Incarto n. 9.2013.278
Lugano 11 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’autorizzazione alla curatrice ad effettuare alcuni pagamenti e l’estinzione di un conto bancario
giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 novembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione 27 febbraio 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore di RE 1, nominando quale curatrice l’avv. __________. Tramite decisione del 29 novembre 2011 la Commissione tutoria ha revocato il mandato alla curatrice con effetto al 31 ottobre 2011, nominando in sua sostituzione CUR 1.
B. In data 30 ottobre 2012 sono stati approvati dalla Commissione tutoria i rendiconti per il periodo contabile dal 2002 al 2011. Parimenti, per ogni anno, l’Autorità di prima istanza ha riconosciuto il compenso dovuto alla curatrice. Medesima cosa è avvenuta con decisione 18 aprile 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo divenuta competente per il rendiconto presentato da CUR 1 per l’anno 2012. Tutte le decisioni sono regolarmente cresciute in giudicato.
C. Con decisione 26 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha fatto ordine a CUR 1 di provvedere in nome e per conto della curatelata ad alcuni pagamenti, in particolare di fatture mediche, debiti nei confronti del comune di domicilio e per la sua mercede e quella della precedente curatrice. Una volta effettuati tali pagamenti, il conto intestato a RE 1 avrebbe dovuto essere estinto.
Tramite decisione del 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha quindi approvato il rendiconto finale presentato da CUR 1. La decisione è regolarmente cresciuta in giudicato.
D. Con reclamo 3 dicembre 2014 RE 1 è insorta contro la predetta decisione del 26 novembre 2013. La reclamante ha contestato la mercede dovuta all’ex curatrice in quanto, a suo dire, sarebbe “stata liberata dal suo operato di curatrice, con l’approvazione dei rendiconti sino a tutto il 31 ottobre 2011”, conclusivi e omnicomprensivi di tutte le spese riguardanti la curatela. Quanto alle fatture relative a spese mediche, sostiene di non essere mai stata informata sulla franchigia della Cassa Malati e di desiderare una spiegazione in merito. Osserva infine di non aver ricevuto il rendiconto finanziario e rapporto morale per il 2012. Chiede di verificare il modo di procedere dell’Autorità di protezione.
E. Tramite decisione 19 dicembre 2013, cresciuta in giudicato, l’Autorità di protezione ha revocato la misura a favore di RE 1, dando scarico alla curatrice del mandato ricevuto.
F. In data 11 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni al reclamo 26 novembre 2013, precisando che la decisione impugnata ha fatto seguito al trasferimento di RE 1 in __________ e all’esigenza di concludere le necessarie formalità dopo l’approvazione dell’ultimo rendiconto avvenuta in data 6 novembre 2013. I pagamenti da eseguire da parte della curatrice sono quindi avvenuti a seguito della decisione impugnata e di conseguenza il 18 dicembre 2013 la misura di protezione è stata revocata e la curatrice è stata liberata dal suo mandato. In particolare la mercede alla curatrice precedente figurava nel rendiconto del periodo 1 novembre/31 dicembre 2011, regolarmente approvato e sottoscritto pure dalla reclamante. I pagamenti di fatture mediche e di farmacie figurano invece nel rendiconto di chiusura del 6 novembre 2013 tra i debiti della curatelata. A tali importi l’autorità di protezione ha quindi aggiunto fr. 300.– per la tassa della decisione di revoca e chiusura della misura. Per l’eventuale rimborso da parte della cassa malati di fatture mediche, la curatrice ha consegnato la documentazione al figlio della reclamante. In merito alla doglianza della reclamante di non aver potuto controllare il rendiconto 2012, l’Autorità di protezione rinvia alle osservazioni della curatrice, rilevando tuttavia che risulta che RE 1 fosse già in __________ al momento della presentazione del rendiconto. Al proposito l’Autorità si chiede se le prestazioni complementari fossero ancora percepite legalmente dalla reclamante malgrado il suo trasferimento all’estero.
In merito al proprio operato, l’Autorità di protezione precisa di aver formulato la decisione impugnata prima dell’avvenuta crescita in giudicato della approvazione del rendiconto 2012 in quanto la reclamante stessa aveva sollecitato la chiusura del conto bancario e il versamento del saldo e pure la revoca della misure. Al fine di poter procedere in tal senso e agire a favore di quanto richiesto dalla reclamante, l’Autorità di protezione ha quindi dovuto autorizzare la curatrice ai pagamenti di cui si è detto.
G. Tramite osservazioni 11 febbraio 2014 la curatrice precisa di non aver potuto sottoporre il rendiconto 2012 alla curatelata per la sottoscrizione poiché la medesima era in __________. CUR 1 allega quindi alcuni messaggi di posta elettronica a sostegno dell' avviso da lei dato a RE 1 dell’esigenza di presentare i conti.
H. Con replica 24 febbraio 2014 RE 1 contesta le osservazioni dell’Autorità di protezione e della curatrice, sostenendo di aver ricevuto i rendiconti dal 2002 al 2011 in un unico plico datato 30 ottobre 2012, ma di non aver mai sottoscritto tali documenti. Elenca quindi una serie di “differenze”. Sostiene poi di non aver mai ricevuto l’approvazione del rendiconto 2012, che a suo avviso poteva essere inviata al suo domicilio a __________, ritenuto che i suoi figli si occupano della posta in sua assenza. Essa precisa di aver notificato il cambiamento di domicilio a partire dal 21 ottobre 2013.
Quanto agli importi contestati sostiene che essi non si trovino nella documentazione in suo possesso e nemmeno i rendiconti dal 2002 al 2012 sarebbero stati sottoscritti dalla precedente curatrice.
