Incarto n. 9.2014.216
Lugano 14 dicembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 2 rappr. da: RA 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
nell’ambito della curatela istituita in favore di †PI 2
giudicando sul reclamo presentato da RE 2 il 14 ottobre 2014 contro le seguenti decisioni datate 15 settembre 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________:
risoluzione no. 116/14, approvazione dell’inventario iniziale
risoluzione no. 412/14, approvazione del rendiconto finanziario 2013
- risoluzione no. 413/14, approvazione del rendiconto finanziario 2014, decesso e chiusura curatela;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione del 29 maggio 2013 (ris. n. 230/2013) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 2 una curatela di rappresentanza con gestione patrimoniale (art. 394 in relazione con l’art. 395 CC). Quale curatore è stato nominato il signor Cura 1.
B. PI 2 è deceduta a __________ in data 2014.
C. Con tre decisioni separate, datate 15 settembre 2014, l’Autorità di protezione ha approvato l’inventario iniziale della curatela (ris. no. 116/14), approvato il rendiconto finanziario 2013 (1.5 – 31.12.2013, ris. no. 412/14), approvato il rendiconto finanziario 2014 (1.1 – 13.3.2014) e chiuso la curatela a seguito del decesso dell’interessata (ris. no. 413/14).
D. Con reclamo del 14 ottobre 2014 RE 2 – sorella ed erede della curatelata – è insorta contro le tre suddette risoluzioni. L’insorgente critica le “modalità di assunzione, di verifica e di controllo del movimento finanziario che fin dall’origine comportava un patrimonio complessivo di oltre mezzo milione di CHF” (reclamo, pag. 1). Ella contesta il fatto che il patrimonio della defunta attestato nei rendiconti comprenda degli attivi che sono in realtà inesistenti e derivano da operazioni dubbie operate dal signor __________, proprietario di un appartamento affittato da PI 2 pochi giorni prima dell’istituzione della misura di protezione. La reclamante afferma che quanto operato da __________ è attualmente al vaglio degli inquirenti in quanto si dubita che questi abbia “superato il livello della legalità” (reclamo, pag. 2). L’insorgente ritiene che, visto quanto sopra, la rendicontazione finanziaria sia ben lungi dal poter essere considerata conclusa, e che sino alla fine delle indagini non sia possibile “tirar delle definitive conclusioni per una formale richiesta finale” (reclamo, pag. 2). Postula pertanto che la decisione sul reclamo venga tenuta in sospeso per qualche tempo.
E. Nelle loro osservazioni, sia l’Autorità di protezione che il curatore si oppongono alle argomentazioni ricorsuali e postulano la reiezione del gravame. Entrambi sostengono che l’eventuale raggiro di cui sarebbe stata vittima PI 2 ha avuto luogo prima dell’istituzione della misura di protezione, e che l’inventario iniziale e i successivi rendiconti non possono non contemplare gli averi pagati anticipatamente a __________ per la locazione, né il prezzo corrisposto a quest’ultimo per l’acquisto del mobilio.
F. Con scritto del 9 febbraio 2015 la reclamante si è dichiarata impossibilitata a presentare un allegato di replica, vista l’esistenza di un’inchiesta di polizia riguardante i punti centrali della controversia. Postula pertanto che la procedura rimanga sospesa nell’attesa di ricevere il rapporto di polizia. La richiesta di sospensione della procedura non è stata intimata alle controparti per osservazioni.
G. In data 13 aprile 2015 lo scrivente giudice ha presentato un’istanza di accesso agli atti del procedimento penale alla procuratrice pubblica titolare dell’inchiesta nei confronti di __________ per l’ipotesi di estorsione a danno di PI 2. L’istanza è stata accolta il 29 maggio seguente e gli atti istruttori esperiti sino al 13 luglio 2015 hanno potuto dunque essere esaminati e, in parte (ad eccezione di alcuni documenti bancari, irrilevanti in questa sede), acquisiti agli atti del presente procedimento.
