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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 29.10.2014 9.2014.175

29 octobre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·3,143 mots·~16 min·4

Résumé

Filiazione, diritto alle relazioni personali, principio inquisitorio illimitato, reclamo irricevibile contro decisioni sull'istruttoria

Texte intégral

Incarto n. 9.2014.175

Lugano 29 ottobre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La vicepresidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Emanuela Epiney-Colombo

giudice unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

per statuire nella causa che oppone

RE 1, agente per sé e per la figlia minore PI 1 entrambe patr. dall’ PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda le relazioni personali del padre con la figlia minore

giudicando sul reclamo del 8 ottobre 2014 presentato da RE 1 per sé e per la figlia minore PI 1 contro l’operato dell'Autorità regionale di protezione __________, in particolare l’audizione della minore eseguita il 22 settembre 2014 da un membro permanente dell’ARP __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1, nata il 2004, è figlia di CO 2 (1973), che l’ha riconosciuta, e di RE 1 (1972), che detiene l’autorità parentale esclusiva e che ha la custodia della figlia. I genitori, non coniugati, hanno sottoscritto il 27 febbraio 2004 un contratto sull’obbligo di mantenimento dei minori con diritto alle relazioni personali, approvato dalla Commissione tutoria regionale di __________ con risoluzione 73/2004 del 18 marzo 2004 e i cui effetti sono stati sospesi durante la loro convivenza. CO 2 e RE 1 hanno interrotto la convivenza nel 2006. I rapporti conflittuali tra i genitori dopo la loro separazione sono stati trattati da varie autorità: la Pretura di __________ per quel che concerne il mantenimento di PI 1 e l’allora Commissione tutoria regionale (in seguito CTR) __________ per le relazioni personali tra padre e figlia. Inizialmente era stato deciso un diritto di visita quindicinale dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00, con scambio della bambina in un luogo neutro (riunione del 15 ottobre 2007 CTR __________). Con risoluzione n. 181, il 9 giugno 2008 la CTR __________ ha istituito una curatela educativa in favore di PI 1 e ha designato una curatrice per vigilare sull’evoluzione dei rapporti genitori-figlia. In seguito, con risoluzione urgente del 24 luglio 2008 la CTR __________ ha revocato momentaneamente il diritto di visita del padre e ha sospeso le relazioni personali, “in attesa di prevedere nuove modalità di esercizio dello stesso”, dopo aver ricevuto segnalazioni di minacce di morte nei confronti della curatrice e di RE 1 a opera di CO 2. La CTR __________ ha poi sentito CO 2 il 4 agosto 2008 e RE 1 l’11 agosto 2008. Con risoluzione n. 318 del 22 settembre 2008 la CTR __________ ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico __________ di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali del padre, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di predisporre un progetto di intervento sui problemi del diritto di visita, ha fatto obbligo ai genitori di collaborare con i citati servizi e ha stabilito un diritto di visita provvisorio del padre, da esercitarsi quindicinalmente il sabato dalle 9.00 alle 18.00, previo passaggio della bambina tra i genitori al Punto d’incontro __________.

