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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.06.2013 9.2013.19

25 juin 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,980 mots·~15 min·2

Résumé

Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decisione annullata

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.19

Lugano 25 giugno 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Romeo

sedente per statuire nella causa che oppone il

Comune di C__________, rappr. da RA 1,   all’allora   Commissione tutoria regionale __________, __________   per quanto riguarda il procedimento aperto in favore di PI 1 (2000) e PI 2 (2002), figli di PI 3, ora in B__________, figli suoi e di PI 4, ora in B__________  

giudicando sul ricorso (ora reclamo) dell’11 luglio 2011 presentato dal Comune di C__________ contro la decisione emessa il 24 giugno 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   PI 1 (2000) e PI 2 (2002) sono figli di PI 4 e PI 3. I genitori sono divorziati dal 20 agosto 2009.

                                  B.   A seguito di comportamenti reprensibili della madre, con decisione supercautelare del 22 ottobre 2010, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) l'ha privata della custodia parentale sui figli, ha collocato quest’ultimi presso la nonna materna concedendo ai genitori ampi diritti di visita e ha incaricato l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di esperire “una verifica socioambientale”. La medesima autorità (confermando la decisione supercautelare in data 27 ottobre 2010) ha poi ha conferito anche un mandato a S__________ B__________, psicologo e psicoterapeuta, di eseguire una valutazione del nucleo familiare e di rispondere in particolare ad alcuni quesiti puntuali.

                                  C.   Mediante risoluzione del 27 ottobre 2010 la Commissione tutoria ha concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria a PI 3 sia per gli oneri di giustizia sia per il patrocinio legale.

                                  D.   Il 6 dicembre 2010 il perito S__________ B__________ ha consegnato il suo referto unitamente alla nota d’onorario di fr. 3’900.–. Esaminata la perizia, con decisione del 22 dicembre 2010, la Commissione tutoria ha revocato la privazione della custodia parentale.

                                  E.   Il 14 marzo 2011 la stessa autorità tutoria ha posto a carico del Comune di C__________, luogo di domicilio dei minori, la nota dello psicologo. Contro questa decisione il Comune di C__________ è insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza). Statuendo il 24 giugno 2011, l'Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto l'impugnativa “così come ai considerandi”.

                                  F.   L’11 luglio 2011 il Comune di C__________ si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con un ricorso, nel quale ha chiesto di annullare la decisione poc'anzi menzionata, sostenendo che i costi della perizia debbano essere posti a carico dell’assistenza sociale.

                                  G.   Il 20 luglio 2011 il Presidente della prima Camera civile ha invitato l’allora Commissione tutoria regionale a esprimersi sul ricorso e a comunicare se PI 4 fosse stato avvertito nel 2010 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta parzialmente a suo carico, se fosse stato informato della possibilità di chiedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, perché egli avrebbe rinunciato a tale facoltà.

                                  H.   Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2011 l’allora Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso.

                                    I.   In data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione.

                                  L.   Quest’ultima ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 4 e PI 3 e si è rivolta all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha osservato che a suo avviso gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia; ha altresì ribadito che non vi è alcuna connessione con il padre, che dovrebbe assumersi gli oneri dei figli.

Considerato

in diritto

                                   1.   Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione (art. 48 LTut).

La decisione contestata è stata spedita il 24 giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011, era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.

                                   2.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. Fin. CC).

                                         L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

                                         Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]. Il Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a ricorrere.

                                   3.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali non sono spese della misura tutoria - che sono incluse nel mantenimento dei genitori ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto, seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio, le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i loro doveri d'assistenza. Se, invece, la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate ai figli né ai genitori, salvo che questi o i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile. L'autorità ha constatato che nel caso concreto una procedura era stata avviata da un comportamento reprensibile dei genitori. Così, anche in assenza di una misura in favore dei figli, i costi peritali andavano accollati ai figli e per essi ai genitori.

