Incarto n. 15.2020.59
Lugano 24 settembre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 27 maggio 2020 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 25 maggio 2020 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 19 promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, (rappresentato da RA 2, PI 2, Confederazione Svizzera, Berna Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 25 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso la Pensionskasse der ISS Schweiz la parte della rendita di fr. 2'431.– mensili spettante a RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 1'076.– (dedotta la sua rendita dell’assicurazione invalidità [AI] di fr. 1'574.–) sulla base del seguente computo:
Spese
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
900.00
Altri
fr.
150.00
Spese di trasferta (mediche)
Altri
fr.
100.00
Spese auto
Altri
fr.
300.00
Spese mediche
Totale
fr.
2'650.00
che RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone la sospensione immediata, in quanto i dati in possesso dell’UE non sono “attendibili”;
che il ricorrente non precisa però quali dati sarebbero inattendibili né per quale motivo;
che il ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione (art. 17 LEF) deve contenere una motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che nel caso in esame il ricorrente non spiega per quale motivo la decisione impugnata sarebbe errata;
che le fatture accluse al ricorso con un post-it, sul quale il ricorrente ha scritto “Queste sono solo alcune delle spese/fatture che devo affrontare per i mei gravi problemi di salute”, sono anteriori al pignoramento contestato (risalgono a ottobre/novembre 2019) e non permettono di determinare se riguardano spese per cure ricorrenti indispensabili e non a carico della cassa malati, suscettibili di essere computate nel suo minimo esistenziale;
che la richiesta di una copia aggiornata di tutte le esecuzioni pendenti e di un riassunto dettagliato della ripartizione degli importi pignorati “negli ultimi anni” è rivolta – giustamente – all’UE e non a questa Camera, ed esula quindi dal ricorso;
che l’UE risulta del resto avervi già dato seguito (v. scritto del 29 maggio 2020), per tacere del fatto che sono informazioni già fornite a RI 1 con la trasmissione degli attestati di carenza di beni rilasciati a favore dei precedenti gruppi di pignoramento;
che il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza che sia necessario ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno giudizio alle controparti;
che con la presente decisione la domanda di sospensione immediata del pignoramento diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.