                                  B.   Il ricorso di RE 1 contro tale risoluzione è stato respinto dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele l’11 novembre 2008 (inc. n. 346/2008). Il Pretore di __________ ha ingiunto il 10 febbraio 2009 in via supercautelare a CO 2 di non avvicinarsi a meno di 30 metri a RE 1, riservata la regolamentazione del diritto di visita da parte della CTR __________ (inc. DI.2009.26). La CTR __________ ha revocato il diritto di visita del padre con risoluzione urgente dell’11 febbraio 2009, confermata il 18 febbraio 2009 con risoluzione n. 50, a seguito di una segnalazione di RE 1, dalla quale risultava un’aggressione fisica da parte di CO 2. Dopo aver preso atto del rapporto rassegnato il 2 marzo 2009 dal Servizio medico-psicologico __________, la CTR __________ ha disposto il 28 agosto 2009, con risoluzione n. 303, un accertamento peritale sul padre, dando mandato al Servizio psico-sociale __________. CO 2 non si è presentato alle due convocazioni ricevute dal Servizio psico-sociale e nel corso dell’audizione svoltasi il 14 dicembre 2009 ha ritenuto di non doversi sottoporre a una valutazione psichiatrica. Dal canto suo RE 1 ha ribadito tramite il suo legale, come già in precedenza, il suo rifiuto a qualsiasi ripristino delle relazioni personali tra padre e figlia fintanto che non sarà stata eseguita una perizia psichiatrica di CO 2. Le antitetiche posizioni dei genitori sono state ribadite nel corso di riunioni tenutesi l’8 marzo 2010 e il 29 marzo 2010. La CTR __________ ha disposto con risoluzione n. 193 del 2 giugno 2010 il ripristino di un diritto di visita sorvegliato per un sabato al mese, dalle 15.00 alle 17.00 presso il Punto di incontro __________, precisando che una modifica di tale assetto potrà avvenire solo dopo che il padre avrà dato seguito all’ordine impartitogli di sottoporsi a una valutazione psichiatrica. Entrambi i genitori hanno presentato ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele, che con ordinanza 3 settembre 2010 ha disposto l’audizione di PI 1 alla quale la CTR __________ non aveva ancora provveduto. RE 1 ha dichiarato di non voler sottoporre la figlia all’audizione, rivendicando di poter anch’essa sottrarsi agli ordini dell’autorità alla pari di CO 2. L’Autorità di vigilanza sulle tutele le ha ordinato il 27 settembre 2010 di permettere l’ascolto di PI 1, con la comminatoria dell’art. 292 CPS. Con risoluzione n. 395 del 22 dicembre 2010 la CTR __________ ha confermato il mandato di valutazione psichiatrica di CO 2 e ha ordinato all’interessato di sottoporsi alla valutazione con la comminatoria dell’art. 292 CPS.

                                  C.   Il ricorso presentato da CO 2 contro tale risoluzione è stato respinto nella misura in cui era ricevibile dall’Autorità di vigilanza sulle tutele il 29 dicembre 2010. In seguito CO 2 ha comunicato il 18 febbraio 2011 alla CTR __________ di rinunciare all’esercizio del diritto di visita, chiedendo quindi di annullare le verifiche disposte nei suoi confronti. La CTR __________ ha preso atto di tale scritto e con risoluzione dell’11 maggio 2011 n. 94 ha revocato il diritto di visita e le relazioni personali del padre con la figlia e ha revocato il mandato conferito al Servizio psico-sociale. La Prima Camera civile del Tribunale d’appello ha di conseguenza dichiarato senza interesse l’appello interposto dalla madre della bambina contro la decisione 27 settembre 2010 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, ha stralciato la causa dai ruoli e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, mancando all’appello ogni probabilità di esito favorevole (inc. 11.2010.134). A sua volta l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato privi di oggetto i ricorsi 16 e 17 giugno 2010 presentati contro la risoluzione 2 giugno 2010, mediante decisione del 9 ottobre 2012 (inc. 346.2008). La CTR __________ ha poi revocato, con risoluzione del 21 dicembre 2012 n. 498, la curatela educativa istituita in favore di PI 1, esonerando la curatrice dal mandato.

                                  D.   CO 2 si è messo in contatto il 28 febbraio 2014 con l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito ARP __________), chiedendo la riattivazione del diritto di visita e delle relazioni personali alle quali aveva rinunciato nel 2011. Ne è seguito un nutrito scambio di corrispondenza tra l’ARP __________ e il legale di RE 1 per la tassazione delle sue note professionali relative alle procedure precedenti. Il 16 giugno 2014 RE 1, tramite il proprio legale, si è opposta al ristabilimento delle relazioni personali e del diritto di visita, ripercorrendo con dovizia di particolari le vicende che hanno opposto i genitori di PI 1, e ha postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il 30 luglio 2014 CO 2 ha preso posizione sul memoriale 30 luglio 2014 di RE 1, rivendicando il diritto di avere relazioni personali con la figlia. L’ARP __________, concluso lo scambio di memoriali, ha convocato il 27 agosto 2014 RE 1 e PI 1 per l’audizione della minore. RE 1 ha risposto tramite il suo legale con un copioso memoriale di 5 pagine, sostenendo che l’audizione della minore doveva essere sospesa fino a che non fosse stata eseguita la perizia psichiatrica a suo tempo ordinata dalla CTR __________ sul padre. Con scritto del 12 settembre 2014, RE 1 ha chiesto l’emanazione di una decisione formale, munita dei rimedi di diritto, sulla necessità di procedere all’audizione della minore, ritenendo nel frattempo annullata la convocazione. Vista la posizione della madre, l’ARP __________ ha proceduto di sua iniziativa all’audizione della minore in modo informale, tramite uno dei suoi membri permanenti, che si è recato presso la scuola di PI 1 il 22 settembre 2014. RE 1 ha reagito il 23 settembre 2014, ritenendo nulla l’audizione e chiedendo copia del verbale della medesima. Nel frattempo l’ARP __________ ha convocato entrambi i genitori per il 27 ottobre 2014 allo scopo di discutere il tema delle relazioni personali. RE 1, sempre tramite il suo legale, ha chiesto il rinvio dell’udienza. L’ARP __________ ha preso atto il 10 ottobre 2014 della richiesta e ha rinviato l’udienza a data da stabilire.

