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Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.05.2013 9.2013.104

17 mai 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione·HTML·2,723 mots·~14 min·4

Résumé

Affidamento di una minore (i cui genitori sono stati privati dell’autorità parentale e della custodia) agli zii domiciliati negli USA; autorizzazione al trasferimento, consenso dell’autorità di protezione agli atti del tutore; vecchio e nuovo diritto

Texte intégral

Incarto n. 9.2013.104

Lugano 17 maggio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

  Hutter Gerosa

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,   e a   CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda l’affidamento della figlia PI 1, ai coniugi K__________ e B__________ T__________, domiciliati a B__________, Stati Uniti

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 gennaio/14 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

viste le osservazioni 11 aprile 2013 di CO 2;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

                                  A.   Dalla relazione tra RE 1 e CO 2 il __________ 2000 è nata PI 1.

                                  B.   Nel 2004, RE 1 – sulla scorta dei rapporti peritali – è stata privata della custodia della figlia, che è stata collocata a Casa __________.

                                  C.   Nel 2008, RE 1 è pure stata privata dell’autorità parentale sulla figlia, come era già avvenuto con altri due figli avuti da una precedente relazione. Una richiesta del padre, di ottenere l’affidamento della bambina, è stata negata con decisione 2 febbraio/1. aprile 2009 dell’allora Commissione tutoria di __________. Ad PI 1 è pertanto stato affidato un tutore, ai sensi dell’art. 368 CC, nella persona di TU 1.

                                  D.   Con istanza del 24 gennaio 2011, i coniugi T__________ , zii paterni della minore -la signora è sorella del padre-, domiciliati a B__________, USA, hanno chiesto l’affidamento di PI 1 assumendosi la responsabilità della sua cura ed educazione.

                                  E.   A seguito dell’istanza è stata avviata una lunga indagine. La stessa ha comportato il coinvolgimento dei Servizi sociali internazionali di Ginevra, allo scopo di far esperire ai Servizi sociali statunitensi un rapporto sull’idoneità all’affidamento dei signori T__________.

                                         È inoltre stata svolta un’indagine sui genitori di PI 1 presso l’Ufficio famiglie e minori; mentre è stato affidato al lic. psic. L__________ il compito di:

-      “Determinare se il trasferimento in Florida fosse nell’interesse di PI 1, compatibile ed auspicabile per il suo bene.

-      Se ciò non fosse il caso quale soluzione alternativa più adeguata potesse essere suggerita;

-      Determinare come PI 1 fosse organizzata ed inserita nel suo attuale contesto socio-ambientale e relazionale e quali sono le aspettative ed i suoi desideri per il futuro.” 

                                         L’istruttoria è stata completata con le audizioni dei genitori e di PI 1.

                                  F.   Con decisione 4 gennaio/14 febbraio 2013 l’CO 1 ha accolto l’istanza dei signori T__________ .

                                         Così facendo, essa ha autorizzato il trasferimento della minore in Florida, con collocamento presso la famiglia menzionata. L’autorità ha altresì confermato nel suo ruolo di curatore/tutore TU 1 “con il compito di continuare a rappresentare la minore dando la necessaria delega ai genitori affilianti tenendo i contatti e le relazioni utili, anche con il servizio sociale internazionale, favorendo pure le relazioni personali con la madre, per poi verificare il condiviso e profittevole inserimento e adattamento della minore nella nuova realtà statunitense così da farne idoneo rapporto all’ARP nel giro di 6/9 mesi dalla decisione per l’adozione di ogni altra opportuna misura.”

                                         Nella medesima decisione, al punto 4. l’autorità ha stabilito che: “la custodia parentale di diritto permane all’Autorità regionale di protezione mentre la custodia parentale di fatto è trasferita ai coniugi T__________, Florida dove viene collocata e andrà a vivere la minore PI 1 e ciò in attesa di poter verificare l’effettiva buona riuscita del trasferimento.”

