Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.06.2013 9.2013.160

13 juin 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·904 mots·~5 min·2

Résumé

Approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale, diritto di essere sentito, diritto all'ottenimento di una decisione motivata

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.160

Lugano 13 giugno 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n.7 LOG

assistito dalla segretaria

  Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l'approvazione del rendiconto finanziario e rapporto morale 2011 relativo alla curatela a favore di PI 1

giudicando sul reclamo del 29 maggio 2013 presentato dal curatore RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

e in diritto:

                                         che la signora PI 1 è sottoposta a curatela volontaria conformemente all'art. 394 vCC;

                                         che il curatore RE 1 ha sottoposto per approvazione all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2011;

                                         che il curatore chiedeva in particolare che gli fosse riconosciuta la mercede e il rimborso spese pari a complessivi fr. 3'980.80;

                                         che, con decisione 17 maggio 2013 (ris. n. 163) l'Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale;

                                         che, nella medesima decisione, l'Autorità di protezione ha approvato solo parzialmente la domanda d'indennità e il rimborso spese fatti valere dal curatore, riconoscendo una mercede di fr. 2'280.– e le spese di fr. 210.– ponendole a carico del Comune di domicilio, trattandosi di una pupilla indigente;

                                         che con reclamo 29 maggio 2013, il curatore RE 1 si aggrava avverso detta decisione, sostenendo che la decurtazione della mercede e delle spese di circa il 30% non sarebbe in alcun modo motivata;

                                         che il reclamante chiede di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata;

                                         che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

                                         che quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];

                                         che dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 LPamm il quale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 LPamm n. 1);

                                         che per giurisprudenza, all'obbligo di motivazione non vengono poste esigenze troppo severe, l'autorità essendo tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte ad influire in qualche modo sul giudizio di merito;

                                         che la garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e, dall'altro, all'autorità di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa);

                                         che, nel caso concreto, l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese d'indennità e rimborso spese fatte valere dal curatore;

                                         che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons. 2; sentenza ICCA del 12 dicembre 2008, inc. 11.2008.122, cons. 6);

                                         che di conseguenza, in accoglimento del gravame, occorre annullare la risoluzione avversata e rinviare gli atti alla prima istanza, affinché motivi adeguatamente la propria decisione;

                                         che, data la situazione di specie, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                                                       1.      Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.           La decisione del 17 maggio 2013 (ris. n. 163) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

1.2.           Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità per nuova decisione.

                                                                       2.      Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

                                   3.   Notificazione:

- -

                                         Comunicazione:

                                         -

Il presidente                                                         La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

9.2013.160 — Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.06.2013 9.2013.160 — Swissrulings