Incarto n. 15.2023.64 (2a Revisione)
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo sulla seconda domanda di revisione presentata il 5 febbraio 2024 da
RI 1 c/o __________,
in merito alla sentenza emanata l’8 novembre 2023 dalla Camera (inc. 15.2023.64) sul ricorso interposto dall’istante contro il provvedimento 21 giugno 2023, con cui l’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, ha confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda del creditore sequestrante
PI 1, IT- (patrocinato dall’avv. PA 1, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con sentenza dell’8 novembre 2023 questa Camera ha respinto il ricorso 23 giugno 2023 interposto da RI 1 contro il provvedimento del 21 giugno 2023, con cui la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) aveva confermato la validità del sequestro n. __________ eseguito a domanda di PI 1;
che una prima domanda di revisione formulata dall’escussa il 23 novembre 2023 è stata respinta da questa Camera con sentenza del 17 gennaio 2024;
che mediante la domanda in esame RI 1 chiede la revisione della decisione sulla sua prima domanda di revisione, nel senso di accogliere il suo ricorso, annullando il provvedimento dell’Ufficio o dichiarandone la nullità e constatando l’intervenuta decadenza del sequestro;
che la domanda di revisione di una sentenza si propone entro dieci giorni dalla notifica all’autorità di vigilanza che ha giudicato (art. 28 cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che avendo l’istante ricevuto la sentenza in questione il 24 gennaio 2024, la nuova domanda di revisione presentata l’ultimo giorno del termine il 5 febbraio 2024 s’avvera in linea di principio ricevibile;
che secondo l’art. 26 LPR, contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (lett. a), se una parte afferma e prova fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (lett. b) oppure se una parte non è stata sentita (lett. c);
che chi sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso e dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto (sentenza della CEF 15.2005.128 del 14 febbraio 2006, consid. 5.1 e riferimento citato);
che nel caso in esame l’istante chiede la revisione dei considerandi n. 3.2 e 3.2.2 della decisione di revisione, e di conseguenza la revisione del considerando n. 2.3 della sentenza dell’8 novembre 2023, nel senso della constatazione della caducità del sequestro e del dissequestro dei conti a lei intestati presso __________ e __________;
che l’insorgente sostiene che questa Camera, per inavvertenza, ha omesso di verificare la data di partenza del termine per interporre opposizione al sequestro (giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF), che non era quello della notificazione del verbale di sequestro come per errore e inavvertenza ritenuto, bensì quello della conoscenza del sequestro, verificatasi a suo dire il giorno in cui ha ricevuto lo scritto 7 giugno 2019 dell’__________, ovvero l’11 gennaio 2019;
che per RI 1 l’opposizione da lei presentata il 24 giugno 2019 era pertanto tardiva, sicché PI 1 ha avviato tar-divamente l’azione di merito, solo l’11 novembre 2020, giusta l’art. 278 cpv. 1 LEF, mentre la Camera ha già accertato che l’esecuzione a convalida è perenta, di modo che il sequestro è da ritenere decaduto in virtù dell’art. 280 n. 1 e 2 LEF;
che l’istante omette di considerare che sia l’allegazione relativa alla conoscenza del sequestro, sia gli allegati da lei prodotti con la seconda istanza a sostegno della sua nuova tesi non erano noti alla Camera al momento di statuire, l’8 novembre 2023, sul suo ricorso, sicché non le si può rimproverare di non aver considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti “che risultano dagli atti” (art. 26 lett. a LPR);
che la circostanza nuova allegata dall’istante non può nemmeno essere reputata costituire un fatto che determina la nullità dell’esecuzione o del provvedimento secondo l’art. 26 lett. b LPR, poiché non sono in gioco prescrizioni emanate nell’interesse pubblico (ma solo in quello delle parti alla procedura di sequestro) né interessi di terzi che non sono parte del procedimento nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF;
che la nuova tesi di RI 1 è del resto manifestamente abusiva se non temeraria, poiché aveva sostenuto l’ammissibilità della sua opposizione al sequestro in prima come in seconda istanza (v. sentenza della CEF 14.2021.89/90 del 31 gennaio 2022) e l’ha ancora ribadita esplicitamente nella prima istanza di revisione (ad 1.1, pagg. 3 e 4), prima di tornare sui suoi passi in modo inopinato e strumentale alla luce della decisione sulla prima istanza di revisione;
che contraddittorio, il suo modo di agire non meriterebbe alcuna protezione (art. 2 cpv. 2 CC);
che sia come sia i documenti da lei prodotti non provano che la lettera dell’EFG sia venuta a suo conoscenza già l’11 gennaio 2019, siccome non ha prodotto il tracciamento della raccomandata, peraltro indirizzata non a lei bensì in copia per conoscenza all’avv. __________, che non risulta essere il suo rappresentante nella procedura di sequestro (ad ogni modo l’opposizione al sequestro l’ha presentata lei personalmente);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR), quand’anche il ricorso sia al limite del temerario secondo l’art. 20a cpv. 2 n. 2, secondo periodo LEF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è respinta.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.