                                  E.   Nel frattempo, con reclamo 8 ottobre 2014 RE 1, agendo per sé e per la figlia minore, ha impugnato davanti alla Camera di protezione l’operato dell’ARP __________, chiedendo di far ordine a tale Autorità di riprendere la procedura dove si era interrotta nel 2009 e di far allestire una perizia psichiatrica su CO 2 come dalla risoluzione n. 303 del 28 agosto 2009, di annullare l’audizione di PI 1 eseguita il 22 settembre 2014, il tutto con protesta di spese e ripetibili previa ammissione delle reclamanti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del loro legale. Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                   2.   Giusta l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per iscritto le proprie osservazioni”. Il reclamo manifestamente infondato o inammissibile può di conseguenza venir deciso senza notificarlo alla controparte.

                                   3.   Nella fattispecie le reclamanti censurano l’operato dell’ARP __________, alla quale rimproverano di aver proceduto all’audizione della minore prima ancora di aver fatto eseguire la valutazione psichiatrica ordinata nel 2009, con modalità inaudite, senza avvertire la madre e ingannando i responsabili della scuola frequentata dalla ragazza. Le reclamanti chiedono all’autorità di seconda istanza di far ordine all’ARP __________ “qualora ritenga dati i presupposti per un ripristino del diritto di visita, di riprendere la procedura dove si era interrotta nel 2009, segnatamente ordinando l’allestimento di una perizia psichiatrica su CO 2” e di annullare il verbale di audizione della minore del 22 settembre 2014 e l’udienza del 27 ottobre 2014. Per quel che concerne le spese giudiziarie, le reclamanti chiedono di essere ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del loro legale.

                                   4.   La decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell’Autorità di protezione sulle modalità di audizione della bambina PI 1. Conformemente all’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm le decisioni incidentali possono essere impugnate a titolo indipendente se possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783). Nella fattispecie non si vede quale danno “non altrimenti riparabile” possa arrecare alla figlia l'audizione da parte di un membro permanente dell’Autorità di protezione, sia pur con modalità inusuali. Tra le informazioni da assumere per poter decidere sulla regolamentazione delle relazioni personali tra genitore e figlia rientra in primo luogo l’audizione della minore, come avevano ricordato a suo tempo all’allora CTR __________ e alle parti l’Autorità di vigilanza sulle tutele e la Prima Camera civile del Tribunale di appello. Il diritto di essere sentito della figlia nella procedura avviata dal padre per essere reintegrato nell'esercizio delle relazioni personali è, infatti, una prerogativa formale della minorenne e non può essere fatta dipendere da condizioni legate all'esecuzione di perizie sulla persona dell'uno o dell'altro genitore (cfr. sentenza della I CCA 19 luglio 2012 inc. 11.2010.134). Il reclamo si avvera di conseguenza manifestamente irricevibile. Nel frattempo l’ARP __________ ha rinviato a data da stabilire l’udienza del 27 ottobre 2014, di cui le reclamanti chiedono l’annullamento, e tale domanda è dunque sprovvista di portata pratica.

                                   5.   Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa. Tali condizioni non ricorrono palesemente nel caso in esame, né tanto meno sono state sostenute e sostanziate dalle reclamanti. Anzi, il fatto stesso che esse pretendano di subordinare l’audizione della minore all’allestimento della perizia psichiatrica dimostra, se ancora ve ne fosse bisogno, che il reclamo è irricevibile, poiché il suo eventuale accoglimento non metterebbe fine alla procedura formalmente avviata con l’istanza 28 febbraio 2014.