Non avendo poi ricevuto il rendiconto 2012, le fatture mediche e di farmacia vengono da lei “cautelativamente respinte”. Essa specifica di non aver mai visto nemmeno il rapporto morale e di non aver mai percepito “abusivamente” le prestazioni complementari in __________, essendosi di fatto trasferita soltanto in ottobre 2013 e avendo trascorso in precedenza esclusivamente una lunga vacanza.
I. Tramite duplica 25 marzo 2014 l’Autorità di protezione precisa che i rendiconti allestiti dalla curatrice per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2011 sono stati sottoscritti dalla reclamante, mentre le erano stati presentati anche i rendiconti dal 2002 al 2011 allestiti per il periodo in cui vi era la precedente curatrice. Ritenuta la mole di copie che avrebbe dovuto sottoscrivere (40), l’Autorità di protezione si era quindi accordata con la curatelata nel senso che fosse sufficiente la sottoscrizione del rendiconto di chiusura. L’Autorità di protezione puntualizza poi la lettura dei rendiconti fatta dalla reclamante, contestando le presunte le differenze sollevate da quest'ultima. Circa il trasferimento di domicilio, l’Autorità di prime cure sostiene che non è contestata la data in cui esso è stato formalizzato, il 21 ottobre 2013, bensì la circostanza secondo la quale, di fatto, la reclamante si fosse già da tempo trasferita in __________. Le prestazioni complementari percepite durante la “vacanza rumena”, secondo l’Autorità di protezione, sono state ricevute abusivamente, in quanto la curatrice non poteva immaginare che la vacanza si sarebbe trasformata in un trasferimento definitivo. In sostanza l’Autorità di protezione chiede quindi di respingere il reclamo, nella misura in cui è ricevibile.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2. Nel caso in esame, la reclamante fa valere doglianze in relazione con i rendiconti dal 2002 al 2011. Occorre tuttavia evidenziare che la loro approvazione è avvenuta tramite decisioni 30 ottobre 2012, mai contestate. Essendo quindi le suddette decisioni regolarmente cresciute in giudicato, ogni loro contestazione è irricevibile in questa sede, questo Giudice avendo competenza per entrare nel merito esclusivamente di critiche avverso la decisione impugnata e non su tutti gli argomenti sollevati, a torto, in questa sede dalla reclamante.
3. La mercede della precedente curatrice di fr. 2'870.70 di cui alla decisione impugnata è stata definitivamente approvata nel rendiconto 2011 (sottoscritto dalla reclamante, cfr. rendiconto allegato alle osservazioni 11 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione). Sul fatto poi essa che dovesse essere saldata dall'attuale curatrice non vi sono dubbi. La decisione di autorizzare CUR 1 a procedere al pagamento non è quindi censurabile. Per quanto attiene alle fatture mediche, la reclamante in realtà non ne contesta gli importi o la loro entità, limitandosi a interpone il suo reclamo “cautelativamente”, poiché non avrebbe potuto controllare il rendiconto 2012, che, a suo dire, non avrebbe mai visto. Non sarebbe nemmeno a conoscenza delle sue condizioni assicurative, in particolare della franchigia applicata dalla Cassa malati.
Le doglianze si avverano tuttavia infondate per le considerazioni che seguono.
RE 1 sostiene di non aver potuto vedere il rendiconto 2012 e di non averlo sottoscritto. La curatrice produce però copia dello scambio di corrispondenza di posta elettronica di febbraio e marzo 2013 con la reclamante, nella quale la prima specifica chiaramente di dover partecipare ad un’udienza presso l’Autorità di protezione e di dover “mandare avanti i conti del 2012 entro la fine del mese” (marzo 2013, ndr). La reclamante risponde invece di trovarsi in __________ e di essere intenzionata a non rientrare fino all’autunno. Non è quindi imputabile né alla curatrice né all’Autorità di prime cure se la curatelata non ha visionato parte della documentazione e nel frattempo con decisione 18 aprile 2013 il rendiconto 2012 è stato approvato. Occorre al proposito pure rammentare che se RE 1 fosse stata di disaccordo con la decisione, avrebbe dovuto contestarla a quel momento. Ciò che non ha fatto e di conseguenza pure quest’ultima decisione è cresciuta in giudicato e non può di conseguenza essere ora messa in discussione.
RE 1 ha in seguito partecipato ad un’udienza presso l’Autorità di protezione in data 16 settembre 2013, durante la quale ha comunicato di volersi trasferire stabilmente in __________. A quel momento l’Autorità ha quindi proceduto alla revoca della misura, approvando il rendiconto finale con decisione 29 novembre 2013 (cresciuta pure regolarmente in giudicato). Come indicato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni 11 febbraio 2014 al reclamo, in tale rendiconto era riportato lo scoperto ancora dovuto alla ex curatrice (di fr. 2'870) e quello dovuto alla nuova curatrice per il periodo 2012/2013. Anche in questo caso la decisione è rimasta incontestata ed è cresciuta in giudicato. Peraltro, nemmeno risulta a questo giudice che RE 1 abbia chiesto, se non nel reclamo oggetto della presente procedura, di poter visionare la documentazione che la riguarda, ed in particolare i giustificativi relativi alle decisioni di approvazione dei vari rendiconti. Appaiono di conseguenza ingiustificate e malvenute le doglianze espresse davanti a questo Giudice, che vanno quindi respinte, nella misura in cui non siano irricevibili.
4. Nella misura in cui non sia irricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.
Tasse e spese della procedura sono poste a carico della reclamante, soccombente. Non si attribuiscono ripetibili, non richieste.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui non sia irricevibile, il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 100.–
fr. 250.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.