H. Con decisione del 17 luglio 2015 l’istanza di sospensione della procedura è stata respinta, il reclamo potendo essere deciso a prescindere dal giudizio sull’eventuale punibilità penale dei comportamenti di __________. Tale giudizio non appare peraltro prospettabile in tempi brevi, vista l’irreperibilità dell’indagato. Alla reclamante è stato dunque assegnato un termine per la presentazione di una replica contenente precise richieste di giudizio in relazione alle decisioni impugnate.
I. Con replica del 14 agosto 2015, l’insorgente ha precisato che il nodo centrale del reclamo è quello “relativo all’assunzione nel bilancio iniziale, in quello intermedio e finale di un credito di circa CHF 150'000.- senza che all’insorgere del credito e alla chiusura della curatela ne sia stata appurata l’effettiva esistenza rispettivamente la solvibilità del debitore” (replica, pag. 1). La reclamante ribadisce la necessità di attendere l’esito dell’indagine di polizia per chiarire la consistenza attuale e la solvibilità del credito che attualmente figura tra gli attivi imponibili nella successione (replica, pag. 1-2).
L. In duplica, sia l’Autorità di protezione che il curatore si sono riconfermati nelle proprie osservazioni, postulando la reiezione del reclamo.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nella motivazione della decisione di approvazione dell’inventario del 1° maggio 2013 (ris. no. 116/14), l’Autorità di protezione ha riferito che il medesimo riportava attivi per l’ammontare di fr. 520'151.97 e passivi per fr. 1'144.-, ovvero una sostanza netta di fr. 519'007.97.
L’inventario contemplava, fra gli attivi – e meglio, alla voce “beni mobili diversi (crediti, oggetti di valore, ecc.)”, l’indicazione di fr. 170'000.- quale anticipo di 7 anni di affitto e per il tinteggio dell’ente locato, oltre a fr. 45'000.- per il mobilio del medesimo. Entrambe le somme (complessivamente, fr. 215'000.-) erano state corrisposte a __________; nelle osservazioni all’inventario, si rilevava come tali importi fossero documentati dal contratto di locazione e da annotazioni della curatelata medesima.
Il rendiconto finanziario concernente il periodo 1° maggio – 31 dicembre 2013, contemplava l’importo di fr. 154'000.- per “affitto anticipato __________” e fr. 45'000.- per “mobilio”.
Il rendiconto finanziario concernente il periodo 1° gennaio – 13 marzo 2014, contemplava l’importo di fr. 148'000.- per “affitto anticipato __________” e ancora fr. 45'000.- per “mobilio”.
Entrambi sono stati approvati dall’Autorità di protezione (ris. no. 412/14 e 413/14).
3. Nel suo reclamo, RE 2 critica l’operato del curatore e dell’Autorità di protezione. Mette in dubbio che il contratto di locazione sia stato sottoscritto dalla sorella con la debita consapevolezza. Sottolinea come sia inabituale un pagamento dei canoni di locazione anticipato per tutta la durata del contratto (ovvero 7 anni). La reclamante riferisce che da documenti ricevuti dagli inquirenti, “ai piedi delle ricevute” dei versamenti bancari operati dalla sorella per versare anticipatamente i canoni di locazioni a __________, “risultano delle annotazioni manoscritte” dalle quali si evince che quest’ultimo avrebbe restituito alla curatelata l’importo di fr. 113'000.- (reclamo, pag. 2). Secondo la reclamante, è grave che di queste presunte restituzioni di averi il curatore non abbia mai fatto accenno, e che non siano comparse nei rapporti contabili (reclamo, pag. 2). Ritiene “troppo facile e molto superficiale” registrare nel patrimonio della curatelata “fr. 170'000.- per un credito (verso chi?) ed un ulteriore attivo di fr. 45'000.- per “mobilio” pagato “a __________”!” (reclamo, pag. 2). Tale situazione “non solo ha disciolto un patrimonio di oltre 200'000.- franchi, ma provoca un ulteriore onere all’erede per oltre 20'000.- franchi di imposte di successione a carico della sorella per questi attivi tutt’altro che reali” (reclamo, pag. 2).
