Incarto n. 15.2020.81
Lugano 27 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 agosto 2020 di
RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il collocamento dei beni sequestrati presso terzi deciso per il 26 agosto 2020 nelle procedure n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente dalla
PI 1 (patrocinata dalla PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della PI 1, con decreti di sequestro del 13 e del 22 luglio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 1, a concorrenza rispettivamente di fr. 7'051'947.51 e fr. 6'804'515.78 oltre agli accessori, il sequestro di “tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio, senza che la presente sia esaustiva, opere d’arte, gioielli, suppellettili e qualsiasi altro bene mobile pignorabile, alcuno escluso”, di spettanza del debitore presenti presso la sua abitazione di __________, oltre a immobili, veicoli, conti bancari e azioni.
B. Il 14 e il 22 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i sequestri. Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per essere depositato presso l’UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è stato lasciato in sua custodia “sotto sua responsabilità a norma di legge”.
C. RI 1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. __________ e __________ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri.
D. A domanda della procedente, l’UE ha predisposto il collocamento presso i magazzini della __________ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l’abitazione del debitore e ha informato quest’ultimo che il prelievo avrebbe avuto luogo il 26 agosto 2020 alle ore 08:30.
E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione, già in via supercautelare e cautelare.
F. Con ordinanza del 27 agosto 2020, il presidente della Camera ha concesso provvisoriamente effetto sospensivo al ricorso nel senso che ha fatto ordine all’UE di sospendere ogni misura volta al prelievo dall’abitazione del ricorrente a __________ dei beni sequestrati ancora presenti, e ciò fino a nuova decisione della Camera. Ha d’altronde assegnato un termine di dieci giorni alla PI 1 e all’UE per presentare osservazioni sul ricorso (sia sulla domanda di effetto sospensivo che sul merito).
G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro la decisione dell’UE di lasciare nella disponibilità del debitore alcuni dei beni sequestrati dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l’art. 277 LEF. La causa è tuttora pendente presso questa Camera (inc. 15.2020.93).
H. Con osservazioni del 7 settembre 2020 al primo ricorso la PI 1 ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo e nel merito ha concluso, in via principale, alla reiezione del ricorso, e in via subordinata all’imposizione al debitore di una garanzia di fr. 100'000.– giusta l’art. 277 LEF. Nelle sue del 2 settembre 2020, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
I. In replica spontanea del 15 settembre 2020 RI 1 ha confermato le proprie conclusioni e si è opposto a quelle della procedente, la quale le ha ribadite con duplica spontanea del 28 settembre 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – lo stesso giorno (il 25 agosto 2020) in cui l’UE ha comunicato telefonicamente al ricorrente la decisione impugnata (allegazione rimasta incontestata), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
1.1 Nelle sue osservazioni al ricorso, la PI 1 contesta invero la tempestività del ricorso, allegando che l’UE avrebbe preannunciato il prelievo dei beni sequestrati già al momento dell’esecuzione dei sequestri, il 14 e il 23 luglio 2020. Risulta invero dai verbali di sequestro che i beni sono stati lasciati in custodia del debitore “sotto sua responsabilità a norma di legge”, come peraltro convenuto con la stessa procedente (email del 14 luglio 2020 accluso alle osservazioni). Solo con email del successivo 24 luglio la procedente ha chiesto all’UE di asportare i beni sequestrati, ma dagli atti non risulta che la decisione al riguardo sia stata comunicata a RI 1 prima del 25 agosto 2020. Semplici dichiarazioni d’intenzione in merito ad atti esecutivi futuri non sono poi atti impugnabili con ricorso (DTF 113 III 29; sentenza della CEF 15.2015.5 del 28 gennaio 2015). Ne segue che anche l’indicazione nei verbali di sequestro (ad 1) della facoltà riservatasi dall’UE di prendere in custodia gli oggetti sequestrati e di affidarli a un terzo non costituisce un provvedimento impugnabile con ricorso finché l’UE non abbia comunicato di volere effettivamente esercitare tale facoltà. Se una presa in custodia in via supercautelare non è esclusa, il termine di ricorso inizia in tale ipotesi a decorrere con la comunicazione dell’esecuzione della misura. La censura di tardività del ricorso è pertanto infondata.
1.2 Nel chiedere poi di dichiarare irricevibile il ricorso perché è stato rivolto direttamente a questa Camera, la resistente propugna un formalismo estraneo al diritto esecutivo, che secondo gli art. 32 cpv. 2 LEF e 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) prescrive addirittura la trasmissione automatica all’autorità competente degli atti presentati a un’autorità incompetente senza pregiudizio quanto alla data d’inoltro dell’atto.
