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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 22.01.2013 9.2013.53

22 janvier 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,449 mots·~12 min·3

Résumé

Assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita: necessità di ricorrere ad un legale nel caso in esame

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.53

Lugano 22 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

segretaria:                      Alessia Leoni Romelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura di ricorso conseguente alla decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________, che oppone

RI 1 patr. da: PR 1  

all’allora

Commissione tutoria regionale __________  

                                         riguardo alla concessione dell'assistenza giudiziaria nella procedura di regolamentazione dei diritti di visita con il figlio PI 1

letti ed esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso 6 giugno 2012 presentato da RI 1 avverso la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________, recte, ora Autorità regionale di protezione;

                                         2.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria.

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1, nato il __________ 2011, è figlio di RI 1 (padre) e V__________ B__________ (madre). I due genitori non convivono. Il piccolo è stato regolarmente riconosciuto e alla madre è stata attribuita l’autorità parentale.

                                  B.   Il 16 novembre 2011 RI 1 (padre) si è rivolto una prima volta alla Commissione tutoria, lamentando di essere stato impedito per due settimane nell’esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1.

                                  C.   In data 5 dicembre 2011 RI 1 si è nuovamente rivolto alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria) – per il tramite del patrocinatore di allora, avv. M__________ – per chiedere il ripristino dei diritti di visita tra padre e figlio, interrotti dal 3 novembre 2011 per volere della madre. Nel contempo egli ha pure introdotto un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 119 CPC, producendo il certificato municipale in cui veniva attestata l’indigenza dell’istante.

                                  D.   Con scritto 28 dicembre 2011, la Commissione tutoria ha trasmesso al patrocinatore di RI 1 le osservazioni 21 dicembre 2011 di V__________ B__________, relative alla questione dei diritti di visita. In tale circostanza la Commissione tutoria ha invitato RI 1 a rivolgersi alla Pretura, a suo dire competente a motivo del mancato accordo sul contributo alimentare e sulle relazioni personali con la madre.

                                  E.   Con decisione 1° febbraio 2012, la Commissione tutoria ha respinto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio inoltrata il 5 dicembre 2011 da RI 1, ritenendo non necessaria l’assistenza di un legale nella fattispecie.

                                  F.   In data 10 aprile 2102, RI 1 ha inoltrato alla Commissione tutoria, per il tramite della nuova patrocinatrice, PR 1, una nuova richiesta – già in via superprovvisionale – di ripristino delle relazioni personali tra padre e figlio.

                                  G.   Il 17 aprile 2012 RI 1 ha anche istato nuovamente per essere ammesso all’assistenza giudiziaria, allegando, tra gli altri documenti, un nuovo certificato municipale datato 14 febbraio 2012 da cui risulta il suo stato di indigenza. L'istanza ha evidenziato la competenza dell’autorità tutoria del domicilio del figlio ai sensi dell’art. 275 cpv. 1 CC per quanto concerne la regolamentazione delle relazioni personali ed ha rilevato che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione tutoria il 28 dicembre 2011, RI 1 era impossibilitato – in quanto non legittimato – a rivolgersi alla Pretura per tutelare le relazioni personali con il figlio. Con scritto dello stesso giorno la patrocinatrice ha pure trasmesso un complemento all’istanza del 10 aprile 2012, in cui, sottolineando il profondo stato di sconforto del padre di PI 1 – impedito ormai da cinque mesi nei contatti con il figlio – ha chiesto di voler già regolamentare le relazioni personali in via supercautelare.

                                  H.   Con scritto 18 aprile 2012, l’avvocato di V__________ B__________ ha comunicato alla Commissione tutoria che, relativamente alla procedura in corso, la madre ed il figlio avevano già inoltrato nei confronti di RI 1 presso la Pretura di __________ un’istanza di conciliazione 16 aprile 2012 per la fissazione dei contribuiti alimentari.