La reclamante non ritiene corretto che venga registrato “nel bilancio iniziale, in quello intermedio e in quello finale” un credito di fr. 150'000.- “senza che all’insorgere del credito e alla chiusura della curatela ne sia stata appurata l’effettiva esistenza rispettivamente la solvibilità del creditore” (replica, pag. 1). Secondo l’insorgente, “mettere all’attivo di un bilancio un credito di cui non si è appurata la minima possibilità di riscossione è abbastanza grave”, né appare corretto “rimetterlo a bilancio finale tra gli attivi imponibili nella successione senza alcun accertamento” (replica, pag. 1). L’attesa dell’esito delle indagini in sede penale è dunque necessaria “nel tentativo di chiarire con il presunto debitore la consistenza attuale e la solvibilità del credito” (replica, pag. 2).
4. Ai sensi dell’art. 405 cpv. 2 CC, quando la curatela comprende l’amministrazione dei beni, il curatore (in collaborazione con l’autorità di protezione degli adulti) compila senza indugio l’inventario dei beni da amministrare.
Durante lo svolgimento del mandato, giusta l’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Inoltre, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela (art. 411 cpv. 1 CC).
Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3); comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
5. Occorre premettere che nella fattispecie non è litigioso che la sottoscrizione del contratto di affitto tra PI 2 e __________ sia avvenuta il 22 aprile 2013, prima dell’istituzione della misura di protezione (decretata con decisione del 29 maggio 2013). La questione di sapere “con quale consapevolezza” (reclamo, pag. 1) PI 2 abbia sottoscritto il suddetto contratto di locazione esula dal tema del presente reclamo, fermo restando che, sulla scorta degli atti dell’incarto, la capacità della curatelata di autodeterminarsi non è mai stata messa in dubbio dai medici che si sono pronunciati.
Nemmeno è contestato il fatto che PI 2 abbia consegnato a __________ un importo di oltre fr. 200'000.prima dell’istituzione della misura di protezione. Secondo quanto ricostruito dal curatore, tale importo comprendeva ca. fr. 170'000.- a titolo di pigioni anticipate per l’intera durata contrattuale di 7 anni, compreso il tinteggio dell’appartamento, e fr. 45'000.- per l’acquisto del mobilio. Esula quindi dal tema del reclamo anche il fatto che vi sia stata una “strana, incredibile situazione” che ha “disciolto un patrimonio di oltre fr. 200'000.-” (reclamo, pag. 2).
6. La reclamante contesta il fatto che nei rapporti contabili non si sia fatto cenno alcuno alla presunta restituzione effettuata da __________ di una parte di tali importi. In calce alle ricevute bancarie attestanti i versamenti precedentemente effettuati dalla curatelata a __________ (versamento del 22 aprile 2013 di fr. 24'000.-; due versamenti del 30 aprile 2013 ciascuno di fr. 45'000.-), __________ avrebbe apposto delle annotazioni manoscritte, controfirmate da PI 2, da cui si evince che il 22 aprile 2013 le sarebbero stati restituiti fr. 1’000.- e il 27 maggio 2013 le sarebbero stati restituiti fr. 90'000.- (cfr. documentazione annessa al reclamo).
Va tuttavia osservato che anche tali restituzioni sarebbero avvenute prima dell’adozione della misura di protezione, che dai conti bancari intestati a PI 2 non risultano entrate di tale entità e che la stessa curatelata, sentita in udienza il 29 maggio 2013, ha smentito di aver mai ricevuto degli importi di denaro di ritorno da __________ (“La signora PI 2 riferisce che un paio di giorni fa il signor __________ le avrebbe fatto firmare un documento dove risulta che avrebbe restituito circa fr. 100'000.-, ma in realtà non ha ricevuto nulla”, verbale pag. 1). Tale documentazione è peraltro stata prodotta da __________ alle autorità penali e non era nota né all’Autorità di protezione né al curatore. Tutto ben considerato, non può dunque essere criticata la mancata indicazione di tali presunte restituzioni nelle rendicontazioni del curatore approvate dall’Autorità di protezione.
