Incarto n. 9.2014.73
Lugano 26 settembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 e RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'approvazione del rapporto morale
giudicando sul reclamo del 14 maggio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 18 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che PI 2 (1997) e PI 1 (2004) sono figli di RE 1 e RE 2;
che i genitori di PI 2 e PI 1 vivono separati di fatto;
che con decisione del 17 gennaio 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito a favore di PI 2 e PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC, designando quale curatrice la signora CURA 1;
che mediante decisione 18 aprile 2014 l'Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale per la gestione 2013 della curatela sopra menzionata presentato dalla curatrice CURA 1, riconoscendo a quest'ultima un'indennità complessiva di fr. 504.85 (mercede fr. 490.– e spese diverse fr. 14.85);
che nella medesima decisione l'Autorità di protezione ha posto l'indennità di cui sopra, già anticipata dall'Autorità, a carico dei signori RE 1 e RE 2 in ragione di metà per parte con vincolo di solidarietà;
che con reclamo del 14 maggio 2014 RE 1 e RE 2 si aggravano avverso la predetta decisione postulando di essere esonerati dal pagamento dell'indennità della curatrice a motivo delle loro difficoltà economiche;
che con osservazioni 20 maggio 2014 rispettivamente 30 maggio 2014 la curatrice si è espressa sul reclamo senza tirare conclusioni sull'accoglimento del medesimo, mentre l'Autorità di protezione ha postulato la reiezione;
che con replica 15 giugno 2014 RE 1 e RE 2 hanno reiterato la loro richiesta di essere esonerati dal pagamento dell'indennità della curatrice;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;
che secondo l’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC); sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione e i costi per le misure prese a loro tutela;
che a norma dell’art. 19 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati: a) presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno; b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione; c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (cpv. 3);
che giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata;
che nel caso in esame l'Autorità di protezione, ponendo le indennità della curatrice a carico dei signori RE 1 e RE 2, ha statuito correttamente essendo questi ultimi entrambi debitori del mantenimento dei figli e quindi anche dei costi della curatela;
che l'esonero da tali costi a motivo della situazione finanziaria difficile non è previsto dalle norme di legge, potendo anzi l'Autorità provvedere al recupero degli anticipi effettuati entro dieci anni a norma dell'art. 19 LPMA;
che i reclamanti possono, se del caso, postulare all'Autorità che ha eseguito l'anticipo una sospensione o una rateazione della restituzione previa debita documentazione della loro impossibilità a rifondere subito l'intero importo;
che il reclamo va di conseguenza respinto;
che gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia al loro prelievo;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.