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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.09.2020 15.2020.75

3 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·584 mots·~3 min·4

Résumé

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Reiezione delle censure non diventate senza oggetto. Spese legate a un animale di compagnia

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.75

Lugano 3 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 22 luglio 2020 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 14 luglio 2020 nei confronti del ricorrente a favore del gruppo n. 4 composto delle esecuzioni promosse da:

PI 1, Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona Confederazione Svizzera, Berna (rappresentati da )

preso atto che con decisione del 5 agosto 2020 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato nel senso di ammettere l’inserimento nel minimo esistenziale del ricorrente del costo del leasing auto di fr. 606.75 mensili e delle spese di riscaldamento di fr. 130.– mensili fatti valere nel ricorso;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1 LPR);

osservato, a onore del vero, che nel caso in esame l’Ufficio non ha accolto tutte le richieste del ricorrente;

rammentato infatti ch’esso ha respinto la domanda di computo dei premi della cassa malattia, ma la decisione merita conferma, siccome nel ricorso RI 1 non pretende – e comunque non prova – di aver pagato i premi degli ultimi mesi (condizione sine qua non per il loro computo: cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a), sicché la sua pretesa andava fatta valere non con un ricorso bensì, come indicato dall’Ufficio nella decisione di riconsiderazione, con un’istanza di revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF e DTF 108 III 12 consid. 4) a condizione di garantire il pagamento regolare dei premi durante il pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, RtiD 2010 II 719 n. 61c consid. 4.2);

atteso che l’Ufficio ha d’altronde correttamente considerato che la tassa per cani del 2020 non rientra nel minimo esistenziale del ricorrente – il quale, del resto, nel ricorso si è limitato a porre un quesito al riguardo –, le spese legate a un animale di compagnia potendo essere computate solo se ne è dimostrata la necessità ai fini terapeutici (sentenze del Tribunale federale 5A_222/2013 del 21 giugno 2013 consid. 2.4 e 5A_660/2013 del 19 marzo 2014 consid. 3.5.3);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –    ; –    .

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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