                                         Ciò posto, secondo l'Autorità di vigilanza, siccome la madre aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria già davanti alla Commissione tutoria, la sua parte – di un mezzo – era a carico dello Stato. Diverso invece il caso del padre che non aveva formulato analoga richiesta, sicché la parte di un mezzo, a suo carico, siccome indigente, andava accollata al Comune di C__________, in quanto Comune di domicilio; ciò in virtù degli art. 17 e 19 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele come pure dell'art. 3 cpv. 3 del relativo regolamento.

                                   4.   Il Comune reclamante anzitutto afferma di non criticare il modo di operare della Commissione tutoria. Egli sostiene che PI 4 non ha mai vissuto a C__________ giacché a mente sua sarebbe “fantasioso” che il Comune di domicilio non sia chiamato a pagare un onere di una sua cittadina (PI 3, essendo al beneficio dell’assistenza giudiziaria), ma gli sia addebitato un onere che dovrebbe assumere una persona senza rapporti con il Comune stesso (PI 4). Egli soggiunge che non esiste una base legale per accollare i costi della perizia al Comune, le spese peritali essendo definite tra le spese di mantenimento devono essere poste a carico dei genitori o di chi provvede al loro sostentamento ovvero l'assistenza sociale. Il Comune di C__________ chiede dunque di annullare la fattura inerente ai costi della perizia psichiatrica.

                                   5.   Come detto sopra (cons. 1), questo giudice è competente ad evadere i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale. Nella misura in cui la fattispecie si è conclusa con l'emanazione di una misura di protezione a favore di minori, la competenza è chiaramente data anche se litigioso è unicamente l'addebito e la ripartizione delle spese procedurali.

                                   6.   Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione dei figli va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati ai figli, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti dei figli (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).

                                         Se la procedura a protezione dei figli si conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate ai figli né ai genitori, fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

                                         Ora, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, dansosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3), una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).

                                   7.   Dagli accertamenti svolti dalla scrivente Camera è emerso che solo la madre era al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. lettera USSI del 28 marzo 2013). Il padre invece è ignoto agli uffici preposti alla loro erogazione e anzi ha avuto sia per il 2010 sia per il 2011 un reddito da attività dipendente.

                                   8.   In concreto, PI 3, ha ottenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria, sicché le argomentazioni del reclamante inerenti alla parte dei costi da accollare a quest'ultima cadono nel vuoto.

                                         La procedura aperta dalla Commissione tutoria si è conclusa con la revoca della misura a protezione dei figli presa in precedenza; di principio non sarebbe possibile attribuire costi a loro o ai genitori.

                                         Tuttavia - come accertato dall'allora Autorità di vigilanza - la procedura era giustificata da comportamenti reprensibili della madre, sicché tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a carico dei genitori.

La scrivente Camera evidenzia che trattandosi di costi procedurali essi potrebbero essere posti anche interamente a carico di uno soltanto dei genitori, se giustificato dalle circostanze.

Si rileva che gli scritti dell’autorità di primo grado nulla accennano al riguardo.

                                         Il padre invece non ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria; del resto avendo un reddito ed essendogli state addebitate delle imposte, è dubbio che egli l’avrebbe ottenuto.

                                         Ad ogni modo prima di imputare i costi al Comune di domicilio, l’autorità di prime cure avrebbe dovuto accertare la situazione finanziaria del padre ed eventualmente addebitargli direttamente una parte di costi, riservata la possibilità di ritenere che la causa della procedura di protezione fosse ascrivibile soltanto alla madre.

                                         Di conseguenza la decisione del 14 marzo 2011 deve essere annullata.

                                         Gli atti vanno ritornati all’Autorità di protezione di __________, che dovrà valutare nuovamente la fattispecie sulla base di queste considerazioni (in particolare le condizioni economiche del padre e l’eventuale integrale responsabilità della madre).

Ritenuto che i genitori non sono stati coinvolti nella presente procedura, l’autorità di primo grado dovrà statuire nuovamente con debito coinvolgimento dei genitori, ciò che evita altresì di privarli di un grado giurisdizionale.

                                         Difatti il padre non potrebbe vedersi addebitare dei costi senza esserne prima stato messo al corrente (nel carteggio non figurano risoluzioni che ripartiscano i costi peritali nei confronti dei genitori).

