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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.08.2020 15.2020.49

24 août 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,876 mots·~9 min·5

Résumé

Ricorso contro l’attestato di carenza di beni (ACB) dopo pignoramento. Mancata domanda di realizzazione. Nullità dell’ACB

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.49

Lugano 24 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 maggio 2020 di

 RI 1 (patrocinato dall’ PR 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 21 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa il 23 luglio 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'000.– oltre agli accessori, il 9 marzo 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha proceduto al pignoramento di un “natante a motore marca Cranchi Endurance 35”, stimato in fr. 15'000.– e rivendicato da tale PI 3, di 80'000 azioni di nominali fr. 1.– cadauna, emesse dalla società PI 2 e stimate complessivamente in fr. 1.–, e infine del reddito da attività lucrativa indipendente dell’escusso limitatamente alla quota pignorabile fissa di fr. 4'800.– al mese. L’Ufficio ha quindi inviato il relativo verbale alle parti il 26 aprile 2019. Nello stesso è in particolare menzionato che partecipano al pignoramento anche la PI 4 (per le esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________) così come il PI 5 (per l’esecuzione n. __________), e che “in data 13 febbraio 2019, il signor RI 1, ha consegnato al nostro ufficio 150'000 azioni nominative a copertura dei pignoramenti contro l’escusso (80'000) e contro la PI 2 (70'000)”.

                                  B.   Non avendo né il debitore né i creditori contestato la rivendicazione entro il termine di 10 giorni assegnato dall’organo esecutivo giusta l’art. 107 cpv. 2 LEF, il natante è stato in seguito estromesso dal pignoramento e restituito alla rivendicante.

                                  C.   Il 6 luglio 2019 RI 1 ha pagato all’UE il credito fatto valere nell’esecuzione del PI 5, mentre il 20 aprile 2020 la PI 4 ha ritirato le proprie esecuzioni.

                                  D.   Il 21 aprile 2020 l’Ufficio ha emesso a favore di PI 1 un attestato di carenza di beni ai sensi dell’art. 149 LEF e ne ha inoltrato una copia al debitore.

                                  E.   Con ricorso del 4 maggio 2020 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento. Egli postula inoltre di venir convocato dall’UE per l’esecuzione di un nuovo pignoramento e per confermare e rinnovare il deposito delle 150'000 azioni della società PI 2 a garanzia dell’esecuzione avviata da PI 1, nonché di annullare il verbale di pignoramento del 26 aprile 2019 e di far ordine all’Uf­ficio di emetterne uno nuovo corretto nella forma e nel contenuto.

                                  F.   Con osservazioni del 25 giugno 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre PI 1 è rimasto silente.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 24 aprile 2020, il ricorso presentato il 4 maggio 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente si duole del rilascio dell’attestato di carenza di beni a PI 1, siccome – a suo dire – il credito fatto valere da costui con la nota esecuzione era stato sequestrato a favore di terzi creditori, circostanza che impediva formalmente e materialmente di proseguire l’esecuzione. L’insorgente fa pure notare che proprio in quest’ottica ha provveduto a depositare presso l’UE le 150'000 azioni nominative della PI 2 a copertura del credito posto in esecuzione e che tale garanzia rientra perfettamente nella logica dell’art. 277 LEF. Sostiene altresì che l’atte­­stato di carenza di beni dopo pignoramento è scorretto anche laddove indica quale titolo di credito un mutuo di fr. 50'000.– (“Darlehen gemäss Beschluss und Urteil von 17.05.18 (CHF 50'000.–)”). Egli è invero del parere che tale causale non sia mai stata menzionata prima, PI 1 essendosi riferito nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione alla decisione del Tribunale di Meilen del 31 gennaio 2018 e nella domanda di continuazione alla decisione di rigetto dell’opposizione. Anche per tali ragioni, il ricorrente pretende che l’attestato di carenza di beni sia annullato.

                                         Nelle proprie osservazioni, l’UE rileva in particolare che nessun creditore del gruppo per il quale ha proceduto al pignoramento in questione ha inoltrato in tempo utile la domanda di vendita, motivo per cui la procedura esecutiva avrebbe dovuto concludersi senza l’emissione dell’attestato di carenza di beni.

                                2.1   Giusta l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore ne riceve una copia. Fatta salva la fattispecie prevista dall’art. 127 LEF, il rilascio di un attestato di carenza di beni (ACB) presuppone la presentazione di una domanda di realizzazione ai sensi dell’art. 116 LEF. Un ACB non può dunque essere rilasciato se la domanda di vendita non è stata inoltrata tempestivamente nei termini stabiliti dall’art. 116 LEF o, in caso di ritiro, se non è stata rinnovata in tempo utile (art. 121 LEF). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il termine per la domanda non sia stato osservato solo per alcuni beni pignorati, giacché l’e­­missione dell’ACB implica la realizzazione di tutti gli attivi pignorati (DTF 96 III 115 consid. 3 e rinvii; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 26 ad art. 149 LEF). Il rilascio dell’ACB senza che si sia previamente proceduta a una realizzazione è pertanto nullo (DTF 125 III 338 consid. 3/a; Huber, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 149 LEF; Rey-Mermet, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 149 LEF).

