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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.05.2015 9.2014.133

12 mai 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,223 mots·~11 min·4

Résumé

Mercede curatore avvocato

Texte intégral

Incarto n. 9.2014.133

Lugano 12 maggio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1  

all’

Autorità regionale di protezione __________ CO 2

per quanto riguarda la mercede relativa alla curatela di rappresentanza e amministrazione a favore di PI 1

giudicando sul reclamo del 11 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 15 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dopo alcune segnalazioni già a partire dal 2013 per trascuratezza e cattiva igiene personale e dell’appartamento dove abitava con il marito (defunto il 2014), in data 23 maggio 2014, su istanza di due figli dell’interessata, l’Autorità di protezione ha ordinato in via cautelare l’istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è stata nominata l’avv. CO 2.

                                  B.   Il 2014 PI 1 è deceduta.

                                  C.   In data 24 giugno 2014 CO 2 ha presentato per approvazione il rapporto finale e la propria nota d’onorario e spese per un totale di fr. 1'788.90.

                                  D.   Con decisione 15 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela e approvato il rapporto morale, oltre alla richiesta di rimborso mercede e spese.

                                  E.   Contro quest’ultima decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 11 agosto 2014, con il quale contestano esclusivamente l’ammontare della tariffa oraria applicata dalla curatrice e l’importo finale, ritenendoli troppo elevati rispetto alla complessità del compito e l’impegno profuso. RE 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.

F.In data 16 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta, sostenendo l’applicazione dell’art. 18 cpv. 1 ROPMA, disposto secondo il quale nel caso in cui si imponga il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. L’Autorità di protezione è dell’avviso che nel caso specifico la complessità della situazione esigeva l’applicazione di tale disposto.

                                  G.   Con osservazioni 29 settembre 2014 anche la curatrice avv. CO 2 ha contestato il reclamo, sostenendo che la curatela sarebbe stata particolarmente complessa soprattutto a causa delle peculiari dinamiche famigliari.

                                  H.   Nella replica 22 ottobre 2014 i reclamanti hanno contestato le risposte dell’Autorità di protezione e della curatrice, sostenendo che non sarebbe giustificata né la nomina di un avvocato quale curatrice della defunta madre, né il riconoscimento della tariffa oraria relativa alle prestazioni di avvocato, poiché la curatela non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. Non contestando professionalità e competenze dell’avvocato-curatrice, i reclamanti si oppongono esclusivamente all’applicazione della tariffa oraria di fr. 180.-. A loro avviso la curatrice deve essere retribuita non per le sue qualità di avvocato ma esclusivamente per il mandato di curatrice, sulla base degli art. 16 e 17 ROPMA e con un’indennità oraria di fr. 40.-.

                                    I.   Tramite duplica 5 novembre 2014, l’avv. CO 2 si è riconfermata integralmente nelle proprie osservazioni.

                                  L.   In data 27 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, ribadendo i principi già esposti nella risposta del 16 settembre 2014.

Considerato

in diritto

                                                1.    L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

                                   2.   Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.

                                   3.   Nel caso in esame, contestato dai reclamanti è l’onorario non tanto nell’esposizione delle ore impiegate o delle spese da rimborsare, bensì nell’applicazione di una tariffa oraria di fr. 180.00/h., corrispondente alla tariffa di avvocato. I reclamanti pretendono che la gestione della curatela della madre, oltre ad essere durata meno di un mese, non abbia nemmeno comportato per la curatrice difficoltà tali da giustificare il pagamento di fr. 1'598.40 di onorario, pari a 8,88 h. a fr. 180.00/h. .

                                         Al contrario, invece, Autorità di protezione e curatrice sostengono che la curatela avrebbe necessitato di particolari conoscenze giuridiche, a causa delle dinamiche famigliari problematiche.

                                         A parte tale aspetto, in nessun modo Autorità di protezione e curatrice dimostrano tuttavia che l’esperienza e la competenza di un legale fosse necessaria per gestire la situazione della curatelata. Esperienza che inoltre, alla luce degli eventi, non ha potuto essere messa a frutto dalla curatrice, essendo PI 1 deceduta il 2014, solo 27 giorni dopo l’istituzione della misura di protezione a suo favore.