                                         Dal canto suo la madre – che potrebbe essere tenuta al versamento dell’intera somma se il suo comportamento fosse considerato come la causa (reprensibile) della procedura a favore dei minori – avrebbe la copertura dei costi da parte dell'assistenza giudiziaria. Sarebbe tuttavia debitrice verso lo Stato, che – dandosene il caso – avrebbe diritto di recuperare la somma intera presso di lei (art. 6 LAG in relazione con l'art. 123 cpv. 2 CPC).

                                   9.   Abbondanzialmente si osserva che la critica del reclamante circa l’assenza di connessione tra il reclamante ed il padre è infondata, poiché i costi sono stati posti a carico del Comune di C__________ in quanto domicilio dei minori. Il fatto che il padre sia domiciliato in un altro Comune nulla muta alla fattispecie.

                                         In merito alle osservazioni dell’autorità di primo grado, che sostiene che il Delegato comunale nulla ha eccepito riguardo alla situazione patrimoniale della famiglia __________, si segnala che spetta all'autorità informare il cittadino – soprattutto se non patrocinato – sui propri diritti, ove appena si consideri che l'art. 7 cpv. 1 lett. a RTut (in vigore all’epoca dei fatti) prevedeva proprio l'onere per la Commissione tutoria di “assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio” (ora l'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA stabilisce che: “È inoltre competente per aiutare e assistere gli utenti nell’ambito dell’applicazione del diritto di protezione del minore e dell’adulto”). L'autorità non deve dunque attendere in modo passivo informazioni da parte del delegato comunale. Certo, quest'ultimo è membro dell'autorità di protezione (art. 7 cpv. 1 LTut, ora art. 7 cpv. 1 LPMA), cui spettano compiti specifici (art. 11 Ltut, ora art. 11 LPMA), ma non può essergli addebitata la mancata informazione inerente all'assistenza giudiziaria.

                                         Ciò vale a maggior ragione ove si pensi che i Delegati non sono presenti a tutte le udienze e quindi non possono partecipare sempre attivamente alle stesse, di conseguenza non sono nemmeno a conoscenza di tutto il contenuto delle discussioni, dato che non tutti i dettagli sono inseriti nel verbale, come potrebbe essere il caso del tema dell’assistenza giudiziaria.

                                         Rispettivamente - se solitamente il Comune di domicilio è a conoscenza quantomeno a grandi linee delle condizioni finanziarie dei suoi cittadini, attraverso il prelevamento o l’assenza di imposte a loro carico - il Delegato del Comune di C__________ non poteva essere a conoscenza della situazione economica di una persona che non vi è domiciliata, come è il caso di PI 4 nella fattispecie concreta (abitante allora a B__________).

                                         Così, decisa a fare sentire PI 1 e PI 2 da uno specialista, la la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui genitori e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo. Ciò posto, in concreto, il comportamento della Commissione tutoria non è stato ineccepibile.

                                         Quanto alla tesi circa l’assunzione dei costi in oggetto da parte dell’assicurazione malattia, quest’ultima ha già rifiutato l’assunzione degli stessi in altri casi di minori nelle medesime condizioni del caso di specie, ciò che è già stato indicato al reclamante nello scritto 14 marzo 2011 inviatogli dalla Commissione tutoria.

                                10.   Ne discende che il reclamo va accolto – anche se per motivi diversi da quelli in esso addotti – e la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria va annullata.

                                         L’autorità di primo grado provvederà a statuire nuovamente sui costi della perizia con debito coinvolgimento dei genitori, come indicato sopra (consid. 8).

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm). Munita di autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LTut, ora art. 16 e 17 LPMA), la Commissione tutoria regionale, ora Autorità regionale di protezione, va tenuta così a rifondere al reclamante un'equa indennità per ripetibili (cfr. RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3).

                                12.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 1950.–), il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Il reclamo è accolto; di conseguenza:

1.1.    la decisione 14 marzo 2011 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ è annullata;

1.2.    l’autorità di primo grado procederà come indicato nei considerandi.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia              fr. 200.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà al reclamante fr. 250.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– –  

                                         Comunicazione:

                                         –

                                         –

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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