Incarti n. 15.2020.45 15.2020.46 15.2020.47 15.2020.48
Lugano 10 luglio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 30 aprile 2020 (inc. 15.2020.45-46) della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________ (ora __________) decretati su istanza della
PI 1 (patrocinata dall’avv. dott. PA 1 )
nei confronti rispettivamente di
PI 2, BVI- PI 3, MC- (patrocinati dall’avv. PA 2, )
e sui ricorsi 4 maggio 2020 della PI 2 (inc. 15.2020.47) e di PI 3 (inc. 15.2020.48) contro gli stessi provvedimenti
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della PI 1, il 21 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ordinato nei confronti della PI 2 e di PI 3 il sequestro presso la RI 1 di Lugano di “tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la succitata banca, appartenenti – direttamente o indirettamente , anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, alla PI 2 […] o dei quali questa è avente diritto economico”.
B. Il 22 aprile 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto all’esecuzione del sequestro di quanto ordinato dal Pretore, ingiungendo alla RI 1 di tenere a sua completa ed esclusiva disposizione tutto quanto sequestrato.
C. Con due ricorsi separati del 30 aprile 2020, la RI 1 chiede in via principale di annullare l’esecuzione dei sequestri a carico sia della PI 2 che di PI 3, e in via sussidiaria di modificarli nel senso che “più precisamente sono da sequestrare tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la succitata banca, intestati alla PI 2 […]”, rispettivamente “al signor PI 3”.
D. Con due ricorsi separati del 4 maggio 2020, la PI 2 e PI 3 hanno postulato anch’essi in via principale l’annullamento dell’esecuzione del sequestro a proprio carico e in via sussidiaria la modifica del relativo provvedimento con l’identica formulazione adottata dalla RI 1 (sopra ad C).
E. Con osservazioni del 15 maggio 2020, sia la PI 2 sia PI 3 hanno dichiarato di condividere integralmente i ricorsi della RI 1 per quanto li concerne personalmente, mentre la PI 1 ha chiesto in via principale di dichiarare i ricorsi irricevibili, in via subordinata di respingerli e in via ancora più subordinata d’includere nei sequestri anche i “beni intestati a __________ T, al fondo ʽ__________ LTD’, alla __________ e a PI 3 o dei quali questi sono aventi diritto economico”. Nelle sue osservazioni del 25 maggio 2020 l’UE ha ritenuto di aver correttamente eseguito i sequestri ordinati dal Pretore e si è rimesso al giudizio della Camera sulla questione della nullità dei sequestri.
F. Con osservazioni del 18 maggio 2020 in merito ai ricorsi della PI 2 e di PI 3, sia la PI 1 sia l’UE hanno formulato le stesse conclusioni di quelle presentate in merito ai ricorsi della RI 1 (sopra ad E).
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dalla comunicazione degli atti impugnati, emessi il 22 aprile 2020, tutti e quattro ricorsi sono tempestivi (art. 17 cpv. 2 LEF).
2. È legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (sentenza della CEF 15. 2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5; tra altri: Gilliéron, Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF; Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 17 LEF).
2.1 Secondo la giurisprudenza (DTF 112 III 1 consid. 1/d e implicitamente anche DTF 125 III 391; sentenza della CEF 15.2005.115 del 26 gennaio 2006 consid. 2.1), il terzo debitore è legittimato a ricorrere contro il sequestro per salvaguardare i diritti che la legge gli accorda. La sua legittimazione non è quindi sempre data (DTF 79 III 3), ma egli deve rendere verosimile che il sequestro pregiudica in modo rilevante i propri interessi di fatto (arrecando importanti disturbi alla sua attività economica, DTF 80 III 124 consid. 2, 96 III 109 consid. 1) o lede i propri diritti (carente indicazione dell’importo massimo da sequestrare, DTF 103 III 37 consid. 1).
2.2 Nel caso concreto, riproducendo testualmente la sentenza di questa Camera appena citata (15.2005.115) la RI 1 allega di essere lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti, nella misura in cui i provvedimenti impugnati, a causa della loro formulazione poco chiara, potrebbero colpire beni di proprietà di terzi e ingenerare così un pregiudizio di cui essa potrebbe essere tenuta responsabile. Da parte sua la PI 1 obietta che la ricorrente avrebbe dovuto far valere la sua censura con un’opposizione ai sequestri e che non è quindi più legittimata a contestare il presupposto dell’appartenenza dei beni con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF).
