Incarto n. 9.2014.205
Lugano 4 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione X__________,
per quanto riguarda il rifiuto di assunzione della competenza
giudicando sul reclamo del 15/27 novembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 ottobre 2014 dall'Autorità regionale di protezione X__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che dall'unione coniugale di RE 1 e RE 2 (detta __________) sono nati PI 1 (2005) e RE 2 (2009);
che con decisione del 20 giugno 2014 l'Autorità di protezione Y__________ (in seguito Autorità di protezione Y__________) ha incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di __________ di procedere ad una valutazione socio-familiare dei minori PI 1 e PI 2 e il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione psico-affettiva dei due minori e delle capacità genitoriali dei loro genitori RE 1 e RE 2;
che in data 1° luglio 2014 i coniugi RE 1 e RE 2 hanno trasferito il loro domicilio da __________ ad __________;
che mediante decisione del 22 agosto 2014 del 22 agosto 2014 l'Autorità di protezione Y__________ ha revocato l'incarico all'SMP di __________, conferendo all'SMP di __________ il medesimo incarico di procedere alla valutazione psico-affettiva dei minori PI 1 e PI 2 e delle capacità genitoriali dei signori RE 1 e RE 2;
che con decisione del 21 ottobre 2014 l'Autorità di protezione Y__________, visto il cambiamento di domicilio dei minori, ha trasferito l'incarto dei minori PI 2 e PI 2 all'Autorità regionale di protezione X__________ (in seguito Autorità di protezione X__________);
che, constatata la pendenza di una procedura presso l'Autorità di protezione Y__________, con decisione del 23 ottobre 2014 l'Autorità di protezione X__________ ha rifiutato l'assunzione dell'incarto, restituendo il medesimo all'altra Autorità di protezione;
che, mediante reclamo del 15/27 novembre 2014, spedito all'Autorità di protezione X__________, RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione di “non entrare in materia nel dossier” che riguarda i figli PI 1 e PI 2;
che con scritto 2/3 dicembre 2014 l'Autorità di protezione X__________ ha trasmesso il predetto reclamo alla Camera di protezione per competenza;
che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;
che secondo l'art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio;
che, per costante dottrina e giurisprudenza, il momento determinante per stabilire la competenza è quello dell'apertura del procedimento e l'autorità inizialmente adita resta competente fino al termine della procedura anche se il minore nel frattempo cambia domicilio (CR CC-I, Meier, art. 315/315a/315b CC, n. 5; RDT 1997 103 n. 15);
che nel caso in esame risulta dagli atti che il procedimento è stato avviato in data 20 giugno 2014 dall'Autorità di protezione __________, con la decisione con la quale ha incaricato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di __________ di procedere ad una valutazione socio-familiare dei minori PI 1 e PI 2 e il Servizio medico-psicologico (SMP) di __________ di procedere ad una valutazione psico-affettiva dei due minori e delle capacità genitoriali dei loro genitori RE 1 e RE 2;
che a quel momento la competenza dell'Autorità di protezione Y__________ era palesemente data essendo i minori PI 1 e PI 2 domiciliati a __________;
che al momento del trasferimento del domicilio dei minori ad __________, avvenuto il 1° luglio 2014, il procedimento avviato dall'Autorità di protezione Y__________ a protezione dei minori era ancora in corso – come lo è tutt'ora – essendo ora al vaglio della medesima Autorità l'adozione delle misure necessarie, ciò sulla base, tra l'altro, dei rapporti dell'SMP di __________, del 14 novembre 2014, e dell'UAP di __________, del 21 novembre 2014;
che, di conseguenza, in virtù ai principi dottrinali e giurisprudenziali sopra menzionati la competenza dell'Autorità di protezione __________ non può essere messa in discussione;
che l'Autorità di protezione Y__________ non mancherà certamente di trasferire l'incarto dei minori PI 1 e PI 2 all'Autorità di protezione __________ non appena le eventuali misure di protezione saranno cresciute in giudicato, posto naturalmente che a quel momento i minori siano ancora domiciliati nel comprensorio di quest'ultima Autorità;
che di conseguenza il diniego di assunzione dell'incarto di cui alla decisione del 23 ottobre 2014 dell'Autorità di protezione X__________ appare fondato, essendo il trasferimento a quel momento prematuro;
che il reclamo va pertanto respinto;
che, viste le circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.