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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.01.2013 9.2013.26

31 janvier 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,331 mots·~12 min·5

Résumé

Privazione provvisoria della custodia parentale

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.26

Lugano 31 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell'art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla segretaria:

  Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 153.2001/R.34.2011 (protezione del figlio) dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1, (patrocinata dall'avv. PA 1)  

all'allora  

Commissione tutoria regionale __________   per quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale su   PI 2 (2007) e PI 3 (2009),   figlie sue e di   PI 1, (patrocinato dall'avv. PA 2)

giudicando sul ricorso, recte, ora, reclamo del 3 ottobre 2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dalla relazione tra RI 1 (1986) e PI 1 (1984), cittadino portoghese, sono nate PI 2 (2007) e PI 3 (2009), riconosciute dal padre. Con decisione del 5 dicembre 2007 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di PI 2 una curatela educativa, designando in qualità di curatore il tutore ufficiale CURA 1. Il 29 settembre 2008 la medesima Commissione tutoria ha imposto per la bambina la frequentazione obbligatoria dell'asilo nido, ha affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni un compito di controllo e informazione e al Servizio medico-psicologico l'incarico di svolgere controlli sull'evoluzione della minore. Infine, l'11 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito a favore di RI 1 – trasferitasi a R__________ – una curatela amministrativa, designando quale curatore l'avv. CURA 2. Nel gennaio 2009 RI 1 e la figlia PI 2 sono state accolte alla Casa __________, a pochi giorni dalla nascita della secondogenita PI 3.

                                  B.   Con decisione del 25 marzo 2010 la Commissione tutoria regionale __________ ha incaricato il Servizio medico-psicologico di peritare, tra l'altro, le capacità genitoriali di RI 1. Il relativo rapporto è stato presentato il 14 giugno 2010, cui ha fatto seguito – sempre su richiesta della Commissione tutoria  – un complemento del 25 agosto 2010. La Commissione tutoria regionale ha poi convocato RI 1 a un colloquio del 7 aprile 2011, esprimendole l'intenzione di disporre d'autorità il collocamento delle figlie alla Casa __________, proposta che ha incontrato l'opposizione della madre. Il 14 aprile 2011 la Commissione tutoria regionale ha istituito anche in favore di PI 3 una curatela educativa, designando quale curatore il medesimo tutore ufficiale CURA 1. Con decisione dello stesso giorno – dichiarata immediatamente esecutiva –  la Commissione tutoria regionale ha privato “provvisoriamente” RI 1 della custodia parentale sulle figlie PI 2 e PI 3, disponendo il collocamento a tempo indeterminato di entrambe come interne alla Casa __________. Inoltre essa ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, di “elaborare e coordinare” il progetto di collocamento.

                                  C.   Adita il 2 maggio 2011 da RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il 1° settembre 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il ricorso. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.

                                         Il 3 ottobre 2011 RI 1 ha impugnato alla prima Camera civile la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che, conferito al rimedio giuridico effetto sospensivo, la decisione del 1° settembre 2011 e quella della Commissione tutoria regionale del 14 aprile 2011 siano annullate e la custodia parentale sulle minori rimanga affidata alla madre. Preliminarmente essa insta per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato per osservazioni.

                                  D.   In data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato trasmesso per competenza a questo giudice.

Considerato

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

                                   2.   Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele era un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituivano così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta del reclamante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2 con richiamo).

                                   3.   Riassunte le condizioni per la privazione della custodia parentale e il ricovero dei minori, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che nel caso specifico i vari rapporti sulle capacità genitoriali di RI 1 evidenziavano una sua incapacità nel cogliere i bisogni effettivi delle figlie, le sole manifestazioni d'affetto essendo insufficienti ad assicurare loro una adeguata protezione. Inoltre – essa ha proseguito – la madre non era propensa ad accettare aiuti offerti dai vari servizi per sostenerla nell'organizzazione della vita quotidiana, impedendo così lo sviluppo di progetti educativi circa l'accudimento delle minori. Infine – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – la concreta possibilità che RI 1 abbandonasse la struttura assieme alle figlie, vanificando ogni forma di sostegno, costituiva certamente per quest'ultime una situazione di pericolo a norma dell'art. 310 cpv. 1 CC, i continui cambiamenti di domicilio messi in atto prima dell'arrivo alla Casa __________ non fornendo infatti alcuna garanzia di stabilità al proposito. Per contro, la custodia di fatto consentiva alla struttura di collocamento di intervenire in modo autonomo nella gestione delle attività giornaliere primarie delle minori e nella presa in considerazione dei loro bisogni, “cercando di allontanarle dalla dipendenza, anche emotiva, materna”. Presa nel rispetto dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e complementarietà – essa ha concluso –  la decisione impugnata doveva pertanto essere mantenuta.