                                         Alla decisione, con rettifica del 21 febbraio 2013, è stato dato effetto immediatamente esecutivo.

                                  G.   In data 18 marzo 2013 RE 1 ha interposto reclamo contro la predetta decisione. Essa ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al proprio gravame, come pure l'ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

                                  H.   CO 2 ha formulato osservazioni 29 marzo (concernente l’effetto sospensivo) e 11 aprile 2013 (sul merito del gravame), chiedendone la reiezione.

                                    I.   Con decisione 4 aprile 2013 lo scrivente presidente della Camera di protezione ha accordato effetto sospensivo al gravame.

Considerato

in diritto

                                   1.   Il reclamo, tempestivo e inoltrato da persona legittimata a ricorrere, può essere esaminato nel merito dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti i minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

a.   Prima di entrare nel merito, occorre verificare se siano adempiuti i presupposti per un trasferimento della minore, segnatamente se l’Autorità regionale di protezione __________ fosse competente a deciderlo.

b.  Al minorenne che non è sotto autorità parentale viene nominato un tutore; competente per la nomina è l’Autorità di protezione dei minori (art. 327a CC).

      Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori (art. 327c cpv. 1 CC).

      Il diritto di custodia, cioè il diritto di scegliere il luogo di residenza del figlio, è una componente dell’autorità parentale e, per effetto della norma appena citata, pure una componente della tutela.

      Il tutore nominato [omissis] per supplire la carenza d’autorità parentale, decide liberamente del luogo e dei modi di presa a carico del bambino, il concorso delle autorità di tutela non essendo previsto dalla legge (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra 2009, pag. 476 n. 805)

      Secondo l'art. 421 n. 14 vCC, tuttavia, il tutore necessitava del consenso dell’autorità, quando il cambiamento del luogo di presa a carico del pupillo, coincideva con un cambiamento di domicilio.

      Il nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, applicabile ai minori per il rinvio di cui all’art. 327c cpv. 2 CC, non prevede più la necessità di tale consenso (art. 416 CC; CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, art 416 CC n. 3). Tuttavia, in base all’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

      L’art. 417 CC completa la lista delle autorizzazioni prevista all’art. 416 CC. In singoli casi, a seconda della situazione si giustifica di sottoporre all’autorizzazione dell’autorità di protezione talune decisioni. Vi sono “motivi gravi” unicamente quando, considerata l’importanza o l’alto rischio legato ad una determinata operazione, la decisione del solo tutore metterebbe seriamente in pericolo gli interessi e il bene del pupillo (OFK-ZGB-Fassbind, art. 417 N. 1, in BSK Erw.Schutz- U. Vogel, n. 40 ad art. 417 CC). Può pertanto apparire giustificato l’intervento dell’autorità di protezione nel caso di una situazione contesa, per rappresentare al meglio gli interessi del pupillo o per un ulteriore controllo in una decisione concernente un affare complesso. Può inoltre trattarsi di atti del tutore che necessitavano di autorizzazione secondo il vecchio diritto [omissis] (ibidem).

c.   Nel caso che ci occupa, appare chiaro che per la decisione in questione era ed è importante il coinvolgimento dell’Autorità di protezione, che è per altro avvenuto in modo “naturale” essendosi rese necessarie indagini attraverso i servizi internazionali e oltre oceano. Il fatto che l’Autorità di protezione si sia assunta la responsabilità della decisione appare pertanto di primo acchito condivisibile. Tuttavia non occorre disquisire oltre su questo argomento, nella misura in cui le posizioni delle parti, nella fattispecie in esame, sono per altro contrapposte.

      Infatti, la mamma RE 1 si oppone alla partenza, mentre il papà CO 2 è favorevole, così come il tutore (osservazioni 12 ottobre 2012 tutore/CTR).

