Incarto n. 9.2013.237
Lugano 2 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione,
per quanto riguarda la mercede riconosciutale
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18/24 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il 1969 ed è deceduto l' 2012.
Nel luglio 2010 egli aveva chiesto la nomina di un curatore soprattutto a causa della sua situazione debitoria.
Con risoluzione del 30 settembre 2010 l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito in suo favore una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC, per lo svolgimento del relativo mandato era stata designata la signora RE 1, __________.
A seguito dei cambiamenti di domicilio del curatelato il caso era stato assunto dapprima dall'allora Commissione tutoria regionale __________ (risoluzione del 25 luglio 2011) e successivamente trasferito a quella di __________ (risoluzione 10 settembre 2012).
B. Per la gestione riguardante l'anno 2011 la curatrice, RE 1, ha presentato il rendiconto, il rapporto morale e la propria richiesta di mercede consistente in fr. 4'220.― (ossia 105,5 ore a fr. 40.―/h) e spese di fr. 502,50.
C. Mediante decisione del 18/24 ottobre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato il rendiconto e il rapporto morale, ma ha ridotto l'indennità per le prestazioni alla soglia legale di fr. 3'000.―, poiché la curatrice non ne aveva preventivamente comunicato il superamento (art. 17 vRTut) e ha riconosciuto interamente le spese summenzionate.
D. Contro questa risoluzione RE 1 ha introdotto un reclamo in data 29 ottobre 2013, lamentando il ritardo nell'approvazione e indicando di aver debitamente informato l'Autorità di protezione - con scritto dell'11 maggio 2011 - che nello svolgimento del mandato avrebbe sorpassato il limite di fr. 3'000.―. Di conseguenza la reclamante chiede che sia riconosciuta la mercede richiesta.
E. Nella risposta del 18 novembre 2013 l'Autorità di protezione si rimette al giudizio della scrivente Camera e rileva che: vi è stata della corrispondenza con la curatrice per la correzione del rendiconto, che ha comportato un ritardo nella sua approvazione; è stata rinvenuta la lettera dell'11 maggio 2011, ma l'allora Commissione tutoria non aveva dato il proprio benestare al superamento. L'Autorità di protezione osserva che il caso in esame non era particolarmente difficile; la riduzione della mercede si giustificherebbe a causa delle condizioni economiche dell'interessato e del fatto che essa sarebbe a carico dell'ente pubblico.
F. Con replica del 21 novembre 2013 RE 1 fa notare che le correzioni sono state apportate nel mese di agosto 2012 e di aver risposto in modo celere alle richieste dell'Autorità di protezione; che sarebbe stato sufficiente che quest'ultima rispondesse al suo scritto dell'11 maggio 2011. Ella contesta che il caso non fosse complesso, poiché ella ha riferito nella propria lettera del 3 aprile 2011 la difficoltà di incontrare il curatelato e di ottenerne la collaborazione; inoltre egli era esigente - anche per il suo stato di salute, la chiamava quasi quotidianamente - ed è stato sfrattato; l'impegno profuso risulterebbe dalla nota dettagliata. Delle altre argomentazioni si dirà eventualmente nel seguito, per quanto necessario alla trattazione del gravame.
G. In data 4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha rinunciato a proporre una duplica, riconfermando interamente il suo precedente allegato.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2. Prima del 1° gennaio 2013 il riconoscimento della mercede era regolato dagli art. 416 vCC, 19 vLTut e 16-18 vRTut del diritto anteriore.
L'art. 49 vLTut prevedeva che “tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.”
Per l'art. 19 vLTut “i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria (cpv. 2)”.
Secondo l'art. 3 cpv. 3 vRTut “Le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.”
L'art. 17 vRTut disponeva quanto segue:
"1L’indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento.
2È riconosciuta un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3000.― annui. In alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o sostanza sono applicabili i seguenti criteri:
a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo e
b) il 2‰ della sostanza attiva netta.
3Se la remunerazione calcolata in base al capoverso precedente appare eccessiva tenuto conto del lavoro svolto, l’autorità tutoria può, con decisione motivata, ridurla proporzionalmente.
4In casi particolari, e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3000.―.
5Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti."
3. L'art. 18 vRTut era così formulato:
1Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.