                                         L’Autorità di protezione ribadisce in duplica di aver ritenuto necessario nominare un avvocato poiché “se la curatelata non fosse deceduta, la curatela avrebbe sicuramente avuto risvolti legali assai complessi, a conferma che la scelta fatta dall’ARP era più che fondata”. A questo Giudice nemmeno tale giustificazione appare pertinente: nella valutazione dell’adeguatezza della mercede non va immaginato quello che potrà essere il mandato in futuro, bensì occorre valutare il lavoro svolto in concreto. L’Autorità di protezione peraltro, nell’approvazione della mercede, è tenuta a valutare, anche nel caso in cui siano state necessarie competenze particolari e specifiche in un preciso settore, quante ore siano state impiegate dal curatore in tale ambito e quante invece nella veste di “semplice” curatore, separando quindi il rimborso della mercede nella parte che viene retribuita ai sensi degli artt. 16 e 17 ROPMA da quella che va rimborsata in virtù dell’art. 18 ROPMA. Ciò che non è stato minimamente tenuto in considerazione nel caso esaminato, in cui, come già accennato, emerge in realtà che la curatrice, nel suo brevissimo mandato, ha appena avuto il tempo di prendere i primi contatti e valutare sommariamente la situazione economica della curatelata: atti per i quali questo Tribunale non ritiene siano necessarie particolari conoscenze in ambito giuridico. D’altra parte, se si accettasse il ragionamento dell’Autorità di protezione, nel caso in cui ipoteticamente il mandato si fosse protratto più a lungo nel tempo la spesa per la curatelata sarebbe stata manifestamente sproporzionata (adeguata a quanto esposto in meno di un mese, la mercede avrebbe infatti potuto ammontare a oltre fr. 20'000.- ogni anno).

                                   4.   In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1). Al capoverso 2 della medesima norma è indicato che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. Nella decisione di istituzione della curatela e di nomina della curatrice né è indicato il compenso previsto, né si fa riferimento all’esigenza di nominare un legale a dipendenza della complessità del mandato. Unica precisazione sulla scelta della curatrice è relativa alla necessità di nominare qualcuno di estraneo al nucleo famigliare. Per il resto, i compiti attribuiti alla curatrice appaiono a questo Giudice rientrare nella normale amministrazione di una curatela ordinaria. Ciò che emerge pure dalla nota d’onorario della curatrice e dal rapporto morale nel quale ha descritto il lavoro svolto, dai quali si può concludere che il mandato è consistito principalmente nell’amministrazione corrente di corrispondenza e contatti a favore della curatelata, senza che vi si possa scorgere mansioni complicate o che hanno necessitato di un dispendio di tempo superiore ai 15 – 30 minuti per intervento.

5.   Va rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono funzioni arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di diritto pubblico (cfr. art. 3 lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono soggetti all’IVA (“Info IVA 19 concernente il settore Collettività pubbliche”, pag. 80 pto 9, reperibile al sito http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it ; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats et notaires, in Revue de l’avocat 3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option, com_docman/gid,5/ task,doc_download; sentenza CDP dell’8.02.2013, inc. 9.2013.61, consid. 4)

Pertanto all’avv. CO 2 non deve essere imposta l’IVA per le prestazioni fornite nel caso in esame.

6.   Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata modificata come richiesto dai reclamanti, senza tuttavia riconoscere l’imposizione dell’IVA. Ragion per cui la nota d’onorario dell’avv. CO 2 viene ricondotta a fr. 413.20, pari a una mercede di fr. 355.20 (ore 8.88 a fr. 40.-/h.) e spese di fr. 58.-.

7.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e quindi andrebbero poste a carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e dell’avv. CO 2. Tuttavia, ritenuto che l’Autorità di protezione ha omesso di definire con la curatrice la sua remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato come prescritto dall’art. 16 ROPMA, nel caso specifico si ritiene giustificato suddividere diversamente il carico di tasse spese e ripetibili che vanno rifuse ai reclamanti.

8.Visto l’esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenza CDP del 18 agosto 2014, inc. 9.2014.103, consid. 11)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                         1.  Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, la decisione 15 luglio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. N. 240) è così riformata:

1. invariato

2. invariato

3. invariato

4. invariato

5. La richiesta di indennità dell'avv. CO 2 è approvata limitatamente all'importo complessivo di fr. 413.20 [mercede fr. 355.20 (fr. 40.– x 8.88 h) e spese fr. 58.–]. L’importo è a carico della sostanza della defunta PI 1.

6. invariato

7. invariato

8. invariato

9. invariato

2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell’Autorità di protezione in ragione di 2/3 e dell’avv. CO 2 in ragione di 1/3. Nella stessa proporzione l’Autorità di protezione e l’avv. CO 2 rifonderanno ai reclamanti complessivi fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

                                   4.   Notificazione:

-

-

-

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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