2.3 Vero è che l’esame dei presupposti del sequestro, compreso quello della verosimile appartenenza al debitore dei beni sequestrati (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), compete esclusivamente al giudice del sequestro (in prima sede e nella procedura di opposizione al sequestro), sicché la loro contestazione non può essere fatta valere con il ricorso all’autorità di vigilanza, che ha carattere sussidiario rispetto alla via giudiziaria (art. 17 cpv. 1 LEF; DTF 129 III 206 seg. consid. 2.2 e 2.4; sentenze della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3; 15.2014.75 del 30 settembre 2014 consid. 2.1). L’esecuzione vera e propria del sequestro rientra invece nella competenza delle autorità esecutive, che oltre alle questioni di pignorabilità, di stima, di ordine di sequestro, di conservazione e di rivendicazione dei beni da sequestrare (art. 92 segg. per il rinvio dell’art. 275 LEF) si estende anche al controllo della regolarità formale del decreto di sequestro, sicché esse non devono dare seguito a un decreto di sequestro lacunoso, impreciso o inficiato da nullità, segnatamente ove non designi i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contenga tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o sia reso da un giudice manifestamente incompetente (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 293 consid. 2.1; 136 III 382 consid. 3.1; 129 III 207 consid. 2.3).
Nel caso specifico la RI 1 non contesta l’appartenenza dei beni indicati nei decreti di sequestro bensì la loro carente designazione, che rischia di far colpire beni di terzi e di esporla ad azioni di responsabilità. Verificare se la formulazione dei verbali di sequestro è sufficientemente chiara e precisa rientra nella competenza di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza (DTF 142 III 294 consid. 2.2). Il fatto che i diretti interessati (la PI 2 e PI 3) abbiano anch’essi interposto ricorso non fa venir meno la legittimazione della banca, che è potenzialmente esposta a pretese di risarcimento danno non da questi bensì da terzi, i titolari formali degli averi di cui i debitori sarebbero per ipotesi aventi diritto economico. I ricorsi della banca risultano di conseguenza ricevibili.
2.4 La PI 1 ritiene il ricorso della RI 1 sia irricevibile anche perché la stessa si è designata nei ricorsi come “RI 1” (senza il “SA” finale). Non si può però seriamente dubitare che l’autore dei ricorsi sia la stessa RI 1, presentatasi con la propria designazione commerciale, tanto che i firmatari sono i vice-direttori generali __________ e __________, ambedue con diritto di firma collettiva a due. Non occorre pertanto attardarsi oltre sulla questione.
2.5 L’interesse degno di protezione – e quindi la legittimazione a ricorrere – della PI 2 e di PI 3 è pacifico.
3. Nel merito, tutti e tre i ricorrenti ricordano che secondo la giurisprudenza federale e cantonale è impossibile – e pertanto nullo – il sequestro di averi bancari depositati su conti non intestati al de-bitore, sebbene questi risulti esserne l’avente diritto economico, ove il nome del titolare della relazione non sia indicato sul decreto di sequestro. Chiedono pertanto di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati” o “a nome di” e di stralciare le menzioni “direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo” così come “o dei quali questi è avente diritto economico”.
La PI 1 sostiene invece che l’esame del presupposto materiale relativo all’esistenza e all’appartenenza dei beni da sequestrare incombe esclusivamente al giudice del sequestro e che non sussisterebbero precedenti di alcun tipo per i quali il sequestro di beni dell’avente diritto economico sia stato dichiarato nullo. A suo dire la giurisprudenza del Tribunale federale più recente ammette il sequestro generico (“Gattungsarrest”) a patto che il decreto di sequestro indichi il luogo di situazione dei beni da sequestrare o la persona che li detiene. Ora, i decreti contestati conterrebbero tali indicazioni.
3.1 Secondo la giurisprudenza, è ammesso il sequestro di beni designati anche solo nel genere (“Gattungsarrest”), purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene (DTF 142 III 295 consid. 5.1; 130 III 579 consid. 2.2.4), onde evitare il rischio di sequestri puramente esplorativi, i cosiddetti "Sucharreste" (sentenza del Tribunale federale 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008, consid. 3.1 e i riferimenti citati; sentenze della CEF 15. 2017.46 del 7 settembre 2017 consid. 4; 15.2014.54 del 25 luglio 2014, consid. 3.1). In materia bancaria si esige dal sequestrante che renda verosimile, mediante documenti, l’esistenza di almeno una relazione del debitore presso la banca indicata (sentenze della CEF 14.2015.112 del 25 agosto 2015 consid. 7 e 14.2010.40 del 18 giugno 2010 consid. 4.2 con rinvii).
