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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.09.2024 15.2024.27

5 septembre 2024·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,478 mots·~12 min·1

Résumé

Caducità del sequestro per una delle pretese garantite a seguito della perenzione dell’esecuzione a convalida. Domanda di dissequestro parziale e di accertamento della nullità di una decisione di rigetto dell’opposizione

Texte intégral

Incarto n. 15.2024.27

Lugano 19 luglio 2024  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 8 marzo 2024 di

  RI 1 HR-__________ (c/o __________, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il provvedimento 23 febbraio 2024, con il quale esso ha respinto la richiesta della ricorrente di constatare la caducità del sequestro n. __________ limitatamente all’importo di fr. 51'057.20, eseguito a domanda del creditore sequestrante

PI 1, IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

ritenuto

in fatto:                   A.   Adita con reclamo presentato il 14 marzo 2019 da PI 1, con sentenza del 6 giugno 2019 (inc. 14.2019.53) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha riformato la decisione 1° marzo 2019 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. SO.2019.1075), sezione 5, ordinando alla sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE) di eseguire il sequestro di diversi valori patrimoniali appartenenti direttamente o indirettamente all’avv. RI 1 sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 (per causa di restituzione delle liquidità trasferite dal conto della PI 3 sul conto di CO 1 presso PI 4 tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2009) e di fr. 51'057.20 (per spese legali secondo il dispositivo n. 1.6.1 della sentenza __________ del 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello) oltre a interessi.

                                  B.   Dando seguito alla sentenza, il 7 giugno 2019 l’UE ha eseguito il sequestro presso le banche PI 2 e PI 3 e il 13 giugno ha emesso il relativo verbale, poi rettificato il 24 giu­gno successivo.

                                  C.   Con due distinti allegati del 21 e 24 giugno 2019, depositati rispettivamente il 24 e il 26 giugno 2019, RI 1 ha presentato opposizione al sequestro dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

                                  D.   Ricevuto il verbale di sequestro il 14 giugno 2019, il successivo 24 giugno PI 1 ha promosso contro RI 1 l’e­­secuzione n. __________ a convalida del sequestro per l’incasso di fr. 113'710.–, fr. 1'399'132.10 (ossia fr. 1'512'842.10 complessivi) e fr. 51'057.20 oltre agl’interessi di mora decorrenti da tre date diverse. Preso atto del precetto esecutivo il 5 agosto 2019, lo stesso giorno RI 1 vi ha interposto opposizione.

                                  E.   Il 18 novembre 2020 PI 1 ha presentato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza di conciliazione, chiedendo la condanna di RI 1 al pagamento a suo favore di € 2'453'997.91, € 1'226'326.63, € 365'000.– e fr. 175'000.– oltre a interessi. Fallito il tentativo di conciliazione, il 4 maggio 2021 PI 1 ha inoltrato alla stessa Pretura una petizione volta in particolare a condannare RI 1 a pagare € 2'430'044.61, oltre al controvalore di specificati titoli depositati presso le citate banche ch’ella non gli dovesse restituire, e a concedere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da lei al __________, limitatamente a fr. 113'710.– e fr. 1'399'132.10 oltre ad accessori. Siffatta azione è tuttora al vaglio del Pretore (inc. OR.2021.83).

                                  F.   Con sentenza dell’8 giugno 2021 (inc. SO.2019.3062) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha parzialmente accolto l’opposi­zione al sequestro di RI 1 limitatamente a fr. 51'057.20 oltre a interessi. Adita su reclamo di entrambe le parti, mediante decisione del 31 gennaio 2022 (inc. 14.2021.89/90) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha riformato la sentenza pretorile, respingendo l’opposizione al sequestro.

                                  G.   Il 21 giugno 2021 PI 1 ha pure inoltrato un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa limitatamente a fr. 51'057.20 oltre agl’interessi. Con sentenza del 29 settembre 2021 (SO.2021.2917) il Pretore ha accolto l’istanza.