                                    I.   Con decisione 25 maggio 2012, la Commissione tutoria ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 17 aprile 2012, a motivo dell’inutilità dell’intervento di un legale nella fattispecie, trattandosi – a suo dire – di una situazione giuridica per nulla complessa. La Commissione tutoria ha pertanto ritenuto il richiedente in grado di procedere con atti propri, rilevando inoltre che dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di __________ era pendente un’istanza di conciliazione.

                                  L.   Contro la decisione appena citata, RI 1 è insorta all’Autorità di vigilanza sulle tutele con ricorso 6 giugno 2012, sostenendo l’esistenza dei presupposti per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Innanzitutto il ricorrente, mediante la produzione del certificato municipale – in cui si attestano la mancanza di reddito e di sostanza e di un’attività lucrativa, – ribadisce la sua incapacità a far fronte ai costi della procedura. Secondariamente sostiene la fondatezza della richiesta di merito, ovvero il diritto alle relazioni personali con il figlio e quindi il fumus boni iuris. Sottolinea inoltre la necessità di rivolgersi ad un legale, soprattutto dopo le indicazioni erronee fornite dalla stessa Commissione tutoria nello scritto del 28 dicembre 2011, che dichiaravano implicitamente la propria incompetenza rinviando alla procedura davanti alla Pretura. Da ultimo formula istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria anche per la procedura di ricorso in oggetto.

                                  M.   Nelle osservazioni 22 giugno 2012, la Commissione tutoria ha confermato la decisione del 25 maggio 2012, ripercorrendo i fatti rilevanti. Ha nuovamente sottolineato che con scritto 28 dicembre 2011 aveva indicato ad RI 1 la necessità di inoltrare un’istanza alla Pretura, considerato il mancato perfezionamento di un contratto di mantenimento fra le parti e la mancata intesa sull’esercizio dei diritti di visita. Ha inoltre asserito che la madre di PI 1 aveva depositato un’istanza di conciliazione per la fissazione del contributo di mantenimento in data 16 aprile 2011 davanti alla Pretura, che implicava un pronunciamento sulle modalità dell’esercizio del diritto di visita da parte dello stesso giudice civile.

                                  N.   Nel frattempo, il 28 giugno 2012, RI 1 ha interposto un’ennesima istanza alla Commissione tutoria con richiesta di pronunciarsi sulle relazioni personali. Ha allegato all’istanza il verbale del tentativo di conciliazione del 6 giugno 2012 della Pretura di __________.

                                         Con decisione dell’11 settembre 2012, la Commissione tutoria regionale ha stabilito un diritto di visita settimanale in forma libera tra padre e figlio, il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, alternativamente il mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00, con passaggio dal Punto d’Incontro di __________, la prima volta il 29 settembre 2012.

                                         Contro detta decisione è insorta V__________ B__________ con ricorso 20 settembre 2012 chiedendone l’annullamento.

                                         Il ricorso è stato respinto con decisione 11 novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele.

                                  O.   In data 1° gennaio 2013, il ricorso 6 giugno 2012 – in materia di assistenza giudiziaria – di cui si è detto (sopra, consid. L) è stato trasmesso per competenza a questo giudice.

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

                                   2.   La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente (art. 12 LAG). La competenza di questo giudice è pertanto data.

                                   3.   Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

                                   4.   L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c. CPC).

                                         La possibilità di farsi assistere da un patrocinatore entra in considerazione per ogni procedura in cui il richiedente è coinvolto, se ciò è necessario per la tutela dei suoi diritti. Va in particolare considerato: (i) se gli interessi del richiedente siano toccati in modo importante (omiss…); (ii) se la causa sia attualmente e giuridicamente complessa, tanto da rendere necessario – in entrambi i casi – il coinvolgimento di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti; (iii) se il richiedente abbia la capacità di districarsi e di comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche. La giurisprudenza ha ad esempio ammesso il gratuito patrocinio trattandosi della custodia di un minore. Lo ha invece negato laddove la parte ha dimostrato di sapersi difendere da sola in una precedente procedura d’identico tenore (istanza di ricusazione).

