Incarto n. 9.2015.114
Lugano 17 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone il
RE 1 rappr. da: RA 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari per gli anni 2009-2011 (e della nota indennità e spese) per la gestione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni a favore di PI 1;
giudicando sul reclamo del 6 luglio 2015 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con risoluzione del 30 agosto 2001 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito in favore di PI 1 una curatela amministrativa ai sensi dell’art. 394 vCC, conferendo il mandato all’avv. __________.
L’attuale curatore è l’avv. CURA 1.
B. Con scritto del 15 gennaio 2015 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha informato PI 1 della necessità di convertire la misura, secondo il diritto nuovo entrato in vigore il 1° gennaio 2013, in una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC, assegnandole un termine per osservazioni. Tale termine è rimasto infruttuoso.
Con risoluzione del 12 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha convertito la curatela, bloccando l’accesso ai conti privati in virtù dell’art. 395 cpv. 3 CC. Quale curatore è stato confermato l’avv. CURA 1.
C. Mediante risoluzioni separate recanti la stessa data del 16 giugno 2015 l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentate dal curatore avv. CURA 1 per il periodo 2009-2011. Per il 2009 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 3'375.90 (ris. 260), per il 2010 per complessivi fr. 3'972.60 (ris. 261), mentre per il 2011 per fr. 3'407.50 (ris. 262).
L’Autorità di protezione, “in considerazione della situazione finanziaria” della curatelata, ha deciso che il RE 1 anticiperà gli importi sopramenzionati, riservato il diritto di ricupero ai sensi dell’art. 19 LPMA.
D. Con reclamo del 6 luglio 2015 il RE 1, rappresentato dal suo Municipio, si è aggravato avverso le predette risoluzioni di approvazione della mercede, lamentando la carenza di una base legale che consenta all’Autorità di protezione di accollargli i costi di gestione non coperti. A mente del Comune reclamante l’Autorità di protezione avrebbe la facoltà di recuperare gli importi da lei anticipati qualora siano adempiute determinate condizioni. L’obbligo del preventivo intervento di natura finanziaria non sarebbe un inutile formalismo.
Il reclamante contesta peraltro la tesi secondo cui PI 1 non possa far fronte ai costi di gestione.
Il RE 1 lamenta infine che l’importo spettante al curatore, divenuto esigibile nell’anno corrente, sarebbe da reclamare al Comune di domicilio attuale della curatelata (ossia __________).
E. Il reclamo non è stato intimato per osservazioni.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. In concreto occorre in primo luogo determinarsi sulla ricevibilità del gravame.
La definizione di legittimazione attiva si basa dal profilo materiale sull’art. 420 CC (Messaggio n. 06.063 del 28 giugno 2006 concernente la modifica del CC, FF 2006 6391, art. 450 CC).
Giusta l’art. 450 CC le decisioni dell’autorità di protezione possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente (cpv. 1); sono legittimate al reclamo, le persone che partecipano al procedimento (cpv. 2 n. 1), le persone vicine all’interessato (cpv. 2 n. 2) e le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cpv. 2 n. 3).
La legge circoscrive in termini assai generici la cerchia di persone abilitate a rivolgersi all'autorità giudiziaria di reclamo: l’interessato medesimo, una persona a lui vicina, ma anche un terzo a beneficio di un interesse giuridicamente protetto.
Sono pertanto parti alla procedura in primo luogo le persone direttamente toccate dalla decisione dell’Autorità di protezione, sia le persone protette bisognose d’aiuto.
Quanto alla nozione di persona vicina o prossima all’interessato (cfr. 397d cpv. 1 CC), secondo la dottrina e la giurisprudenza si tratta di una persona che conosce bene l’interessato e che, grazie alle sue qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi interessi.
Anche altre persone, ossia terzi privi della qualifica di vicini all’interessato, possono essere legittimati ad adire il giudice. Questa legittimazione è data dall’art. 419 CC, secondo cui i terzi possono contestare con ricorso gli atti o le omissioni del curatore purché abbiano un interesse giuridico protetto. Un terzo è quindi legittimato a presentare reclamo soltanto se fa valere una violazione dei propri diritti; non lo è invece se pretende di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicino (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 6471; DTF 121 III 1).
