predetto scritto alla Camera di protezione trattandosi, a suo dire, di un ricorso. Con decisione del 28 gennaio 2015 questa Camera ha invece retrocesso lo scritto 19 dicembre 2014 siccome, da una parte, non adempiva ai requisiti di un reclamo ricevibile e, d’altro canto, era semmai compito dell’Autorità di protezione accertarsi se la procedura di divorzio fosse o meno ancora pendente e, nell’affermativa, di rinviare l’istante al Pretore o, nella negativa, di pronunciarsi sull’istanza.

                                  F.   Avverso la risoluzione 124/2014 del 19 dicembre 2014 dell’Autorità di protezione RE 1 e RE 2 hanno poi presentato, il 27 gennaio 2015, formale reclamo. In ordine chiedono la nomina di un rappresentante ex art. 314a bis CC e 299 CPC atto a rappresentarli nella procedura di reclamo e che al curatore venga nominato l’PR 1. Nel merito i reclamanti ritengono non dati i presupposti per l’istituzione di una curatela; in subordine contestano la persona designata siccome ha dimostrato di non aver capito le funzioni a lui richieste. Essi postulano infine l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’PR 1.

                                  G.   Con osservazioni del 18 febbraio 2015 la madre CO 3 ha aderito alle domande di giudizio poste dai figli. Al loro reclamo né l’Autorità di protezione né il padre hanno invece presentato osservazioni.

                                  H.   RE 1 e RE 2, con allegato sempre del 27 gennaio 2015, hanno inoltrato al Pretore del Distretto di __________ e nell’ambito della separazione dei genitori analoga domanda ossia la nomina di un rappresentante e la revoca della curatela educativa con domanda di gratuito patrocinio.

                                    I.   Avverso la risoluzione 124/2014 del 19 dicembre 2014 dell’Autorità di protezione anche CO 3 ha inoltrato, il 27 gennaio 2015, formale reclamo, respinto con decisione di data odierna (inc. 9.2015.17).

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                   2.   Giusti l’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimati a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (cifra 1); nell’ambito delle procedure a protezione del minore la qualità per ricorrere appartiene, innanzi tutto, ai minori coinvolti, tanto a quelli capaci di discernimento quanto a quelli incapaci, tuttavia solo i primi hanno la qualità per ricorrere in modo autonomo (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 7 e 23). Il Tribunale federale ha avuto modo di riconoscere la capacità di discernimento a partire già dai 10 anni (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 6).

                                         Qualora un minore capace di discernimento ha bisogno di un curatore per la difesa dei suoi interessi, gli va riconosciuto il diritto a essere rappresentato in maniera indipendente nella procedura (art. 314abis CC). L’ordinare una rappresentanza rileva innanzitutto dal potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione che procederà a questo esame, in particolare, quando le persone coinvolte hanno posizioni divergenti in merito a questioni importanti quali, ad esempio, l’istituzione di una curatela di vigilanza sulle relazioni personali ex art. 308 cpv. 2 CC (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314abis N. 4). La rappresentanza può anche essere chiesta dal minore stesso. L’Autorità non ha tuttavia un obbligo di procedere (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314abis N. 6). Ad ogni modo, l’art. 19c cpv. 1 CC prevede che i minori capaci di discernimento possono scegliersi loro stessi un rappresentante quando si tratta di salvaguardare dei diritti strettamente personali.

                                         Nel caso che ci occupa RE 1 è nata nel 1999 mentre RE 2 nel 2003. Ad entrambi più essere riconosciuta la capacità di discernimento, nessuno l’ha peraltro messa in discussione. Essi hanno quindi una capacità ricorsuale propria. Per questo, e considerato che hanno fatto uso della facoltà di rivolgersi ad un legale di propria scelta e fiducia che, di fatto, già li sta rappresentando e che in loro nome e conto ha inoltrato il reclamo, risulta tardiva e priva di pertinenza la loro domanda di istituzione di una rappresentanza ex art. 314abis CC in questa sede. Tanto più che la posizione dei reclamanti non è in contrapposizione con quella di nessuna delle altre parti coinvolte nel procedimento, la madre ha aderito alle richieste mentre il padre ha rinunciato a pronunciarsi.

