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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.09.2014 9.2013.251

8 septembre 2014·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·1,754 mots·~9 min·2

Résumé

Assunzione spese curatela educativa

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.251

Lugano 8 settembre 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 e RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________   e a   CO 2

per quanto riguarda l’assunzione delle spese per la misura di protezione a favore del figlio

giudicando sul reclamo del 14 novembre 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (1997) è figlio di RE 1 e RE 2. Nel mese di gennaio 2009 i genitori si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) a seguito di problemi comportamentali e scolastici del figlio. Tramite decisione 7 luglio 2010 essi sono stati privati della custodia sul figlio, che è stato collocato provvisoriamente al __________. Con decisione 9 dicembre 2010 egli è stato collocato all’Istituto __________. A partire dal 17 giugno 2011 la privazione della custodia dei genitori è stata revocata e PI 1 è rientrato al domicilio.

                                  B.   Tramite decisione 28 luglio 2011 la Commissione tutoria ha istituito a favore di PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC. In veste di curatore è stato nominato CO 2 con il compito di fornire sostegno educativo ai genitori e orientare dal punto di vista scolastico e professionale il minore. Il curatore aveva pure il compito di collaborare con l’Ufficio famiglie e minorenni per valutare un progetto futuro in alternativa al collocamento in esternato, che avrebbe potuto essere concretizzato esclusivamente dal settembre 2011.

C.   Con scritto 27 giugno 2012 i genitori di PI 1 hanno chiesto la revoca della curatela, sostenendo che il figlio era già sufficientemente seguito da una rete importante (SAE, docente di sostegno, operatrice di riferimento del programma “case management” istituito dal DECS e, privatamente, lo psicoterapeuta).

Tramite decisione 22 ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla Commissione tutoria nelle sue competenze, (in seguito Autorità di protezione) ha revocato la curatela educativa, riconoscendo una mercede al curatore per l’anno 2012 di fr. 1'965.75, anticipata dal comune di __________ e posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.

                                  D.   Contro quest’ultima decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 14 novembre 2013. Essi si oppongono al riconoscimento della mercede, sostenendo che il ruolo del curatore per il 2012 sarebbe stato molto ridotto e di conseguenza l’importo fissato non sarebbe equo, ritenuto che CO 2 non avrebbe assolto il suo compito.

                                  E.   In data 27 novembre 2013 il curatore ha presentato le proprie osservazioni, specificando di aver svolto il suo lavoro “con coscienza ed onestà” e di aver incontrato PI 1 ogni 15 giorni perché sarebbe stato il ragazzo ad esprimere il suo bisogno di parlare e di avere uno spazio privilegiato per essere ascoltato e poter discutere delle sue problematiche.

F.Con osservazioni 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il curatore ha intrattenuto incontri con PI 1 fino al 7 maggio 2012 ed ha ottemperato al proprio mandato, per il quale la mercede appare adeguata.

Considerato

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

                                   2.   Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota 2461; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

                                         Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.

                                         Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell’interessato (c; cpv. 3).

                                         Giusta l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

                                   3.   Nella fattispecie in esame i reclamanti sostengono che il curatore avrebbe avuto contatti esclusivamente con il figlio, sempre da solo. Essi ne contestano l’operato, ritenendo che avrebbe incontrato il figlio soltanto fino al 15 febbraio e che l’importo stabilito per la mercede sarebbe pertanto “spropositato”, “sia per il periodo di effettivo lavoro” che il sig. CO 2 ha dedicato a PI 1, “sia per la qualità e i risultati degli incontri avvenuti”.

                                         L’Autorità di protezione ha specificato che in realtà l’ultimo incontro del curatore con PI 1 è avvenuto il 7 maggio 2012. Essa contesta l’inattività del curatore e sostiene “che la qualità e i risultati del mandato svolto dal curatore siano messi in discussione non trova palesemente fondamento. Il lavoro svolto dal curatore inserito nella rete tutta ha contribuito in modo rilevante al recupero del minore e di un contesto famigliare attualmente adeguato, per cui tra l’altro ben si giustifica ringraziarlo per il suo operato”.

                                         Pure il curatore ha osservato di aver sempre incontrato il ragazzo quasi ogni 15 giorni “perché aveva espresso più volte la volontà di parlare, di avere un momento privilegiato dove poter essere ascoltato e discutere delle sue problematiche”:

                                   4.   La nota d’onorario contestata dai reclamanti si presenta dettagliata e suddivisa per ogni mese da gennaio a giugno 2012. La tariffa oraria è di fr. 40.- per un tempo esposto di 41,65 h., per un totale di fr. 1'666.-, mentre le spese vive (telefonate, postali) equivalgono a fr. 263.65 e le trasferte a fr. 36.–.

                                         Da un esame particolareggiato della nota emerge che il tempo indicato è conforme al mandato: non sembra a questo Giudice che si possa infatti rimproverare al curatore di aver presentato una nota troppo esosa o non proporzionale al suo compito, con una media mensile di meno di 7 h. e di circa fr. 50.- di rimborso spese/trasferte. Considerati quindi la complessità del caso, il buon esito e i miglioramenti ottenuti da PI 1, oltre al riconoscimento del lavoro svolto da parte dell’Autorità di protezione, il costo della misura appare appropriato.

                                         Semmai, se si può muovere una critica nei confronti del curatore e dell’Autorità di protezione, è quella per il primo di non aver dettagliato nella sua nota le “riunioni”, ciò che non permette di risalire a quanti e quali incontri siano avvenuti anche alla presenza del minore, mentre per l’Autorità di protezione di non aver richiesto maggiori dettagli. Tuttavia, ritenuto quanto indicato sopra e visto che il tempo esposto non può essere giudicato eccessivo, si può sopprasedere da ulteriori verifiche, considerato peraltro che le “riunioni” indicate sono nell’ordine di una alla settimana per la durata di un’ora, esattamente come quelle enumerate nella nota d’onorario del 2011, mai contestata e nella quale tuttavia, veniva indicato alla presenza di chi si svolgevano (ad es. “riunione j.b”).

                                   5.   Alla luce di quanto precede il reclamo va respinto.

Tassa né spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei reclamanti in solido.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede del curatore, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.-b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 200.-sono posti a carico di RE 1 e RE 2 in solido.

                                   3.   Notificazione:

-

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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