Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2020 15.2020.70

24 septembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·920 mots·~5 min·3

Résumé

Sequestro delle pretese del debitore contro un datore di lavoro insufficientemente designato (ditta individuale)

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.70

Lugano 24 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 8 luglio 2020 di

 RI 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’e­­sistenza nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 25 giugno 2020 dal Giudice di Pace del circolo di Lugano Ovest su istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1, IT-__________  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che su istanza di RI 1, con decreto del 25 giugno 2020 il Giudice di Pace del circolo di Lugano Ovest ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso il “PI 2, __________, sino a concorrenza di fr. 2'968.35 oltre a interessi e spese;

                                         che in fase di esecuzione del sequestro l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:

                                         Redditi

Debitrice

fr.

    3'000.00

Totale

fr.

    3'000.00

                                        Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

      960.00

Supplemento figlio

fr.                                

       480.00

Pasti fuori domicilio

fr.                                

       211.00

Trasferta

fr.

       345.00

1'092 km/mese a 0.316 fr./km = 345.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versio­ne 2020)

Totale

fr.

    1'996.00

                                         che l’UE ha quindi sequestrato presso il “PI 2, __________” ogni importo eccedente il minimo vitale dell’e­­scussa stabilito in fr. 1'996.–;

                                         che con il ricorso dell’8 luglio 2020, RI 1 chiede di sottoporre il reddito dell’escussa a una verifica approfondita, di ridurre il minimo base e il supplemento per figlio all’importo del reddito di cittadinanza italiano, di esaminare se dal reddito dell’escus­­sa sono già state trattenute le spese per i pasti e di computare 1'028 km (anziché 1'092) nel calcolo delle spese di trasferta;

                                         che con osservazioni del 10 agosto 2020 l’UE si è opposto al ricorso, mentre PI 1 non ha presentato osservazio­ni;

                                         che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 7 luglio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

                                         che il sequestro verte sul salario dell’escussa presso il “PI 2, __________”;

                                         che tuttavia la ricerca di “__________” effettuata da questa Camera sul sito internet della Confederazione (Indice centrale delle ditte della Confederazione, Zefix) e su quello del Registro di commercio del Canton Ticino non ha dato alcun risultato;

                                         che tale entità non risulta quindi avere alcuna personalità giuridica propria;

                                         che il sequestro di un credito nei confronti di un terzo debitore inesistente, che non può pertanto fungere da datore di lavoro, si rivela incontestabilmente nullo ai sensi dell’art. 22 LEF;

                                         che non si può invero escludere che il “PI 2” sia una ditta individuale non obbligata a iscrizione nel registro di commer-cio (v. art. 36 ORC), gestita dall’escussa o da un terzo;

                                         che nella prima ipotesi RI 1 non potrebbe, comunque sia, essere la propria datrice di lavoro, sicché il sequestro del suo salario risulterebbe giuridicamente impossibile;

                                         che nella seconda ipotesi il sequestro si avverrebbe pure impossibile data la mancata identificazione del terzo titolare della ditta individuale PI 2;

                                         che quando il decreto si rivela incontestabilmente nullo, in particolare quando, come in concreto, il decreto di sequestro è lacunoso o impreciso, l’ufficio deve rifiutarne l’esecuzione (DTF 142 III 294 consid. 2.1), la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 49 ad § 51, n. 49 con rif.; Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13 ad art. 275 LEF);

                                         che di conseguenza gli atti di esecuzione del sequestro compiuti dall’UE sono nulli;

                                         che si avvera pertanto inutile esaminare le censure relative al calcolo del minimo esistenziale dell’escussa;

                                         che non occorre neppure verificare se l’escussa percepisce redditi da attività indipendente, siccome l’UE non può estendere il sequestro a beni non menzionati nel decreto di sequestro né eseguire accertamenti al riguardo (DTF 130 III 583 consid. 2.2.3; sentenze della CEF 15.2014.54 del 25 luglio 2014 consid. 3.2 e 15.2013. 120 del 27 febbraio 2014 consid. 2);

                                         che il ricorso va pertanto respinto e la nullità di tutti gli atti d’ese­cuzione del sequestro accertata d’ufficio (art. 22 cpv. 1 LEF);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   È accertata d’ufficio la nullità di tutti gli atti d’esecuzione del sequestro decretato il 25 giugno 2020 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                        Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2020.70 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2020 15.2020.70 — Swissrulings