      Perciò, quand’anche il tutore avesse deciso il trasferimento di PI 1 senza il concorso dell’Autorità di protezione – ciò che, secondo le disposizioni di cui sopra, e il vigente nuovo diritto, forse sarebbe stato legittimato a fare – la sua decisione sarebbe stata avallata solo da una delle due parti, cioè dal padre, rendendo necessaria comunque la decisione dell’Autorità di protezione, in virtù dell’art. 419 CC.

      Dal profilo formale nulla osta quindi all’esame della fattispecie da parte dello scrivente giudice.

                                   2.   La reclamante sostiene che nella valutazione del lic. psic. L__________ non si giunge ad una conclusione chiara ed univoca. Secondo l'opponente, il perito non ha fornito motivi fondati per giustificare un esito diverso da quello ipotizzato dalla dr.ssa La__________, che avrebbe seguito la minore molto più a lungo nel tempo del perito L__________. PI 1 stessa avrebbe affermato più volte di non volersi trasferire in Florida.

                                         È pur vero che dalla valutazione della dr.ssa La__________ traspare che la medesima ha ritenuto prematura la trasferta in Florida di PI 1. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, nella perizia del lic. psic. L__________ vengono spiegati in modo molto dettagliato i motivi per cui la partenza viene considerata come l’unica possibilità concreta. Da un lato – secondo il perito – le persone di riferimento per PI 1 già considerano la minore come “dimessa”, dall’altro, il legame relazionale affettivo che unisce PI 1 ai famigliari di parte paterna, residenti in Florida, è consolidato ed è vivo fin dalla sua nascita, ciò che le ha permesso di costruire relazioni qualitativamente forti (rapporto peritale del 21 settembre 2012 pagg. 8-9). A mente del perito, non vi sono alternative valide confrontabili per la giovane (pag. 11). Una condizione di fragilità, di debolezza della struttura famigliare che deve sostenere la giovane nel momento dei cambiamenti adolescenziali, comporta, secondo il lic. psic. L__________, un significativo rischio di evoluzione patologica (pag. 11). Il perito ha provato ad abbozzare altre ipotesi di sistemazione ma nessuna è a suo modo di vedere praticabile (pag. 12). Al contrario, la soluzione dell’affidamento alla zia è da lui considerata come particolarmente indicata. Egli ha avuto due colloqui con K__________ T__________ mediante video conferenza (pag. 9), e altre valutazioni positive gli sono giunte sia dalla perizia dei servizi sociali americani (cfr. rapporto sociale della Florida H__________, del 27 giugno 2011), sia dall’assistente sociale dell’Ufficio famiglie e minori e dal tutore, che hanno potuto conoscere personalmente K__________ T__________ e suo marito (perizia pag. 9).

                                         Si tratta di valutazioni molto approfondite, che affrontano pure in modo dettagliato anche questioni spinose, come il rapporto padre-figlia. La reclamante non indica in cosa queste valutazioni siano carenti, quali questioni andrebbero ulteriormente esaminate, ma si limita a porre l’accento sul parere della terapeuta di PI 1, senza peraltro proporre un’altra soluzione percorribile. Le sue doglianze si rivelano quindi prive di fondamento.

                                   3.   RE 1 reputa inoltre che non sia stata sufficientemente approfondita la questione della nascita di un figlio nel nucleo famigliare degli zii. A suo modo di vedere questa questione avrebbe dovuto comportare un approfondimento peritale ulteriore da parte dei servizi sociali americani.

                                         A questo proposito occorre tuttavia specificare che, benché già da tempo consapevoli dell’arrivo di un figlio (e-mail del 5 ottobre 2011 di K__________ T__________ a TU 1 e A__________) i signori T__________ sono sempre rimasti molto fermi nel confermare il desiderio di avere PI 1 nel loro nucleo famigliare (perizia del lic. psic. L__________, pag. 11).