3.2 In caso di sequestro di crediti o immobili formalmente intestati a terzi o di beni in possesso di terzi, nel decreto dev’essere menzionato almeno il nome del terzo creditore o proprietario (DTF 130 III 581 consid. 2.2.1, 126 III 97 consid. 4/a; già citata sentenza della CEF 15.2005.115 consid. 3.3). Spetta al creditore sequestrante fornire tali indicazioni (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF) – le quali devono figurare anche nel decreto di sequestro (cfr. art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF) – e non all’organo esecutivo reperirle d’ufficio al momento dell’esecuzione del sequestro, segnatamente interrogando il debitore sequestrato o i terzi detentori dei beni da sequestrare (cfr. DTF 130 III 579 consid. 2.2.3; Stoffel, in: Basler Kommen-tar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 272 LEF), come avviene invece in caso di pignoramento.
3.3 Ora, contrariamente a quanto allegato dalla PI 1, esistono precedenti nei quali il sequestro di beni dell’avente diritto economico è stato dichiarato nullo. Nella DTF 130 III 579 segg. già citata (sopra, consid. 3.2), il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale grigionese che aveva annullato l’esecuzione di un sequestro nella misura in cui verteva su attivi bancari che non erano intestati ai debitori bensì di cui essi erano indicati unicamente quali aventi diritto economici (consid. B, C e 2.2.1). La sentenza più recente citata dalla sequestrante (DTF 142 III 291 segg.) non opera alcun cambiamento di giurisprudenza dal momento che cita la DTF 130 III 579 segg., a conferma della liceità del sequestro di beni designati solo per il loro genere (“Gattungsarrest”), purché sia indicato almeno il luogo in cui si trovano o la persona che li detiene. L’indicazione del luogo di situazione è necessaria per i beni mobili (come titoli o metalli preziosi in una cassetta di sicurezza), mentre la menzione del detentore si riferisce ai crediti e altri diritti. Per un conto bancario – che costituisce un credito o un insieme di crediti del cliente nei confronti della banca – il decreto di sequestro deve quindi menzionare il titolare del conto da sequestrare. Se il debitore è solo avente diritto economico del conto, il Tribunale federale esige l’indicazione dell’identità del terzo titolare (formale) del conto (sopra consid. 3.2). A differenza di quanto tassativamente asseverato dalla PI 1, nel caso in rassegna tale menzione manca nei decreti di sequestro la cui esecuzione è contestata.
3.4 Non si disconosce che un decreto di sequestro che non menziona l’identità dei titolari dei conti di cui il debitore è l’avente diritto economico non è in sé inattuabile posto che le banche sono tenute per legge a far compilare ai propri cliente il formulario “A” relativo alla determinazione dell’avente diritto economico del conto e possono così senza difficoltà reperire i conti di cui il debitore è avente diritto economico, come rilevato da questa Camera nella sua già citata sentenza del 26 gennaio 2006 (inc. 15.2005.115 consid. 3.3). Vero è che per rendere verosimile che beni formalmente intestati o posseduti da terzi “in realtà appartengono” al debitore è necessario che il sequestrante indichi perlomeno l’identità del terzo (DTF 126 III 97 consid. 4/a). Si tratta però di un’esigenza riguardante la fase di concessione del sequestro, mentre in fase di esecuzione le autorità esecutive sono vincolate al decreto di sequestro anche se il giudice dovesse avere erratamente considerato adempiuti i presupposti dell’art. 272 LEF. Che poi il sequestro di averi di cui il debitore è avente diritto economico possa ledere gli interessi di terzi (i titolari formali dei conti in questione) non pare costituire un motivo di nullità (giusta l’art. 22 cpv. 1 LEF) giacché ciò può anche capitare nella situazione rovesciata in cui il debitore è solo possessore o titolare formale dei beni sequestrati e proprio per questo motivo il legislatore ha conferito ai terzi uno strumento per difendersi, ovvero l’opposizione al sequestro (art. 278 LEF).