1.3 È senza pregio pure la pretesa irricevibilità del ricorso per non indicare lo stesso i beni che non dovrebbero essere asportati, dal momento che ne risulta chiaramente che l’opposizione riguarda tutti i beni sequestrati ancora presenti nell’abitazione del debitore, ovvero quelli non già presi in custodia dall’UE (repertoriati nei verbali di sequestro con le posizioni da 59 a 167, v. ricorso ad n. 3).
1.4 Che la decisione di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso sia stata emessa un giorno dopo la data prevista per il prelievo dei beni sequestrati non ne compromette l’efficacia, contrariamente a quanto afferma la resistente, da un lato perché l’UE non aveva ancora messo in atto la sua decisione e dall’altro poiché la sospensione ha effetto ex tunc (DTF 127 III 571 consid. 4/b; sentenza della CEF 15.1996.51 del 30 maggio 1996 consid. 2/a; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 36 LEF).
2. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito nella misura in cui non gli sono stati comunicati i motivi della misura impugnata. In realtà, come egli stesso riferisce, l’UE l’ha informato di avere ricevuto una richiesta d’intervento dalla procedente, che ha versato fr. 15'000.– a copertura delle spese di deposito dei beni sequestrati presso i magazzini della __________. È anche l’unico motivo addotto dall’UE nelle osservazioni al ricorso. Nulla osta quindi a entrare nel merito del ricorso.
3. A mente del ricorrente, nelle circostanze concrete della fattispecie non sussiste motivo serio né interesse legittimo di sorta, neanche lontanamente sostanziato dalla sequestrante, per scostarsi dalla regola dell’art. 98 cpv. 2 LEF, secondo cui i beni mobili sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore con l’obbligo di tenerli pronti ad ogni richiesta. A suo dire la richiesta della PI 1 è una vera e propria “chicane” in considerazione del valore esiguo dei beni e del fatto che per la loro natura, destinazione e dimensioni essi non risultano esposti ad alcun rischio di trafugamento o deprezzamento, sicché il loro prelievo condurrebbe a una limitazione eccessiva e a una lesione inutile degli interessi dei famigliari conviventi con lui.
Nelle sue osservazioni la sequestrante sostiene che, per i beni che non sono in esclusivo possesso di terzi, la decisione impugnata si giustifica già per il solo fatto ch’essa ne ha richiesto la custodia, ma anche a fronte dell’entità del suo credito, riconosciuto giudizialmente, dell’importo di gran lunga inferiore della garanzia offerta dal sequestro così come della morosità e reticenza del debitore, evidenziatasi con l’inoltro dell’impugnativa in esame, “manifestamente tardiva e strumentale”. Il ricorso risulterebbe inoltre contraddittorio nella misura in cui RI 1 aveva chiesto in precedenza la liberazione di solo parte dei beni versando la relativa garanzia. La resistente deduce poi la scarsa affidabilità del ricorrente per avere egli sostenuto che la misura avversata lede gli interessi degli altri membri della famiglia mentre i beni sequestrati sono sostanzialmente quelli del suo ufficio.
4. Giusta l’art. 98 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio (cpv. 1). Le altre cose mobili possono invece essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (cpv. 2). Questi oggetti devono però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento (cpv. 3).
4.1 A giustificazione della misura contestata, sia l’UE sia la PI 1 hanno invocato quale motivo principale il fatto che la stessa ne ha chiesto l’emanazione e ne ha anticipato i costi. Risulta però dalla norma appena citata che ciò non basta, dato che il creditore deve anche giustificare che la misura cautelare è necessaria a garantire i propri diritti esecutivi (art. 98 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2007.41 del 7 settembre 2007 consid. 3). Deve in altri termini rendere verosimile una minaccia per gli interessi dei creditori (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 58 ad § 22), specie se sussistono seri motivi di temere che i beni siano trafugati o se è pacifico ch’essi sono soggetti a deprezzamento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 57 ad art. 98 LEF; de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 98 LEF). La regola del terzo capoverso è infatti un’eccezione al principio per cui i beni mobili non elencati nel primo capoverso sono lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore (art. 98 cpv. 2 LEF).
L’opera di dottrina minoritaria citata dalla resistente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed. 1997, n. 10 ad art. 98 LEF) non fa testo giacché l’affermazione secondo cui è sufficiente una richiesta del creditore non è motivata e cozza non solo con il testo di legge ma anche con il suo scopo, teso proprio a evitare pressioni ritenute indebite sul debitore, che la norma nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 1924 permetteva siccome riconosceva al creditore un diritto incondizionato a misure conservative (v. Gillié-ron, op. cit., n. 54-55 ad art. 98). Sotto questo profilo la decisione impugnata non è condivisibile.