                                2.2   Nel caso in rassegna, si evince effettivamente dagli atti che nessun creditore partecipante al pignoramento ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Ora, sebbene tale domanda non sia necessaria per quanto attiene alla quota pignorata del reddito dell’escusso, l’art. 116 cpv. 2 LEF non applicandosi nel caso del debitore che esercita un’attività lucrativa indipendente, e nemmeno per il natante, giacché è stato liberato a favore della rivendicante (sopra, consid. B), altrettanto non vale per le azioni, tuttora depositate presso l’UE. I creditori partecipanti al pignoramento neppure han­no formalmente rinunciato alla realizzazione delle azioni e chiesto nel contempo il rilascio dell’ACB nel senso dell’art. 127 LEF, né risulta dall’incarto che in applicazione analogica di tale norma l’or­gano esecutivo abbia rinunciato d’ufficio alla realizzazione, in considerazione del valore insufficiente dei beni pignorati (cfr. art. 92 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.91 del 23 gennaio 2020, consid. 2 e riferimenti citati; 15.2018.27 del 20 luglio 2018, consid. 5). Anzi nelle osservazioni, l’UE ha ammesso che “la procedura esecutiva avrebbe dovuto concludersi senza l’emissione dell’atte­stato di carenza di beni”, circostanza che il creditore PI 1, unico beneficiario dell’atto impugnato, non ha contestato.

                                         Alla luce delle predette considerazioni, tenuto conto che il termine di un anno dal pignoramento per chiedere la vendita delle azioni pignorate giusta l’art. 116 cpv. 1 LEF è scaduto già il 9 marzo 2020, l’operato dell’Ufficio si rivela errato laddove il 21 aprile 2020 ha rilasciato l’ACB senza che i creditori abbiano presentato una domanda di vendita né vi abbiano rinunciato con contestuale richiesta di rilascio degli ACB secondo l’art. 127 LEF. In parziale accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato dev’essere dunque dichiarato nullo (sopra. consid. 2.1. i.f), sebbene per altre ragioni rispetto a quelle invocate dall’insorgente. Va inoltre ordinato all’UE di registrare nel proprio sistema informatico la perenzione dell’esecuzione di PI 1 giusta l’art. 121 LEF, il termine per domandare la realizzazione delle azioni e quello relativo al pignoramento del reddito dell’escusso (art. 93 cpv. 2 LEF) essendo ormai trascorsi (infruttuosi).

                                2.3   A scanso di equivoci, va altresì rilevato che la censura sollevata dal ricorrente secondo cui il creditore PI 1 non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione al vaglio, siccome il credito soggiacente era stato nel frattempo sequestrato da terzi creditori, è una questione di merito riferita alla legittimazione attiva del creditore che compete al giudice ordinario o del rigetto e sfugge dunque al potere cognitivo dell’UE e dell’autorità di vigilanza. Del resto, lo stesso insorgente ne è perfettamente consapevole, dal momento che aveva già esposto tale allegazione dinanzi al giudice del rigetto, omettendo però di comprovarla mediante documenti, motivo per cui l’opposizione è stata respinta in via definitiva (v. doc. E). L’operato dell’Ufficio non presta dunque il fianco a critiche laddove ha dato seguito alla domanda di proseguimento, alla quale era allegata la decisione di rigetto definitivo.

                                2.4   Del tutto infondata risulta infine la tesi secondo cui le 150'000 azioni della PI 2 sono state consegnate all’Ufficio a garanzia e copertura della nota esecuzione “nella logica dell’art. 277 LEF”, tale norma applicandosi unicamente al sequestro, non al pignoramento. La domanda volta a confermare e rinnovare il deposito delle azioni a garanzia dell’esecuzione, oltre a essere manifestamente priva di fondamento, è ormai priva d’oggetto, vista la perenzione dell’esecuzione. Per la stessa ragione pure irrilevante è oramai l’argomentazione per cui l’ACB indica un titolo di credito scorretto, fermo restando che il ricorrente non ha comunque contestato le osservazioni dell’Ufficio, secondo cui “il contenuto dell’attestato di carenza di beni è identico al precetto esecutivo notificato”.

                                   3.   Con il ricorso in esame RI 1 si aggrava anche contro il verbale di pignoramento, o meglio contro il timbro recante la dicitura “ANNULLATO” dapprima posto e poi cancellato all’interno della voce riferita all’esecuzione di PI 1 dell’elenco dei creditori partecipanti al pignoramento. Al riguardo, sostiene di non sapere per quali ragioni sia stata prima apposta e poi cancellata la dicitura, sicché chiede all’UE di chiarire la fattispecie, convocarlo a un nuovo pignoramento ed emettere un nuovo verbale formalmente corretto. Ora, a prescindere dal fatto che l’UE ha fornito una spiegazione dell’accaduto nelle osservazioni, nel rilevare che il timbro “è stato posto per errore, indi cancellato”, circostanza rimasta incontestata, le ulteriori domande di quest’ultimo si rivelano irricevibili, l’escusso non avendo dimostrato un interesse degno di protezione a essere convocato per un nuovo pignoramento e all’emissione di un nuovo verbale, nonostante l’esecuzione in questione sia perenta (sopra, consid. 2.3).

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1.     Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento rilasciato a PI 1 nell’ese­­cuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno.

1.2.     È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Locarno d’iscrivere nel proprio sistema informatico la perenzione dell’esecu­­zione n. __________.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

– PR 1,   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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