                                         L’istanza va pertanto respinta.

                                   3.   I reclamanti contestano in primo luogo l’istituzione della curatela ex art. 308 CC.

                                         La competenza per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art. 315 e segg. CC.

                                         Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art. 315a CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori (cpv. 1).

                                         In concreto, fra i genitori dei reclamanti sono pendenti presso il giudice civile più procedure ed è proprio nell’ambito di queste che il Pretore della Sezione __________ ha fatto uso della sua competenza istituendo, nelle more istruttorie e con effetto immediato, una curatela ex art. 308 CC con l’invito all’Autorità di protezione __________ a procedere indilatamente alla nomina (verbale di udienza del 31 marzo 2014 della Pretura di __________, Sezione __________, inc. SO.2012.2487, DM.2014.17, CA.2014.41).

                                         In pratica l’Autorità di protezione è stata investita del mero compito esecutivo di nominare un curatore (art. 315a cpv. 1 CC; CR CC I, Meier, art. 315a CC n. 17). Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata che istituisce la misura non ha, in definitiva, nessuna portata, essendo a quel momento già in essere.

                                         Non vi è quindi dubbio che l’istituzione della misura andava semmai contestata in sede civile. La Camera di protezione non è competente per pronunciarsi sulle misure istituite dal Pretore (art. 48 lett. a n.1 LOG) così come, di principio, l’Autorità di protezione non ha competenza, fino a conclusione della procedura di divorzio, per pronunciarsi su una richiesta di revoca della misura.

                                         La contestazione in merito all’istituzione della curatela ex art. 308 CC risulta pertanto, in questa sede, irricevibile.

                                   4.   In subordine i reclamanti chiedono l’annullamento della nomina a curatore del signor __________. A loro detta, sin dai contatti antecedenti la nomina, i rapporti con questo signore si sarebbero rilevati impossibili, il suo curriculum, inoltre, non sarebbe confacente alla loro situazione personale.

                                         Giusta l'art. 400 CC, applicabile in virtù dell’art. 314 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

                                         Secondo l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato (cpv. 2).

                                         Dall’incarto risulta che la persona del curatore è stata presentata, in data 2 dicembre 2014, a figli e genitori; egli si è fatto conoscere, esponendo il suo curriculum. Nessuno ha espresso contrarietà o proposto altri nominativi. Vero è che RE 1 non ha firmato il verbale, il motivo però è del tutto oscuro, dal verbale non risulta. Rispetto a RE 2 quello che emerge è semmai la contrarietà per la misura in quanto tale, non tanto per la persona in questione.

                                         I reclamanti sostengono che il curatore, durante l’incontro, ha parlato di “rieducare”, termine che tanto infastidisce i reclamanti. A prescindere dal fatto che nemmeno questo risulta dal verbale, estrapolare una singola parola dal contesto e dalla frase in cui è stata detta non permette certo di chiarire il vero significato inteso. Infine, il fatto che egli abbia particolare esperienza di lavoro con ragazzi problematici ancora non vuol dire che non possa o non sia in grado di occuparsi di ragazzi sensibili e normali con i reclamanti.

                                         In definitiva, non si intravvedono motivi per annullare la nomina di __________.

                                   5.   I reclamanti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

                                         Ora, i reclamanti sono minorenni e di regola i costi per la difesa in giudizio di propri diritti fanno parte degli obblighi di mantenimento dei genitori. L’intervento dello Stato passa in secondo piano (BSK ZGB I-Breitschmid, art. 276 N 22 e riferimenti). Inoltre, gli insorgenti non hanno minimante documentato l’indigenza né loro né, semmai, di quella dei genitori. Ciò non bastasse, nel caso concreto, il reclamo era parzialmente irricevibile e, per il resto, appariva di primo acchito votato all’insuccesso. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve pertanto essere respinta.

                                         Dell’asserita indigenza ma, soprattutto, tenuto conto della loro minor età si prescinde, a titolo eccezionale, dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’istanza per la designazione di un curatore di rappresentanza ex art. 314abis CC è respinta.

                                   2.   Il reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

                                   5.   Notificazione:

-

                                        Comunicazione:

                                         -

                                         -

                                         -

                                         -

Il giudice supplente                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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