4.2 L’UE, come la procedente, si prevalgono anche dell’ampio potere di apprezzamento riconosciuto all’ufficio d’esecuzione. Ciò non toglie che la misura conservativa non può essere fatta dipendere dall’apprezzamento meramente soggettivo dell’ufficiale (a suo solo piacimento), ma deve poggiare su motivi oggettivi, diversi – come visto – da una semplice richiesta dell’escutente (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 98). Nel caso specifico, la decisione dell’Ufficio non risulta fondata su motivi sufficienti.
4.3 Apparentemente solo in sede di ricorso la PI 1 ha invocato altri motivi a sostegno del prelievo dei beni sequestrati. Occorre esaminare anche queste giustificazioni siccome nella competenza dell’autorità di vigilanza rientra anche la verifica dell’opportunità del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 1 LEF) laddove la legge lascia all’ufficio d’esecuzione un margine d’apprezzamento.
4.3.1 Non è però dato di capire quale nesso possa avere l’entità del credito posto in esecuzione, il fatto che sia riconosciuto giudizialmente o il valore dei beni sequestrati con un rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati. Né la resistente lo spiega. Insufficientemente motivata l’obiezione è irricevibile.
4.3.2 La sequestrante si prevale inoltre della morosità e pretesa reticenza del debitore, che si sarebbe palesata con l’inoltro dell’impugnativa in esame, “manifestamente tardiva e strumentale”. Ora, la morosità del debitore è intrinseca alle procedure di pignoramento o di esecuzione del sequestro e non può quindi costituire un motivo speciale per derogare alla regola dell’art. 98 cpv. 2 LEF.
4.3.3 Che RI 1 abbia chiesto la liberazione di solo parte dei beni sequestrati versando la relativa garanzia in applicazione dell’art. 277 LEF non lo priva poi del diritto di opporsi al prelievo degli altri beni. Gli art. 98 e 277 LEF sono norme che disciplinano situazioni diverse. Nella prima il debitore non può disporre dei beni lasciati in sua custodia senza autorizzazione dell’ufficiale, pena la nullità dell’atto di disposizione fatto a favore di persone non di buona fede (art. 96 cpv. 2 LEF) e una sanzione penale (art. 169 CP). Mentre l’art. 277 LEF consente al debitore di disporne purché li sostituisca con altri di egual valore o con la garanzia prestata. Nulla osta a che il debitore fornisca una garanzia in sostituzione di una parte solo dei beni sequestrati. In sé ciò non è tale da minacciare gli interessi dei creditori.
4.3.4 La resistente deduce infine la pretesa scarsa affidabilità del ricorrente dalla sua affermazione secondo cui la misura avversata le-derebbe gli interessi degli altri membri della famiglia, mentre in realtà i beni sequestrati sarebbero sostanzialmente quelli del suo ufficio. In verità, una scorsa veloce del capitolo “altri beni mobili” (n. 12-58 e 169-172) dei verbali di sequestro non avvalora la censura. La maggior parte degli oggetti non risultano avere attinenza con un ufficio bensì con l’abitazione (sauna, cantinetta, portafotografie, televisori, poltrone e “puff”, ecc.).
Che poi quegli oggetti siano necessari o meno alla famiglia non è un’esigenza di rilievo dal profilo dell’art. 98 LEF. Basta che la loro detenzione procuri al debitore e alla sua famiglia un’utilità, ciò che è ammesso per la mobilia domestica, i libri, i quadri, gli strumenti di musica e così via (Gilliéron, op. cit., n. 53 ad art. 98). La resistente non ha reso verosimile che i beni sequestrati siano senza utilità per il debitore e i suoi famigliari e i verbali di sequestro non danno chiari spunti in tal senso. Tutto sommato, in mancanza d’indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento dei beni sequestrati il ricorso merita accoglimento.
5. L’applicazione dell’art. 277 LEF è subordinata alla presentazione di una richiesta del debitore. Non può quindi costituire una valida base legale per obbligare RI 1 a fornire una garanzia per i beni per i quali egli non ha ancora formulato una simile richiesta, oltretutto per un importo (di fr. 100'000.–) senza rapporto con il valore di stima dei beni inventariati. Non può di conseguenza ch’essere disattesa la richiesta subordinata della resistente.
6. Con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di revoca dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.
7. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.