Incarto n. 9.2013.54
Lugano 7 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________, e a CO 2 ,
per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita di CO 2 (padre) con il piccolo PI 1 (figlio)
giudicando ora sul ricorso (ora reclamo) del 9 agosto 2013 contro la decisione 2/6 agosto 2012 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ (ora Autorità regionale di protezione), con la quale quest'ultima ha negato a RE 1 l'accesso alla perizia integrale 12 gennaio 2012 allestita dal Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto
che PI 1 è nato il __________ 2011 dalla relazione tra RE 1 e CO 2; i genitori non sono coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure della madre a norma dell’art. 298 cpv. 1 CC;
che già nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha fatto appello alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria), segnalando l'esistenza di problemi con il padre del bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE 1 /CTR);
che, con decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una valutazione sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più opportune per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con l'accordo dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).
che nella medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio settimanale, della durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________;
che contro l’assetto provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012RE 1 ha interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza);
che in data 12 gennaio 2012 il SMP __________ ha trasmesso alla Commissione tutoria il proprio rapporto di valutazione;
che le conclusioni del referto peritale e le relative proposte per la regolamentazione dei diritti di visita sono state discusse dalla Commissione tutoria con RE 1 e CO 2 all'udienza del 16 febbraio 2012, senza che l'intero referto fosse consegnato alla mamma;
che, con decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria – con riferimento, tra l'altro, alle conclusioni del referto, ha nominato C__________ F__________ quale curatore educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i compiti; ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra padre e figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di Incontro;
che, con scritto 10 aprile 2012, l’avv. PR 1 ha comunicato alla Commissione tutoria di aver assunto il patrocinio di RE 1 e ha chiesto copia della perizia del 12 gennaio 2012 con riferimento all’art. 28 RTC (recte: 28 LTut) nella “prospettiva di valutare il buon fondamento e la condivisibilità della decisione” del 27 marzo 2012;
che, in data 17 aprile 2012, la Commissione tutoria ha trasmesso a RE 1 copia delle conclusioni e del capitolo “riguardante la sua cliente” del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del SMP, precisando che il resto del referto – non trasmesso – concerneva l’anamnesi e le considerazioni di carattere medico di pertinenza di CO 2, sulle quali quest'ultimo aveva “chiesto il dovuto riserbo trattandosi di informazioni strettamente personali e sensibili”;
che con decisione 18 giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso 27 ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo 2012 della Commissione tutoria, non contestata;
che, con istanza 20 giugno 2012, CO 2 ha chiesto alla Commissione tutoria una modifica e un ampliamento dei diritti di visita con il figlio PI 1;
che, in data 20 luglio 2012, la Commissione tutoria ha, di conseguenza, citato la mamma e il papà di PI 1 per l'udienza del 9 agosto 2012;
che, in data 27 luglio 2012, RE 1, per il tramite del patrocinatore, ha rivolto alla Commissione tutoria una nuova richiesta di accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del SMP, ciò in vista dell'udienza aggiornata per il 9 agosto 2012 avente per oggetto la modifica e l'ampliamento dei diritti di visita chiesti da CO 2 (cfr. ricorso 9 agosto 2012, pag. 4 in alto);
che con decisione 2/6 agosto 2012 la Commissione tutoria ha nuovamente negato l’accesso all'intera perizia 12 gennaio 2012 del SMP, ribadendo la richiesta di riserbo espressa da CO 2 sulle questioni legate alla sua salute e dichiarando di aver evaso la summenzionata domanda a norma dell’art. 20 cpv. 4 LPamm con la comunicazione del contenuto essenziale del referto;
che contro detta decisione RE 1 è insorta con ricorso 9 agosto 2012 all'Autorità di vigilanza invocando la violazione del diritto di essere sentita relativamente all’accesso parziale al referto del 12 gennaio 2012 (art. 20 LPamm e art. 29 cpv. 2 Cost.); ha inoltre invocato la disparità di trattamento rispetto al padre di PI 1, senza che tali violazioni fossero giustificate dalla tutela di più importanti o prevalenti interessi del padre;
che, con osservazioni 20 settembre 2012, CO 2 ha chiesto la reiezione del gravame, mentre la Commissione tutoria, con osservazioni 28 agosto 2012, si è rimessa al giudizio dell'autorità giudicante;
che, dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti presso l'Autorità di vigilanza sono continuati dalla nuova autorità giudiziaria competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile);
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che la decisione impugnata è una decisione incidentale ordinatoria dell'Autorità di protezione sulla consultazione degli atti nell'ambito della procedura – avviata dal padre con istanza 20 giugno 2012 – tendente alla modifica e all'ampliamento dei diritti di visita con il figlio;
che, in merito alle condizioni di impugnabilità di una siffatta decisione, la dottrina rinvia al diritto procedurale cantonale e, in assenza di norme specifiche del diritto cantonale, alle condizioni previste dall'art. 319 lett. b cifra 2 CPC, applicabile par analogia a norma dell'art. 450f CC (CommFam Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 16, con rinvio a art. 449a CC N. 33; BSK Erw. Schtz/Auer/Marti, art. 449a CC N 17);
che il legislatore cantonale ha previsto – per quanto non già regolato dagli art. 450 ss CC – l'applicazione sussidiaria delle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che, conformemente all'art. 44 LPamm le decisioni incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile”, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012);
che la reclamante non ha in alcun modo sostenuto e sostanziato che la decisione impugnata provochi un danno non altrimenti riparabile, essendosi limitata a lamentare la violazione del diritto di essere sentita e la disparità di trattamento;
che, ritenuta la mancanza della premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicchè appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante in merito alla correttezza della decisione impugnata;
che un rifiuto ingiustificato di consultare gli atti del procedimento costituisce una violazione di diritto, che potrà, se del caso, comunque, essere invocata nell'ambito di un reclamo contro la decisione finale di merito dell'Autorità di protezione (CommFam Protection de l'adulte/Steck/art. 449b CC N 15);
che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza, ma vengono contenuti, eccezionalmente, in un importo minimo a motivo delle limitate possibilità finanziarie della reclamante;
che per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà fr. 100.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- -
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.