                                  H.   Sulla scorta della domanda di continuazione dell’esecuzione presentata da PI 1 il 22 ottobre 2021, limitatamente alla pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20, il 13 maggio 2022 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento (con il n. __________a) per il 10 giugno 2022 a concorrenza di fr. 34'728.– complessivi (mentre per il saldo l’esecuzione è rimasta registrata con il n. __________ e sospesa da opposizione). In sostituzione di tale atto, il 25 maggio l’Ufficio ha emesso un nuovo avviso di pignoramento per il 16 agosto 2022 a concorrenza della somma rettificata di fr. 63'847.60 spese e interessi compresi.

                                    I.   A seguito dei ricorsi del 3 giugno e 26 agosto 2022 di RI 1 contro gli avvisi di pignoramento, con sentenza del 16 gennaio 2023 (inc. 15.2022.78) questa Camera ha constatato che l’esecu­zione n. __________a era diventata perenta il 5 agosto 2020 e ha quindi dichiarato nulli i provvedimenti impugnati. PI 1 ha ritirato l’esecuzione n. __________ il 5 luglio 2023.

                                  L.   Con sentenza dell’8 novembre 2023 (inc. 15.2023.64), la Camera ha respinto il ricorso di RI 1 contro il provvedimento 21 giu­gno 2023, con il quale l’UE aveva confermato la validità del sequestro e rifiutato di liberare i beni sequestrati. Le due domande di revisione di tale sentenza presentate da RI 1 sono state respinte con decisioni del 17 gennaio e 16 febbraio 2024.

                                  M.   L’8 febbraio 2024 RI 1 ha nuovamente chiesto all’Ufficio di accertare la caducità del sequestro “limitatamente alla somma oggetto della sentenza CEF 16 gennaio 2023 Incarto n. 15.2022.78”, ossia fr. 51'057.20, e di liberare tale importo dalle relazioni sequestrate presso le banche PI 2 e PI 3.

                                  N.   Mediante comunicazione del 23 febbraio 2024 l’UE ha respinto la predetta richiesta, richiamando la sentenza 8 novembre 2023 (inc. 15.2023.64) di questa Camera.

                                  O.   Con ricorso dell’8 marzo 2024 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, domandando a questa Camera di annullarlo o dichiararne la nullità e di constatare l’intervenuta caducità del noto sequestro con liberazione a suo favore di fr. 51'057.20 oltre ad accessori dalle relazioni bancarie sequestrate.

                                  P.   Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2024 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

                                  Q.   Con ordinanza del 3 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha assegnato a PI 1 un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni al ricorso.

                                  R.   Tramite osservazioni del 15 aprile 2024 PI 1 si è opposto al ricorso, postulandone la reiezione.

                                  S.   Il 6 maggio 2024 la ricorrente ha presentato una replica spontanea, opponendosi alle argomentazioni del resistente e ribadendo sostanzialmente le sue conclusioni ricorsuali.

                                  T.   Su nuova istanza di PI 1, il 10 maggio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro di diversi valori patrimoniali presso l’PI 2 e l’PI 3, di nuovo a garanzia della pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20 oltre ad accessori. Dando seguito al decreto pretorile, il 13 maggio 2023 l’UE ha eseguito il sequestro ed emesso il relativo verbale (n. __________). Lo stesso giorno il creditore seque­strante ha convalidato siffatto sequestro mediante l’__________.

                                  U.   Il 27 maggio 2024 RI 1 ha presentato opposizione contro il nuovo sequestro. Tale azione è tuttora pendente presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Considerando

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 27 febbraio 2024, il ricorso presentato l’8 mar­zo 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   In via preliminare, va rilevato che mediante la replica spontanea la ricorrente ha lanciato diversi improperi nei confronti del patrocinatore del resistente. Stanti i diversi richiami di cui RI 1 è stata più volte oggetto in passato in ragione del suo contegno gravemente oltraggioso e sconveniente verso l’autorità e le controparti (per esempio sentenza 15.2021.79 del 29 marzo 2022, consid. 8), l’atto in questione viene estromesso dalla procedura e ritornato alla mittente senz’altra formalità.