                                         Il Codice aggiunge, per finire, un quarto criterio, ossia la circostanza che la controparte sia patrocinata da un avvocato, quindi una considerazione basata sul principio di uguaglianza e sulle disparità che genera il patrocinio legale di una sola parte nei confronti di quell’altra, che ne è invece privata, non per scelta, ma per impedimenti finanziari (CPC Comm, Francesco Trezzini, art. 118, pag. 474 e seg., e citazioni).

                                   5.   Il presupposto dell’indigenza è stato comprovato dal ricorrente mediante la documentazione prodotta, segnatamente il certificato 14 febbraio 2012 dell'autorità comunale.

                                         Le probabilità di esito favorevole della causa – per altro non oggetto di contestazione – sono confermate dalla decisione della Commissione tutoria dell’11 settembre 2012 (consid. O) e dalla successiva decisione su ricorso del 12 novembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (consid. Q).

                                   6.   La Commissione tutoria sostiene che nella fattispecie non vi sia necessità di ricorrere ad un legale professionista.

                                         È palese che, nel procedimento in oggetto, gli interessi del ricorrente sono toccati in modo importante. Ciò nella misura in cui sono in gioco le relazioni personali con il figlio, per lungo tempo interrotte. Quanto alla complessità della causa, l’ambito in cui ci si muove è retto dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio. Tuttavia, nel caso in esame, è determinante il modo in cui la Commissione tutoria ha gestito l’incarto, sostenendo erroneamente un’attrazione di competenza del giudice civile in materia di relazioni personali tra genitori non coniugati a fronte di una procedura in materia di contributi alimentari già pendente in quella sede (RtiD No.21c/II 2007, consid. 5) complicando la comprensione della procedura per il terzo profano. Rilevanti sono inoltre i tempi di azione dell’autorità tutoria che ha statuito sulle relazioni personali tra RI 1 e PI 1 dopo essere stata sollecitata in più occasioni da parte del padre, tollerando per mesi l’impedimento dei contatti con il figlio senza fondati motivi. L’intervento di un patrocinatore si è dimostrato indispensabile per sbrogliare l’impasse giuridica e per tutelare i diritti di RI 1. D’altra parte va aggiunto che la giurisprudenza si è già chinata su questa problematica sostenendo che il fatto che la procedura sia retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita) ancora non significa che il patrocinio di un avvocato divenga – eo ipso – inutile, visto l’obbligo delle parti di collaborare con il giudice (assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale (CPC Comm, Francesco Trezzini, art. 118, pag. 474 e rinvii).

                                         L’ultimo elemento da tenere in considerazione, ma non per questo di minore importanza, è la violazione del principio di uguaglianza che genererebbe il patrocinio legale di una sola parte nei confronti dell’altra, essendo assodato che sin dall’inizio della causa V__________ B__________ – madre del piccolo PI 1 – è stata assistita da un legale.

                                         Tutti questi elementi giustificano e confermano la necessità di tutelare i diritti di RI 1 con garanzia dell’assistenza giudiziaria, con patrocinio di un avvocato e gratuito patrocinio.

                                   7.   In virtù di quanto precede il ricorso deve essere accolto. RI 1 va pertanto ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la decisione 25 maggio 2012 dell’allora  Commissione tutoria va riformata di conseguenza.

                                   8.   Quanto espresso sopra (consid. 5 e 6) – ritenute per altro adempiute le condizioni fissate dall'art. 117 CPC – giustifica l'accoglimento anche dell'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria per il procedimento in oggetto.

                                   9.   Gli oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero a carico della Commissione tutoria (art. 28 LPamm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi.

                                10.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federele (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                    1.   Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la decisione 25 maggio 2012 della Commissione tutoria regionale __________ (ris. N. 194) è così riformata:

                                         1.   La richiesta formulata il 17 aprile 2012 dall’avv. PR 1 di ammissione all'assistenza giudiziaria di RI 1 è accolta.

                                   2.   La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso è accolta.

                                   3.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

                                   4.   Notificazione:

-   

                                         Comunicazione:

Il presidente                                                           La vicecancelliera

giudice Franco Lardelli                                         Alessia Leoni Romelli

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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