                                   6.   Il reclamo sarebbe in ogni caso manifestamente infondato anche se fosse ricevibile. Confrontata con la rigida posizione della madre di PI 1, che ritiene prematura l’audizione della minore prima che sia eseguita una perizia psichiatrica del padre, l’Autorità di protezione poteva, infatti, assumere di sua iniziativa le informazioni necessarie, facendo uso del principio inquisitorio illimitato applicabile in tutte le questioni relative ai minorenni (DTF 122 I 53, pag. 55). L’ARP __________ poteva quindi legittimamente assumere di propria iniziativa le prove che ritiene necessarie per la propria decisione, e tra queste poteva ascoltare la minore, anche in modo informale (Steck, CommFam, pag. 855, n. 11 ad art. 446 CC). Nella fattispecie un membro permanente dell’ARP __________ ha ascoltato in modo informale la minorenne, come consente del resto l’art. 27 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, Raccolta delle leggi 4.1.2.2). L’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti, raccoglie le informazioni necessarie e assume le prove necessarie anche di sua iniziativa, senza essere vincolata dalle conclusioni delle persone partecipanti al procedimento e dalle loro indicazioni di prova (cfr. in particolare art. 446 CC, 296 CPC). Le parti possono sì indicare all’autorità o al tribunale le prove che ritengono utili, ma non possono pretendere di decidere come e quando deve essere svolta l’istruttoria, compito che spetta solo all’ARP, rispettivamente al giudice. Sono quindi del tutto improponibili le richieste di giudizio alla Camera di protezione intese a ordinare all’ARP __________ quali prove deve assumere prima di poter decidere.

                                   7.   Con il reclamo, unico rimedio giuridico possibile contro le decisioni dell’Autorità regionale di protezione, le parti non possono ottenere l’annullamento delle informazioni ottenute dall’autorità medesima facendo uso del principio inquisitorio illimitato in materia di prove. Cadono quindi nel vuoto anche le richieste delle reclamanti di annullare il verbale di audizione della minore del 22 settembre 2014, che nel frattempo l’ARP __________ ha trasmesso alle parti, nel rispetto del loro diritto di essere sentite. Nel seguito della procedura i genitori potranno esprimersi sull’istruttoria eseguita, direttamente all’Autorità regionale di protezione, e potranno contestare la decisione finale, qualora lo ritengano opportuno.

                                   8.   Vista la manifesta conflittualità del caso concreto, di cui si occupano dal 2006 le autorità amministrative e giudiziarie, e il comportamento dei genitori, che ritengono di poter sottrarsi agli ordini dell’ARP __________ e di piegare alle loro volontà l’istruttoria con manovre di vera e propria ostruzione, l’Autorità di protezione è invitata a esaminare se non debba ordinare d’ufficio la rappresentanza di PI 1 ai sensi dell’art. 314abis CC. La persona designata per la rappresentanza del minore, oltre a essere esperta in questioni giuridiche e assistenziali, dovrà evidentemente garantire l’indipendenza e l’imparzialità rispetto ad entrambi i genitori.

                                   9.   In conclusione, quindi, il reclamo 8 ottobre 2014 è manifestamente irricevibile e come tale va deciso senza notificarlo alla controparte per la risposta. La richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio delle reclamanti va pertanto respinta senza ulteriori approfondimenti sulla loro situazione finanziaria, mancando fin dall’inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole del reclamo. In considerazione della loro asserita indigenza, peraltro nemmeno spiegata e dimostrata in questa sede, si può eccezionalmente contenere al minimo la tassa di giustizia. Non vi è motivo di accordare ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

                                10.   I rimedi di diritto proponibili contro la presente decisione, che ha carattere incidentale, sono gli stessi proponibili contro la decisione finale (art. 51 cpv. 1 lett. d LTF), vale a dire il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, a condizione che le interessate dimostrino l’esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Per questi motivi

decide:

                                   1.   Il reclamo 8 ottobre 2014 di RE 1 e PI 1 è dichiarato irricevibile.

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio di RE 1 e PI 1 è respinta.

                                   3.   Le spese processuali in complessivi fr. 100.-, sono poste a carico delle reclamanti in solido.

                                   4.   Notificazione:

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-

                                                                                La vicepresidente

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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