                                   3.   L’insorgente rimprovera anzitutto all’UE di non essersi espresso sulla sua domanda di accertare la nullità della sentenza 29 settembre 2021 di rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a fr. 51'057.20. Rileva al riguardo che con sentenza del 16 gennaio 2023, questa Camera aveva appurato la perenzione dell’esecu­zione n. __________a dal 5 agosto 2020, ovvero oltre un anno prima dell’emanazione della decisione pretorile di rigetto, sicché – a suo dire – quest’ultima è affetta da nullità assoluta e il sequestro doveva pertanto essere revocato giusta l’art. 280 n. 2 LEF. L’insor­gente reputa inoltre che l’Ufficio si sia a torto fatto scudo della decisione 8 novembre 2023 della Camera, che secondo lei depone invece a suo favore, nella misura in cui stabilisce che il termine di dieci giorni giusta l’art. 279 cpv. 1 LEF è rimasto sospeso fino all’8 giugno 2021, sicché l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata da PI 1 il 21 giugno 2021 risultava dunque tardiva.

                                         Da parte sua, il resistente premette che la pretesa fatta valere nel­la procedura di merito ammonta a complessivi fr. 2'941'939.– oltre ad accessori, mentre il sequestro è stato concesso sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 e di fr. 51'057.20 oltre a interessi. Egli è dunque del parere che gli averi posti sotto sequestro erano e continuano a essere insufficienti a coprire la pretesa oggetto di garanzia, motivo per cui il saldo integrale degli averi sequestrati deve rimanere tale, già solo al fine di garantire la pretesa oggetto della causa di merito. Per tali motivi è convinto che la decisione di rigetto non è assolutamente nulla, come stabilito dal Pretore stesso mediante successiva decisione del 27 febbraio 2024 su domanda di revisione di RI 1, prodotta insieme alle osservazioni.

                                3.1   Occorre anzitutto ricordare alla ricorrente che le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione e autorità di vigilanza) non sono competenti per dichiarare la nullità di una decisione giudiziaria, ma devono solo rifiutarne l’esecuzione se la nullità è manifesta (sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 2.1 e i rinvii, in merito a un ricorso presentato da RI 1 quale rappresentante). Nel caso in esame, la questione invero non si pone, poiché la Camera ha già accertato la perenzione dell’esecuzione n. __________a, sicché essa non può essere, e non è stata proseguita a prescindere dal rigetto dell’opposizione interposta dalla ricorrente. Su questo punto, il ricorso è senz’interesse e quindi irricevibile.

                                         Del resto, con sentenza odierna (inc. 14.2024.42) questa Camera, nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha dichiarato irricevibile il reclamo di RI 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2024 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con cui ha respinto l’istanza volta all’accertamento della nullità della sentenza di rigetto dell’opposizione del 29 settembre 2021.

                                3.2   È pacifico che nella sentenza del 16 gennaio 2023, su cui fa leva la ricorrente, la Camera ha accertato la perenzione dell’esecuzione n. __________a, volta al pagamento della sola pretesa per spese legali di fr. 51'057.20, dal 5 agosto 2020. Nella successiva decisione dell’8 novembre 2023, oltre a ribadire siffatta constatazione, la Camera ha pure appurato la perenzione dell’esecuzione __________, che verte sulla parte rimanente delle pretese fatte valere da PI 1, siccome egli non aveva presentato alcun’altra domanda di proseguimento entro il 5 agosto 2020; egli ha del resto ritirato tale esecuzione il 5 luglio 2023.

                             3.2.1   Tuttavia, in quella decisione è stato anche precisato che con l’op­posizione al sequestro di RI 1 il termine di dieci giorni previsto dall’art. 279 cpv. 1 LEF, iniziato a decorrere dalla notifica del verbale di sequestro avvenuta il 14 giugno 2019, è rimasto sospe­so durante tutta la procedura di opposizione (art. 279 cpv. 5 LEF), ovvero almeno fino all’emanazione della sentenza pretorile dell’8 giugno 2021, sicché sia l’istanza di conciliazione del 18 novembre 2020 sia la petizione del 4 maggio 2021 sono state promosse da PI 1 prima della scadenza del termine di convalida. Nello stesso termine di dieci giorni il sequestrante non si era inve­ro limitato a promuovere l’esecuzione, ma anche l’azione a convalida del sequestro, motivo per cui la perenzione della prima, avvenuta il 5 agosto 2020, non aveva precluso l’efficacia della seconda a convalidare il sequestro. Per le pretese di fr. 113'710.– e fr. 1'399'132.10 (fr. 1'512'842.10 in tutto) fatte valere con l’azione di merito, il sequestro risulta pertanto tuttora in vigore.