2L’onorario calcolato in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.
Quest'ultimo capoverso aveva lo scopo di adeguare la remunerazione del curatore alle capacità finanziarie dell'interessato - conformemente all’art. 416 vCC, applicabile ex legge per il tutore, ma anche per il curatore (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 412 no. 1133a) - tuttavia non indicava parametri di valutazione di queste ultime (sentenza ICCA del 5 febbraio 2007, inc. 11.2005.121, cons. 13).
4. Nella fattispecie la curatrice - nel proprio scritto dell'11 maggio 2011 - ha segnalato che vi sarebbe stato da attendersi un superamento del limite di fr. 3'000.― a causa di: “diversi problemi inerenti all'ottenimento delle prestazioni USSI con diverse presenze a colloqui”, “problemi col nuovo appartamento e è in atto un'istanza di sfratto, ciò richiederà ulteriore impegno nelle pratiche per la ricerca del nuovo alloggio”.
L'autorità di primo grado ammette di aver ricevuto tale scritto ed esso figura nell'incarto, tuttavia va rilevato che la medesima autorità non ha dato alcun riscontro allo stesso.
Qualora l'allora Commissione tutoria avesse voluto rifiutare la possibilità alla curatrice di proseguire il mandato così come prospettato, avrebbe dovuto prendere posizione esplicitamente e comunicarglielo tempestivamente.
Si osserva anche che la lettera della reclamante era debitamente motivata da varie faccende concernenti il curatelato e comprese nelle mansioni a lei attribuite; parimenti tale avviso è stato trasmesso anche con sufficiente anticipo rispetto al raggiungimento della soglia di fr. 3'000.―. Pertanto l'autorità disponeva del tempo necessario per reagire prima che fosse effettivamente oltrepassato detto limite, ciò che però non ha fatto e non vi è spiegazione alcuna in merito a tale omissione.
In prima battuta l'autorità di prime cure ha motivato la propria decisione con la mancanza dell'avviso tempestivo per il superamento della soglia di fr. 3'000.―. Soltanto in sede di risposta dopo aver appurato di aver ricevuto tale avviso - l'autorità di prime cure ha fatto valere la riduzione del 25% (cfr. art. 18 cpv. 2 vRTut).
La maggior parte dei casi di curatela presenta difficoltà in ambito economico e una situazione finanziaria critica, che richiede la gestione da parte di un curatore.
Se per l'applicazione dell'art. 18 cpv. 2 vRTut si considerasse questo aspetto come unico criterio determinante, la riduzione sarebbe applicabile a quasi tutti i casi di curatela, condurrebbe a ridurre in modo pressoché sistematico le mercedi dei curatori e soprattutto la tariffa oraria minima fissata in fr. 40.― diminuirebbe a soli fr. 28.―, ciò non appare essere conforme allo spirito della legge e un simile importo è parificabile all'importo riconosciuto alle casalinghe in caso di danno (cfr. DTF 132 III 321, consid. 3.7.1 pag. 337).
Nel caso concreto la curatrice si è occupata di mansioni ben più complesse delle usuali attività domestiche, tra cui lo sfratto del curatelato, e la tariffa oraria postulata si è limitata al minimo legale.
Tenendo conto dell'unica motivazione addotta dall'autorità di primo grado, ossia delle difficili condizioni economiche del curatelato, la riduzione auspicata non appare appropriata.
Giova inoltre rammentare che da parte dell'autorità di prima istanza non vi sono critiche sulla gestione del mandato e sulle varie poste figuranti nella nota della reclamante.
L'unica correzione da apporre riguarda il costo delle fotocopie, alle quali viene applicata la tariffa usuale di fr. 0.20 ciascuna, pertanto le spese vengono ridimensionate in fr. 365.― (arrotondando per eccesso).
Di conseguenza la mercede e le spese della curatrice vanno approvate per complessivi fr. 4'627.―.
5. Pertanto il reclamo è parzialmente accolto.
Data la situazione non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede del curatore, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.― ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Il dispositivo n. 3 della decisione 18 ottobre 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________ è così modificato:
“La mercede e le spese della curatrice sono approvate per un importo di fr. 4'627.― e, in base al domicilio, sono poste a carico del Comune di __________ per 7/12 e del Comune di __________ per 5/12.”
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.