Incarto n. 9.2013.103
Lugano 27 giugno 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la mancata istituzione di una curatela nei suoi confronti
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. In data 6 luglio 2012 RE 1, considerati i suoi problemi di salute, inoltrava all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) un’istanza per l’istituzione di una curatela amministrativa nei suoi confronti.
B. L’istante è stato sentito dal membro permanente della Commissione tutoria in data 17 luglio 2012. All’incontro era presente anche lo psicologo di Antenna Icaro che segue RE 1.
C. Dal verbale dell’incontro risulta che l’interessato ha subìto una paresi nel 2011. Viene seguito dallo psicologo di Antenna Icaro.
D. Il 10 dicembre 2012 RE 1 ha trasmesso alla Commissione tutoria uno scritto in cui precisava di aver trovato una persona disponibile a divenire sua curatrice.
E. In una mail del 28 gennaio 2013, trasmessa all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – lo psicologo di Antenna Icaro descrive la situazione personale di RE 1 come stabile da un punto di vista della tossicomania, compensata farmacologicamente. Segnala invece affezioni di ordine somatico con situazioni di ansia altalenante attribuita a preoccupazioni derivanti dalla gestione amministrativa e conclude con la necessità di dare un sostegno pratico all’interessato.
F. Con decisione datata 30 gennaio 2013, spedita il 14 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 6 luglio 2012 di RE 1 ritenendo che, nella fattispecie, l’istituzione di una misura sia sproporzionata.
G. In data 12 marzo 2013 RE 1 ha interposto reclamo contro questa decisione, specificando di essere sì seguito da Antenna Icaro, ma per l’aspetto psicologico, per cui non vorrebbe che le questioni amministrative interferissero con questo sostegno. Ribadisce la sua difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative e ritiene che un curatore lo aiuterebbe a trovare una forma di organizzazione e rendersi indipendente per le questioni amministrative.
H. Nelle proprie osservazioni del 2 aprile 2013 l'Autorità di protezione sostiene che RE 1 sia sufficientemente assistito e sostenuto da Antenna Icaro e dallo sportello Laps del Comune di domicilio e che un’eventuale misura risulterebbe superflua, limitando la sua autodeterminazione.
Considerato
in diritto
1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2. Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2). Le dipendenze da alcool, droghe (tossicomania) e medicamenti fanno parte delle turbe psichiche ai sensi di detta norma (Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, n. 31 pag. 108; Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, pag. 6434).
3. L’art. 393 CC prevede che se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un’amministrazione di sostegno (cpv. 1). L’amministrazione di sostegno non limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato (cpv. 2). È la forma di curatela – denominata nella versione francese “curatelle d’accompagnement” e in quella tedesca “Begleitbeistandschaft” – che meno limita l'autonomia dell'interessato, visto che non ne restringe l'esercizio dei diritti civili né la libertà di agire, al curatore non essendo attribuito alcun potere di rappresentanza legale (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 393 CC n. 5; Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, pag. 6434). L'istituzione di questa misura – e meglio di una curatela di sostegno (secondo la più appropriata denominazione dei testi francese e tedesco) – necessita dell'adempimento delle condizioni per l'istituzione di una curatela ai sensi dell'art. 390 CC, ma non della rappresentanza per rapporto ai terzi; è inoltre subordinata al consenso dell'interessato (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 393 CC n. 6-7).
Secondo l'art. 390 cpv. 2 CC, l'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati. La misura è in altri termini sussidiaria al sostegno fornito dai privati – congiunti e terzi (locatore, altri locatari dell'immobile, funzionari di un servizio pubblico, ecc.) – che sono vicini all'interessato; a questi ultimi non può tuttavia essere richiesto quanto è loro impossibile garantire (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 390 CC n. 27).
4. L’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 del 6 luglio 2012 poiché una misura di protezione nei suoi confronti risultava, a suo dire, sproporzionata e lesiva del principio di autodeterminazione, considerato come nella fattispecie ci fosse già un aiuto da parte dello psicologo di Antenna Icaro per le questioni amministrative e la consulenza dello sportello Laps.
Il reclamante si aggrava avverso detta decisione e sottolinea come il sostegno impartito da Antenna Icaro sia di natura psicologica. Evidenzia poi le sue difficoltà di fronte a talune pratiche amministrative.