                                         Nel rapporto sociale americano si scrive che “K__________ e B__________ T__________ sembrano essere una coppia orientata sulla famiglia. Il loro stile di vita è tale che l’arrivo di PI 1 sarebbe organizzato bene e con cura. Sulla base delle osservazioni, colloqui, rapporti, referenze e documenti legali, K__________ e B__________ T__________ si presentano come due persone resistenti, emotivamente stabili e ben coscienti di ciò che un genitore deve dare e trasmettere ad un bambino.” (rapporto 27 giugno 2011 pag. 5).

                                         A motivo di quanto sopra, ritenuto inoltre che la custodia di diritto su PI 1 permane presso l’Autorità di protezione, che pure il tutore resta in carica e ha il compito di sorvegliare la situazione e di mantenere i contatti con i Servizi sociali americani, non appare necessario procedere con un ulteriore approfondimento della situazione. La decisione non ha carattere definitivo, l’inserimento di PI 1 dovrà essere nuovamente verificato. Il tentativo della reclamante di sovvertire la decisione è vano pure su questo punto.

                                   4.   RE 1 afferma poi che PI 1 non ha mai espresso il desiderio di partire.

                                         La perizia del lic. psic. L__________ affronta questo tema senza remore, fornendo una spiegazione chiara. Intravvede le comprensibili paure legate ad una scelta di questo tipo, ma evidenzia pure gli aspetti positivi dell’affidamento alla zia in un contesto di stabilità e adeguatezza, supportato dal desiderio e dall’investimento affettivo (pag. 16). Con tutti questi elementi il reclamo non si confronta. Esso inoltre non considera il fatto che, la decisione non spetta alla minore. Essendo stata opportunamente sentita, essa ha affermato di volersi rimettere alla decisione dell’autorità di protezione. PI 1 ha in particolare pure soggiunto di essere sicura che l'autorità di protezione ”saprà prendere la decisione giusta per lei.” (verbale d’udienza del 5 novembre 2012) Non si tratta comunque di una decisione a carattere irreversibile.

                                         Visto quanto sopra le censure devono essere nuovamente respinte.

                                   5.   Il gravame critica, per finire, la decisione nella misura in cui non propone un assetto di relazioni personali con la madre.

                                         È purtroppo triste constatare come nemmeno la madre ne propone uno, limitandosi ad affrontare il tema dei costi di trasferta “che dovranno essere accollati alla famiglia affidataria visto che la stessa dispone dei mezzi finanziari per assumerseli” (reclamo lett. L pag. 6). A questo proposito occorre ribadire il principio secondo cui i costi di trasferta sono di regola a carico dell’avente diritto alle relazioni personali, senza che ciò giustifichi una riduzione dei contributi di mantenimento (BSK-ZGB I, I. Schwenzer, n. 20 ad art. 273 CC).

                                         Sempre a proposito di relazioni personali occorre comunque evidenziare che, tra i compiti del tutore, vi è pure quello di favorire le relazioni personali con la madre (dispositivo della decisione, punto 3). Non spetta all’autorità di protezione disciplinare l’assetto delle relazioni personali, bensì al tutore medesimo, sempre in virtù dell’art. 327c cpv. 1 CC.

                                         Non si giustifica di approfondire la tematica in questa sede, ferma restante la possibilità della reclamante di inoltrare le proprie richieste specifiche direttamente al tutore. Pure su questo punto il reclamo si avvera privo di fondamento.

                                   6.   L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

                                         Occorre che l’istante sia indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).

                                         In concreto si può ritenere che la reclamante sia indigente. Trattandosi inoltre di una modifica importante della situazione personale sia di RE 1 che della figlia, non si può dire che il gravame fosse privo di possibilità di successo, nel senso che una persona agiata avrebbe rinunciato a ricorrere per i costi che la procedura avrebbe potuto comportare. Di conseguenza l’istanza può essere accolta.

                                   7.   Visto quanto sopra, il reclamo è respinto. Non si prelevano tasse né spese di giustizia, non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   L’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

                                   3.   Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione:

-

-

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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