7. In replica, l’insorgente si limita a criticare l’inserimento, fra gli attivi patrimoniali dell’inventario, di un credito di fr. 170'000.- nei confronti di __________ (ridotto in seguito a fr. 154'000.- al 31 dicembre 2013 e a fr. 148'000.- al 13 marzo 2014) corrispondente alle pigioni versate in anticipo. Ella non contesta la determinazione dell’importo e la sua progressiva riduzione nel tempo, bensì il fatto che né all’insorgere del credito né alla chiusura della curatela ne sia stata appurata l’effettiva esistenza, rispettivamente la solvibilità del creditore.
Come già accennato, nel reclamo non è contestata né la sottoscrizione del contratto di locazione con __________ per la durata di 7 anni, né il fatto che PI 2 abbia corrisposto anticipatamente la pigione per tutta la durata contrattuale.
Occorre ricordare in proposito che in caso di morte del conduttore, ai sensi dell’art. 266i CO i suoi eredi possono dare disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta. Il decesso del conduttore non estingue dunque il contratto di locazione, ma fa nascere un motivo di disdetta straordinaria a beneficio degli eredi (v. ad es. STF dell’11 febbraio 2014, inc. 4A_397/2013, consid. 3.3). Ciò vale anche per i contratti di locazione di durata determinata (ZH Kommentar, Higi, ad art. 266i CO n. 3; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Kommentar, 2a ed. 1998, ad art. 266i CO n. 4; Permann, Mietrecht Kommentar, 2a ed. 2007, ad art. 266i CO n. 1). Nel caso concreto non è noto se la reclamante abbia fatto uso di tale possibilità di disdetta. Nell’affermativa, disporrebbe di un credito concernente le mensilità di pigione non ancora trascorse, mentre qualora non volesse disdire il contratto, subentrerebbe alla sorella e potrebbe beneficiare dell’ente locato sino alla fine dei sette anni pattuiti (e già pagati), ovvero fino al 2020.
La scelta di menzionare il suddetto credito non può dunque essere censurata. Il fatto che esso sia controverso non esime il curatore dal farne menzione nei suoi rendiconti, considerato peraltro che la contestazione del credito o la sua messa in esecuzione possono far parte delle attribuzioni del curatore medesimo (cfr. Affolter, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2a ed. 2012, ad art. 405 CC n. 14), come in concreto: la decisione di nomina di Cura 1 prevedeva infatti espressamente il compito di “rappresentare l’interessata nell’ambito della possibile vertenza che emergerà a seguito della sottoscrizione del contratto di locazione 22 aprile 2013 con il signor __________” (decisione 29 maggio 2013, pag. 3).
Nella fattispecie, la menzione del credito nei confronti di __________ concernente la locazione sia nell’inventario iniziale che nelle rendicontazioni successive non può essere oggetto di critiche, benchè la stessa implichi un aumento degli attivi e dunque possa comportare, per gli eredi, un aumento delle imposte successorie dovute. Come tuttavia osservato dall’Autorità di protezione, le conseguenze fiscali generate dall’esistenza di tale credito sono da discutere con le autorità tributarie ed esulano dal tema del presente reclamo.
8. Infine, per quanto attiene al mobilio, il curatore l’ha inserito nell’inventario iniziale e nelle sue rendicontazioni successive fra gli attivi di PI 2, attribuendogli il valore di fr. 45'000.-, ovvero l’importo corrisposto da quest’ultima a __________.
Fermo restando il principio già evocato in precedenza, concernente il dovere di menzionare nei conti anche i crediti controversi (cfr. consid. 7), la reclamante si limita al definire “troppo facile e molto supeficiale” l’indicazione di tale attivo (reclamo, pag. 2), senza tuttavia circostanziare maggiormente la sua censura (passata sotto completo silenzio in sede di replica) e le sue richieste di giudizio. Al riguardo l’impugnativa si appalesa pertanto irricevibile in quanto non sufficientemente motivata.
9. In conclusione, il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2.Gli oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3.Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.