5. Si tratta ora di verificare se nella fattispecie sussistano o meno le condizioni per l'adozione di una misura di protezione e, in caso affermativo, quale sia la misura più idonea.
5.1. Dagli atti emerge che RE 1 è tossicodipendente. La sua situazione appare stabile: la dipendenza dalla droga è controllata con una compensazione farmacologica. È una persona collaborativa e costruttiva, ma che ha bisogno di un aiuto per la gestione delle sue pratiche amministrative, in particolare per garantire la regolarità dei pagamenti e l’organizzazione delle pratiche mediche (cfr. verbale audizione 17 luglio 2012). Traspare in particolare dagli atti una certa preoccupazione per il potenziale ansiogeno di RE 1 – determinato da un’insicurezza nell’essere pienamente indipendente – atta a “minare la sua attuale stabilità” (cfr. e-mail 28.01.13 dello psicologo A.__________ /ARP). Siamo pertanto senz'altro in presenza di una turba psichica (tossicomania) – alla quale si aggiunge un'insicurezza di fondo per timori nella gestione finanziaria – costituente la preliminare condizione dell'adozione di una misura di protezione.
Con riferimento all’art. 390 cpv. 2 CC, è pur vero che al momento RE 1 è seguito da Antenna Icaro.
Lo psicologo di detta Antenna Icaro evidenzia tuttavia i limiti dell'intervento di questo servizio e raccomanda di dare a RE 1 un sostegno amministrativo specifico, che lo responsabilizzi e lo aiuti a rendersi a poco a poco più autonomo; aspetto, quest'ultimo, che l'Antenna e la rete attuale non riescono a soddisfare.
L'interessato medesimo segnala del resto nel suo gravame che il sostegno dell'Antenna è soprattutto centrato sull’aspetto psicologico. Certo, l'Antenna può offrire anche “una consulenza per il disbrigo delle pratiche amministrative e nella ricerca di soluzioni a problemi finanziari” [cfr. Sito del Cantone, http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=84&attivita=296)]. Ma il sostegno di cui abbisogna RE 1 va tuttavia oltre la semplice consulenza. Come rettamente indicato dallo psicologo dell’Antenna, in questo caso è opportuno designare una persona che segua specificatamente l’interessato sugli aspetti finanziari e che lo aiuti – con un adeguato sostegno – ad acquisire la necessaria autonomia e indipendenza nel futuro.
Tantomeno un simile sostegno può essere garantito dallo sportello Laps evocato dall'Autorità di protezione. Detti sportelli rientrano infatti nella rete messa in atto dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) (RL 6.4.1.2) ed hanno il compito di: informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge; compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa; determinare l'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale; trasmettere la richiesta all'organo competente per la decisione (art. 18 RLaps: RL 6.4.1.2.1).
L’Autorità di protezione ha di conseguenza torto quando argomenta che i servizi e i sostegni in atto nei confronti di RE 1 siano in casu sufficienti.
Sussistono pertanto le condizioni per l'adozione di una misura di protezione.
5.2. Per quanto attiene al genere di misura da adottare nei confronti di RE 1, tenuto conto della richiesta dell’interessato e di quanto riferito dallo psicologo di Antenna Icaro, nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che impongono di adottare la misura meno incisiva e più efficace, sono date le condizioni per l’adozione di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC. Ciò soprattutto alla luce dell’esplicita richiesta dell’interessato e della natura della misura che non limita l’esercizio dei diritti civili.
Il reclamo del 12 marzo 2013 di RE 1 va pertanto accolto. Di conseguenza egli va posto a beneficio di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC per la cura dei suoi interessi patrimoniali. L'Autorità di protezione deve quindi provvedere a nominare un curatore con il compito di consigliare e sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio patrimonio e dei propri redditi.
6. Vista l’entità del caso si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul pia-no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di pro-tezione degli adulti possono formare oggetto di ricorso in materia ci-vile (art. 72 cpv. 2 lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valo-re.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza:
1.1. RE 1 è posto a beneficio di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC;
1.2. l'Autorità regionale di protezione __________ provvede a nominare un curatore con il compito di consigliare e sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio patrimonio e dei propri redditi.
2. Si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.