                                   4.   La reclamante rimprovera in primo luogo all'Autorità di vigilanza sulle tutele di essersi limitata – così come la Commissione tutoria regionale – a valutare la sua capacità genitoriale, giudicandola inadeguata, sulla base di documenti e perizie risalenti a oltre sette mesi prima delle decisioni prese, ciò che rappresenta – sostiene – “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto tutorio. Rivendica quindi un aggiornamento dei dati e chiede il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale per nuove verifiche. La reclamante afferma altresì non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC) perché la Commissione tutoria avesse a sottrarle la custodia parentale, essendo se del caso più che sufficienti  per la protezione delle minori le misure adottate a norma degli art. 307 e 308 CC. Soggiunge infine la reclamante che da quando, nel 2009, ha spontaneamente fatto capo alla Casa __________, la sua situazione non è certo peggiorata e mai ha manifestato l'intenzione – o anche solo lasciato credere –  di volersene andare.

                                   5.   Il rapporto del Servizio medico-psicologico che riconosce a RI 1 una capacità genitoriale limitata e il relativo complemento che la conferma risalgono al 14 giugno rispettivamente al 25 agosto 2010. Certo, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto agire con maggior tempestività nell'emettere la propria decisione al proposito, evitando di lasciar trascorrere più di sette mesi. Ma il non averlo fatto non implica forzatamente  – come sostiene la reclamante – la necessità di procedere a un aggiornamento della situazione.  In primo luogo è considerazione opinabile quella che vede nel periodo trascorso “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto tutorio. In una fattispecie diversa, certo, ma sempre a proposito dell'interesse del minore, trattandosi dell'audizione del figlio di cui all'art. 144 CC  il Tribunale federale ha per esempio stabilito “che un periodo di nove mesi trascorso fra l'audizione effettuata dal giudice di primo grado e la sentenza dell'autorità di ricorso, non giustifica di per sé dal profilo degli art. 144 e 176 cpv. 3 CC una nuova audizione innanzi ai giudici di seconda istanza” (sentenza del Tribunale federale 5 P.199/2002 del 9 luglio 2002, consid. 2.3). Inoltre la reclamante nemmeno indica, in concreto, quale modifica o evoluzione positiva delle circostanze farebbe apparire indispensabile – per il bene delle figlie – un aggiornamento della situazione. Infine, un rapporto del 22 febbraio 2011 indirizzato dalla Casa __________ al curatore CURA 1 rileva ancora le medesime fragilità psichiche, incapacità educative, difficoltà di gestione e resistenze a ogni proposta di sostegno, già rilevate nelle valutazioni peritali del 14 giugno e 25 agosto 2010 (doc. 5 nell'inc. 153.2001/R.34.2011 dell'Autorità di vigilanza). Le recriminazioni della reclamante non meritano pertanto altra disamina.

                                   6.   Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii). Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e ricovera il figlio convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la madre conserva l'autorità parentale. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ravvisato il pericolo appena ricordato in una limitata capacità genitoriale di RI 1, madre “sì affettuosa con le proprie figlie, ma che non riesce sempre a coglierne i bisogni e a proteggerle in modo adeguato”, che malgrado il nucleo famigliare sia da tempo seguito da una rete di persone “non sembra voler dar seguito alle proposte di aiuto dei vari servizi e ai tentativi di sostenerla nell'organizzare la sua vita per quanto riguarda l'accudimento delle figlie, non permettendo lo sviluppo di progetti educativi in questo senso” e che, reticente nei confronti delle istituzioni, senza la privazione della custodia potrebbe abbandonare la Casa __________ assieme alle figlie in ogni momento, “con il rischio di perdita dei contatti con la rete sociale, ciò [che] certamente costituisce una situazione di pericolo per le minori”.

                                         La reclamante nega una situazione di pericolo come quella denunciata dall'autorità tutoria e pretende di essere perfettamente idonea all'esercizio della custodia parentale, ma omette di confrontarsi con le argomentazioni addotte dall'Autorità di vigilanza sulle tutele ed evita di proporre sue proprie ragioni. Essa si limita a ritenere più che sufficienti le misure adottate a norma degli art. 307 e 308 CC, ma non spiega il perché. Sostiene che la decisione impugnata sia silente al proposito, ma non si avvede dei riferimenti fatti tanto ai rapporti peritali che alle osservazioni del curatore, da cui traspare l'insufficienza di tali interventi (cfr. decisione impugnata, n. 5 pag. 7 e 8). Afferma che la sua situazione non è certo peggiorata dal suo arrivo alla Casa __________ nel 2009 e ritiene fuori luogo parlare di “stabilità preca­ria” ma disconosce – una volta ancora – quanto rilevato dall'Autorità di vigilanza al proposito. Privo di motivazione pertinente, su questo punto il rimedio risulta finanche irricevibile.

                                   7.   Se ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il reclamo è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio ogni probabilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato oggetto di intimazione.

                                   9.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse e spese giudiziarie.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Notificazione:

Comunicazione:  

Il presidente                                                           La vicecancelliera

giudice Franco Lardelli                                         Catherine Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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