Colui al quale la facoltà di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in prima istanza può adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere. Detto interesse deve tuttavia essere attuale e concreto; se un tale interesse fa difetto, spetta al ricorrente allegare e dimostrare un interesse virtuale, eccezionalmente sufficiente.
L’interesse giuridicamente protetto che legittima un terzo a interporre reclamo all’autorità giudiziaria cantonale deve concernere un interesse (economico o ideale) che la misura dovrebbe tutelare e che l’autorità avrebbe dovuto tenere in considerazione. Ciò non è il caso per l’interesse economico del Comune di domicilio nella sua qualità di finanziatore della misura (Marazzi, Il nuovo diritto di protezione degli adulti – cenni giurisprudenziali su questioni di procedura, in RtiD I-2015 pag 276).
La collettività pubblica non dispone più della qualità per ricorrere fondata sul diritto federale. Tale facoltà non può essere dedotta né dalla cifra 1 e neppure dalla cifra 3 dell’art. 450 cpv. 2 CC (CommFamm Protection de l’adulte, Steck, ad art. 450 n. 22).
In una procedura di revoca della custodia e di collocamento del minore il Tribunale federale ha in particolare indicato che il diritto dei minori non esige dall’autorità che prenda in considerazione anche gli interessi finanziari del Comune eventualmente tenuto al pagamento dei costi, sicché manca l’interesse giuridicamente protetto del Comune.
Il Comune, quale entità di diritto pubblico, non può essere toccato direttamente dalla misura disposta, né valere quale persona vicina o persona che ha un interesse giuridicamente protetto, sicché ad esso manca la legittimazione ricorsuale contro le decisioni (sentenza del 28 marzo 2014, n. 5A_979/2013; cfr. ESR Kommentar, Steck, ad art. 450 n. 10d). Il Tribunale federale scarta pure l’ipotesi di violazione dell’autonomia comunale, nella misura in cui il Comune sarebbe vincolato dalla decisione presa dall’autorità di protezione. E ciò anche nell’eventualità in cui il diritto cantonale garantisce, in virtù del principio di sussidiarietà, che le misure sono a carico della collettività alla sola condizione che le persone toccate non possano assumersene il carico (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_979/203 del 28 marzo 2014 in RMA 2014, p. 301 segg.).
3. Il reclamante si è limitato ad indicare di avere un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione, in quanto “colpito direttamente dalle conseguenze finanziarie delle decisioni oggetto del presente gravame”.
Ora, come evidenziato sopra, a differenza di quanto sostenuto dal reclamante, in concreto fa difetto la legittimazione attiva ad interporre il gravame. Il RE 1 non può prevalersi della legittimazione ad agire non essendo una “persona che partecipa al procedimento (art. 450 cpv. 2 ch 1) e neppure può vantare un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
Il reclamante neppure pretende una violazione della propria autonomia comunale o un interesse giuridicamente protetto all’annullamento. In simili circostanze le pretese del reclamante, che fonda il proprio interesse sulla propria qualità di finanziatore della misura, non sono pertanto sufficienti per fondarne la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 CC.
4. A titolo abbondanziale, circa le critiche del RE 1 in relazione alla decisione di mettergli a carico le spese della misura si evidenzia quanto segue.
Ad un sommario esame, si rileva che giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata (detto principio era già sancito dall’art. 3 cpv. 3 vRTut).
Tale principio, è stato confermato anche da questa Camera (cfr. sentenza CDP del 24 luglio 2014, inc. 9.2013.249; sentenza del 8 agosto 2014 inc. 9.2014.127).
Si rileva peraltro che al Comune finanziatore della misura, prima della crescita in giudicato della decisione, è data facoltà di presentare le proprie rimostranze all’ispettorato della Camera di Protezione – che funge da Autorità di vigilanza (art. 441 CC e art. 2 cpv. 2 LPAM) – in caso di manifesto errore di valutazione dell'autorità di prima sede.
5. Per i motivi che precedono il reclamo va dichiarato irricevibile e le tre decisioni impugnate vanno confermate. Viste le circostanze, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.