                             3.2.2   Tuttavia, RI 1 chiede ora di accertare non la totale decadenza del sequestro, bensì la parte che garantiva la pretesa di fr. 51'057.20 per spese legali. Orbene, con la perenzione dell’esecuzione n. __________a promossa a sua convalida, il sequestro è decaduto limitatamente a tale pretesa (art. 280 n. 2 LEF). Non porta a diversa conclusione l’obiezione del resistente secondo cui gli averi sequestrati non bastano a coprire l’intero credito fatto valere nell’azione di merito. Risulta infatti dagli atti, nonché dalle ammissioni dello stesso sequestrante in sede di osservazioni, che il credito per spese legali non è compreso tra le pretese fatte valere nella causa di merito tuttora pendente in Pretura (né lo poteva essere, siccome è già accertato in una decisione giudiziaria, quella del 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello). Ora, per convalidare il sequestro, l’azione de­ve avere quale oggetto lo stesso (o gli stessi) credito(i) di quello all’origine del sequestro (DTF 143 III 578 consid. 3.2.1, pag. 582). Il ricorso deve quindi essere accolto su questo punto, nel senso che va fatto ordine all’Ufficio di rettificare i dati del proprio sistema informatico relativi al sequestro n. __________, stralciando dall’importo garantito la posizione n. 3 di fr. 52'057.30 oltre agl’interessi del 5% dal 29 gennaio 2019.

                                3.3   Non può invece essere accolto il ricorso per quanto attiene alla domanda di liberazione a favore dell’escussa di fr. 51'057.20 oltre ad accessori dalle relazioni bancarie sequestrate. La ricorrente non ha infatti allegato, né comprovato, che il valore degli attivi sequestrati superi di oltre fr. 51'057.20 (e accessori) la somma per cui il sequestro rimane in vigore, ovvero fr. 1'512'842.10 oltre a interessi e spese. Ad ogni modo, occorre inoltre ricordare che il 10 maggio 2024 PI 1 ha ottenuto un nuovo sequestro (n. __________) a garanzia della pretesa per spese legali penali di fr. 51'057.20 oltre ad accessori e che il 13 maggio 2024 l’UE ha eseguito il sequestro dei medesimi valori patrimoniali già sequestrati in precedenza. Finché tale nuovo sequestro non sarà revocato o decaduto, non potrebbe, comunque sia, essere dato segui­to alla domanda di dissequestro.

                                   4.   Per quanto attiene agli ulteriori argomenti sollevati dalla ricorrente, ovverosia la caducità del sequestro anche per le restanti pretese fatte valere dal sequestrante, specie perché sarebbero “scollega­t[e]” dai crediti fatti valere con l’azione di merito, basti dire che so­no senz’interesse per l’esito del ricorso, diretto unicamente contro il sequestro a garanzia della pretesa di fr. 51'057.20, e in ogni ca­so sono manifestamente inammissibili, siccome si tratta di questioni già trattate nella precedente decisione dell’8 novembre 2023 (consid. 2.3), che è passata in giudicato, e nelle due decisioni di reiezione delle istanze di revisione, che RI 1 non può pertanto più rimettere in discussione. Vale altresì per la censura di pretesa violazione del principio “ne bis in idem”, anche perché PI 1 non ha fatto valere il credito di fr. 51'057.20 nell’a­zione di merito (né lo poteva fare, sopra consid. 3.2.2), e l’azione di rigetto dell’opposizione non è un’azione sostanziale cui si potrebbe applicare tale principio.

                                   5.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto nel senso indicato al consid. 3.2.2 i.f.

                                   6.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio di procedere nel senso del considerando 3.2.2.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–        ; –        .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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