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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.07.2020 15.2020.7

15 juillet 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,474 mots·~7 min·6

Résumé

Notificazione del precetto esecutivo nei Paesi Bassi per posta. Cambiamento di domicilio dell’escusso. Onere della prova della notifica

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.7

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 gennaio 2020 di

 RI 1  (ZG) (patrocinata dall’ PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 7 ottobre 2019 nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 2 ottobre 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano un’esecuzione in via di re­alizzazione del pegno immobiliare nei confronti d’RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.– oltre ad accessori, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________ RFD di __________, in comproprietà per 1⁄5 di RI 1 e per 4⁄5 di PI 2, e come titoli le cartelle ipotecarie dal 9° al 14° rango.

                                  B.   Dando seguito alla predetta domanda, il 7 ottobre 2019 l’UE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e ha chiesto in via rogatoria al Betreibungsamt Zug di notificarlo all’indirizzo indicato dal­l’escutente (“__________”).

                                  C.   Tramite scritto dell’8 ottobre 2019 il Betreibungsamt Zug ha comunicato all’UE di non poter procedere alla notifica, siccome secon­do i propri accertamenti l’escussa si era trasferita presumibilmente nei Paesi Bassi, all’indirizzo “__________”.

                                  D.   Il 15 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio, cui l’atto era stato trasmesso per competenza interna, ha quindi inviato il precetto esecutivo al­l’indirizzo dell’escussa nei Paesi Bassi mediante raccomandata con avviso di ricevimento n. __________. Tale missiva è sta­ta recapitata il 19 ottobre 2019 alle ore 14:28.

                                  E.   Con ricorso del 13 gennaio 2020 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto, chiedendo di dichiararla nulla, rispettivamente di annullarla. Essa postula pure il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame, ciò che il presidente di questa Camera ha concesso mediante ordinanza del 23 gennaio 2020.

                                  F.   Tramite osservazioni del 2 luglio 2020 l’organo esecutivo si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece rimasta silente.

Considerato

in diritto:                 1.   La ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto esecutivo, sostenendo di aver risieduto nei Paesi Bassi, ad Amsterdam soltanto fino al 1° settembre 2019 e di essere rientrata in seguito in Svizzera, dapprima a Zurigo e poi a __________ (ZG), ove risiede tuttora. Essa ritiene in queste condizioni che l’organo esecutivo avrebbe dovuto intimarle il precetto al suo domicilio svizzero anziché all’estero.

                                1.1   La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jean­neret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66 LEF). Salvo se è eseguita per il tramite di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in loco con l’accordo o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione all’estero è disciplinata dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 13 ad art. 72 LEF).

                                         Nei rapporti tra la Svizzera e i Paesi Bassi vige in questo ambito la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.11 dell’8 giugno 2018, consid. 1.1). Avendo i Paesi Bassi rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art. 10 lett. a CLA65 e le informazioni dell’Ufficio federale di giustizia pubblicate sul sito www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivilrecht/wegleitungen/uebermittlungs­weg-art-10a.html). Come la notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 430), quella in via postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conféren­ce de la Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification, 4a ed. 2016, n. 257). La prova della notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni modo, all’organo esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c; sentenza della CEF 15.2014.29 del 24 giugno 2014, consid. 2.1).

                                1.2   Come emerge dal certificato di domicilio allegato al ricorso (doc. 3) – rimasto incontestato –, il 1° settembre 2019 RI 1 si è trasferita da Amsterdam (Paesi Bassi) a Zurigo (Svizzera). In seguito, ella afferma di essersi spostata a __________ (Canton Zu­go), ove tuttora risiede, ciò che neppure è contestato. Alla luce di tali circostanze, è verosimile che il 19 ottobre 2019, giorno in cui la raccomandata n. __________ è stata recapitata nei Paesi Bassi, la ricorrente non abitasse più all’indirizzo indicato dall’escu­­tente. Ad ogni modo, in mancanza di qualsivoglia informazione e in particolare dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non è più tornato all’UE (v. doc. 2, pag. 3: e-mail del 10 gennaio 2020, ore 10:10), non è possibile stabilire se la firma presente sul­l’attestazione di tracciamento (“Track & Trace”) fornita dalla posta olandese (doc. 2), che l’insorgente contesta essere sua, appartiene a una persona legittimata a ritirare la corrispondenza per conto di lei. Ne discende che l’Ufficio non è in grado di comprovare che la notifica sia avvenuta conformemente all’art. 66 cpv. 3 LEF, sicché non può considerarsi valida.

                                    2   La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019, consid. 4 e riferimenti menzionati).

                                2.1   Nel caso in rassegna, la ricorrente sostiene di essere venuta a co­noscenza dell’esistenza dell’esecuzione soltanto il 10 gennaio 2020, allorquando ha eseguito degli accertamenti presso l’UE di Lugano. Non vi è però prova ch’ella abbia preso atto del contenuto del precetto, che non risulta esserle mai pervenuto direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). A fronte di tale considerazione, non si può ritenere che l’escussa abbia avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, sicché la notificazione avvenuta il 19 ottobre 2019 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata d’ufficio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso s’avvera dunque fondato.

                                2.2   In accoglimento del gravame, la notificazione del precetto esecutivo dev’essere dichiarata nulla. L’Ufficio è quindi tenuto a notificare nuovamente il precetto a RI 1 presso l’avv. PA 1 in virtù della procura 9 gennaio 2020 acclusa al ricorso (doc. 4), ma prima di procedere in tal senso chiederà alla PI 1 se intende mantenere la domanda di esecuzione del 2 ottobre 2019, ritenuto che, come menzionato nelle osservazioni dell’organo esecutivo, il 4 maggio 2020 essa ha avviato nei confronti d’RI 1, indicata come domiciliata in __________ (ZG), una nuova esecuzione (n. __________) in via di realizzazione dello stesso pegno per l’incasso del medesimo importo sulla scorta degli identici titoli di credito.

                                   3.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano e Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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