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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.11.2013 9.2013.92

28 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,859 mots·~9 min·2

Résumé

Approvazione rapporto morale della curatrice educativa, nota indennità e spese per il 2012

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.92

Lugano 28 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 e RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2

per quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale di CO 2, curatrice educativa del figlio PI 1 e della nota di indennità e spese per l’anno 2012

giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 21 gennaio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dalla relazione tra RE 1 e RE 2 è nato, il __________ 2007, PI 1.

                                         I rapporti tra le parti si sono ben presto alterati e già nel 2008 l’autorità tutoria si è occupata delle problematiche che affliggevano il nucleo famigliare.

                                  B.   Con decisione 26 aprile 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha regolamentato i diritti di visita di PI 1 con il padre. Viste le tensioni tra i genitori, in data 20 giugno 2012 la Commissione tutoria ha istituito una curatela educativa a favore del minore, nominando CO 2 in veste di curatrice con i compiti di aiutare e consigliare i genitori nella cura del figlio e di vigilare sulle relazioni personali tra padre e figlio.

                                  C.   Il 30 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione tutoria a far tempo dal 1° gennaio 2013 – ha approvato il rapporto morale per la gestione 2012 della curatela educativa a favore di PI 1, riconoscendo alla curatrice una nota d’onorario di fr. 755.50, importo posto a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno e anticipato dalla Città di __________.

                                   D.   Contro la suddetta decisione sono insorti entrambi i genitori con reclamo 21 febbraio 2013 alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, chiedendo l’intrinsecazione dal rapporto morale dell’affermazione che “i rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. Precisano infatti di aver chiesto entrambi la revoca della curatela (così come avrebbe riconosciuto la curatrice medesima in un suo messaggio di posta elettronica del 8 dicembre 2012). Essi contestano pure l’importo della nota di prestazioni riconosciuta dall’Autorità di protezione, ritenendola eccessiva.

                                  E.   La curatrice ha presentato le proprie osservazioni in data 5 marzo 2013, confermando l’affermazione contestata e precisando che la mercede è supportata da una tabella dettagliata degli interventi eseguiti.

                                  F.   Con osservazioni 6 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo, confermando che la distinta della mercede è stata esaminata e trova riscontro negli atti (nei rapporti e nella corrispondenza della curatrice).

                                  G.   Pendente procedura, in data 17 giugno 2013, l’Autorità di protezione ha revocato la curatela educativa.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

                                   2.   Secondo le normative in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla Commissione tutoria il rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi la Commissione tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut, con riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi che regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i minori (Good, Das Ende des Amtes des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter, ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 423 combinati con l'art. 367 cpv. 3 vCC).

                                         I principi suddetti sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l’art. 411 CC – trasponibile anche in materia di protezione dei minori – ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche di fare il punto della misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr. Droit de la protection de l’adulte Guide pratique, Edité par la COPMA, p. 211).

                                         L’autorità di protezione esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato (art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).

                                   3.   I reclamanti non contestano tutto il contenuto del rapporto, bensì unicamente l’affermazione della curatrice secondo la quale “i rapporti con la madre sono buoni, mentre il padre non è per nulla collaborativo (dimostrato dalla domanda di interrompere il provvedimento della curatela educativa per PI 1)”. A dire dei reclamanti sarebbe “inutilmente denigratorio e non veritiero l’addebito di mancanza di collaborazione del padre” e ne chiedono quindi “ l’intersecazione dal rapporto morale”.

                                         Contrariamente a quanto considerano i reclamanti, anche questo giudice, come l’Autorità di protezione, ritiene che non si possano muovere critiche alla curatrice per la frase contestata. D’altra parte, si rammenta ai genitori che lo scopo del rapporto morale dev’essere quello di riassumere la situazione al fine di permettere all’autorità di accertare quanto svolto dal curatore, come pure di valutare l’attualità della misura, la sua adeguatezza, l’esigenza eventuale di modificarla.

                                         Ciò che ha riportato la curatrice, precisandolo pure nelle sue osservazioni al reclamo, è la poca collaborazione da parte del padre, che si è reso “praticamente irreperibile” (cfr. osservazioni 5 marzo 2013 della curatrice). Tale comportamento è peraltro dimostrato dai numerosi messaggi a lui indirizzati dalla curatrice, che ha dovuto più volte sollecitarlo per poterlo incontrare (cfr. ad esempio e-mail del 9 agosto 2012, del 28 agosto 2012, del 2 ottobre 2012, del 9 ottobre 2012). Peraltro va rilevato che, già nelle osservazioni alla richiesta di revoca della curatela del 2 novembre 2012 all’Autorità di protezione, la curatrice aveva evidenziato di ritenere che RE 1 avesse evitato deliberatamente di incontrarla.

                                         Alla luce di ciò, la frase contestata dai reclamanti appare giustificata e il reclamo va respinto su questo punto, poiché privo di fondamento.

                                   4.   La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1.1.2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.

                                   5.   Nel caso in esame, contestato è l’ammontare della mercede della curatrice, che a dire dei reclamanti “appare a prima vista eccessiva per rapporto al dispendio temporale dedicato alla curatela”. Essi sostengono di non aver nemmeno potuto visionare “una specifica” così da potersi esprimere. Nel petitum del loro reclamo, RE 1 e RE 2 chiedono quindi che “la nota prestazioni sia ridotta in base all’effettivo dispendio orario”,

                                         Ora, a prescindere dal fatto che si pongono seri dubbi sulla ricevibilità del reclamo su questo punto, essendo lo stesso privo di argomenti pertinenti e molto carente nella motivazione, va comunque ricordato che la nota dettagliata essendo agli atti dell’incarto, era visionabile in ogni tempo dai reclamanti. Non risulta per altro che ne abbiano chiesta una copia all’autorità di primo grado o vi si siano recati per consultare l’incarto.

                                         Sia come sia, la mercede approvata dall’autorità di prima istanza appare consona al lavoro svolto dalla curatrice e al tempo dedicato al minore e non può quindi essere in alcun modo censurata. Per questo motivo anche su questo aspetto il reclamo è da respingere.

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia sono poste a carico dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico di RE 1 e RE 2 in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- -  

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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