Ciò posto, la Camera deve ribadire, come nella sua decisione del 2006, di essere vincolata dalla giurisprudenza del Tribunale federale (art. 1 cpv. 3 CC). Vanno pertanto accolti i ricorsi laddove concludono allo stralcio dai verbali di sequestro della menzione “o dei quali questi è avente diritto economico”.
3.5 Parzialmente diversa si presenta la questione della menzione “direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo”.
3.5.1 Nella misura in cui con l’avverbio “indirettamente” s’intende che il debitore detiene averi bancari per il tramite di una terza persona, allora la giurisprudenza relativa ai beni di cui il debitore è avente diritto economico si applica per analogia e il sequestro dev’essere considerato inattuabile ove l’identità del terzo intermediario non è menzionata nel decreto di sequestro (in tal senso: nota sentenza della CEF 15.2005.115 consid. 3.3 relativa alla dicitura “per conto del debitore”). Occorre di conseguenza stralciare la formulazione “direttamente o indirettamente”.
3.5.2 Non dà invece adito a un intervento la formulazione “anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo”. In gioco vi è infatti una sola persona, il debitore, la cui identità è mascherata da un numero o da un nome di fantasia. Limitare i sequestri ai conti intestati formalmente a nome del debitore rischierebbe di vanificare l’istituto del sequestro in ambito bancario. La designazione sotto cifra, convenzionale e/o di comodo ha del resto una portata – fondata su motivi di sicurezza – solo interna alla banca (www.swissbanking.org/it/temi/informazioni-per-i-clienti-privati/in formazioni-utili). Non è opponibile ai creditori.
3.6 Per quanto concerne infine la richiesta di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati” o “a nome di”, sta di fatto che la nozione di appartenenza si riferisce tecnicamente alla proprietà dei beni immobili e mobili e non alla titolarità dei crediti e altri diritti. D’altronde, a volersi attenere alla nozione giuridica di appartenenza potrebbe porre la banca in una situazione delicata, dal momento che anche per i beni mobili depositati in un’eventuale cassetta di sicurezza del debitore non sarebbe in grado di determinare se egli ne è davvero il proprietario. Meglio quindi far capo al criterio formale dell’intestazione del conto, del safe o della cassetta di sicurezza a nome del debitore o con un numero o un nome di fantasia a lui riconducibile. I ricorsi vanno così accolti su questo punto nel senso di sostituire la parola “appartenenti” con “intestati”. Occorre pure correggere l’indirizzo di PI 3 (v. ricorso 15.2020.48 ad I/A).
4. In via “ancora più subordinata” la PI 1 chiede d’includere nei sequestri anche i “beni intestati a __________ Trust, al fondo ʽ__________ʼ, alla __________ e a PI 3 o dei quali questi sono aventi diritto economico”. Sennonché, come ammesso dalla stessa sequestrante, le autorità esecutive devono attenersi al decreto di sequestro e dunque non possono estendere il sequestro a beni non indicati nel decreto (sopra consid. 3.2). Per ottenere l’estensione richiesta la PI 1 deve presentare una nuova istanza al giudice del sequestro, unica autorità competente a esaminare se le allegazioni formulate al punto 3.3 delle osservazioni ai ricorsi e i documenti citati rendono verosimile l’appartenenza alla PI 2 o a PI 3 dei beni ai quali essa postula l’estensione del sequestro.
5. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi della RI 1 (15.2020.45) e della PI 2 (15.2020.47) sono parzialmente accolti e di conseguenza la voce “oggetti da sequestrare” del verbale del sequestro n. __________ del 5 maggio 2020 è modificata come segue:
“presso la RI 1, __________, Lugano, tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la succitata banca, intestati – anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo – alla PI 2 (numero d’identificazione __________), __________)”.
2. I ricorsi della RI 1 (15.2020.46) e di PI 3 (15.2020.48) sono parzialmente accolti e di conseguenza la voce “oggetti da sequestrare” del verbale del sequestro del 5 maggio 2020 (n. __________, ex n. __________) è modificata come segue:
“presso la RI 1, __________, Lugano, tutti i beni, crediti, valori, titoli e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi, relazioni bancarie, in cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la succitata banca, intestati – anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo – a PI 3, __________)”.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.