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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2020 15.2020.38

7 juillet 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,051 mots·~10 min·5

Résumé

Minimo di esistenza. Termine per traslocare in un appartamento meno costoso. Gratuito patrocinio

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.38

Lugano 7 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 18 marzo 2020 di

 RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )  

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione del 6 marzo 2020 in tema di determinazione del minimo esistenziale del ricorrente in particolare nell’e­secuzione n. __________ promossa nei confronti di lui dalla

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Il 15 novembre 2019, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a favore del gruppo n. 25 al pignoramento della pensione percepita da RI 1 dall’AXA Winterthur Suisse Romandie a concorrenza di fr. 606.– mensili, secondo il seguente computo:

                                         Redditi

Pensione AVS del debitore

fr.

    1'466.00

64.95%

Pensione AXA Winterthur

fr.

    1'803.00

Pensione AVS del coniuge

fr.

    1'764.00

35.05%

Totale

fr.

    5'033.00

     100%

                                         Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

    1'700.00

Affitto

fr.

    2'000.00

Altri

fr.

       150.00

ass. div.

Altri

fr.                                

       150.00

part. sp. med. + franch. X 2

Altri

fr.

       100.00

spese mobilità

Totale

fr.

    4'100.00

100%

Quota del debitore

fr.

    2'663.00

64.95%

                                         Sulla scorta della richiesta inoltrata il 27 dicembre 2019 dalla PI 1, il 20 gennaio 2020 l’UE ha proceduto alla revisione del pignoramento, riducendo la quota dell’escusso al minimo esistenziale comune a fr. 2'510.68 (tolte le spese di mobilità e diminuite le spese mediche a fr. 178.–) e aumentando la quota pignorata a fr. 796.30.

                                  B.   Riferendosi al pignoramento appena menzionato e a quelli precedenti, il 6 marzo 2020 l’UE ha invitato l’escusso a cercare entro il termine di disdetta del 31 dicembre 2020 un nuovo appartamento più consono alle sue reali possibilità economiche, i cui costi non eccedessero fr. 1'500.– comprese le spese accessorie, facendogli presente che in caso di futuri pignoramenti l’UE si sarebbe determinato sulla base del costo massimo comunicatogli.

                                  C.   Con ricorso del 18 marzo 2020, RI 1 si aggrava contro il provvedimento del 6 marzo, postulandone, previa ammissione al gratuito patrocinio, in via principale l’annullamento e la conferma della pigione attuale, e in via subordinata la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per trovare un nuovo appartamento alle condizioni fissate dall’UE.

                                  D.   Con osservazioni rispettivamente del 20 e del 24 aprile 2020 la PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso, mentre il Comune di Lugano ha scritto il 15 aprile 2020 di non avere particolare osservazioni da formulare. Gli altri creditori sono rimasti silenti.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato a RI 1 il 10 marzo 2020, il ricorso, inoltrato il 18 marzo (doc. B accluso al ricorso), è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   Il ricorrente fa presente di avere quasi 80 anni e di vivere con la moglie nell’attuale appartamento da oltre 15 anni. Entrambi i co-niugi soffrono di problemi di salute. Il medico curante del marito ha attestato con certificato medico che i coniugi necessitano di un appartamento con due camere da letto mentre lo psicoterapeuta e psichiatra di lui ritiene che il trasloco debba essere l’ultima ratio. Il ricorrente allega di avere cercato senza successo un appartamento come quello attuale di 3 locali e mezzo a __________. La ricerca si avvera molto difficile stante lo stato di necessità decretato dal Cantone e della Confederazione e il ricorrente sostiene che le agenzie immobiliari non sottoscriveranno mai un contratto di locazione con lui vista la sua situazione esecutiva (ha esecuzioni pendenti per fr. 1'653'810.– e attestati di carenza di beni per fr. 2'243'801.75). Fa infine valere di non aver i soldi necessari per pagare le spese di un trasloco.

                                   3.   Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’a­­bitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone di locazione va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio trop­po costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.).

                                3.1   La decurtazione delle spese di alloggio risponde a criteri essenzialmente economici. In linea di massima la sola età del debitore non è di rilievo. Motivi di salute potrebbero invece giustificare un certo tipo di alloggio o una certa ubicazione ove abbiano un carattere “esistenziale” giusta l’art. 93 LEF debitamente dimostrato (sen­tenza della CEF 15.2016 81 dell’11 gennaio 2017, consid. 4 massimato in RtiD 2017 II 898 n. 59c).

                                3.2   Nel caso in esame il medico curante di RI 1, il dr. med. __________, ha espresso il parere, in un certificato medico del 10 gennaio 2020, che per motivi medici i coniugi RI 1 non possono abitare in un appartamento di due locali, perché necessitano di due camere da letto, siccome il marito soffre di una sindrome depressiva all’origine d’insonnie e la moglie russa in modo importante, motivo per cui dormono in stanze separate da anni (doc. E annesso al ricorso). Da parte sua il dr. med. __________ ha scritto il 17 marzo 2020 che un trasloco all’età dei coniugi RI 1 (quasi 80 e 75 anni) costituirebbe una fonte di enorme stress e disagio psicologico e dovrebbe essere attuato solo quale ultima ratio dopo lo sfruttamento di tutte le possibili alternative, quale un aiuto ad esempio della Pro Senectute (doc. F).

                             3.2.1   Dai documenti appena citati non si evince che un trasloco del debitore e della moglie sia escluso per motivi medici, neppure in un appartamento più piccolo (di 2½ o 3 locali), purché sia provvisto di almeno due stanze separate. La decisione impugnata non presta quindi il fianco alla critica sotto questo profilo.

                             3.2.2   Il ricorrente non contesta che il costo del suo alloggio attuale, di fr. 2'000.– mensili, sia sproporzionato rispetto ai redditi suoi e della moglie di fr. 5'033.–, ricordato che secondo l’esperienza comune la pigione non dovrebbe di principio assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenza della CEF 15.2016.22 del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b). D’altronde, il costo in questione supera la pigione massima, di fr. 1'250.– mensili, riconosciuta per i coniugi nel quadro dell’erogazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC [RS 831.30]) e delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 lett. b Laps [RL 870.100]). Non appare del resto impossibile per il ricorrente trovare un nuovo appartamento di 3 o 3½ locali per una pigione massima di fr. 1'500.– (comprese le spese accessorie). In pochi giorni egli ne ha infatti reperiti tre, solo a __________, anche se poi la conclusione del contratto non è stata possibile (ricorso ad 10). Senza contare che il ricorrente non ha dimostrato di poter vivere, per motivi imprescindibili, solo a __________. Ora, solo sul sito homegate.ch si trovano ben 210 offerte per appartamenti da 2.5 a 3.5 locali nel Luganese fino a un costo massimo di fr. 1'300.– mensili (senza le spese accessorie). Pure a questo riguardo la decisione avversata resiste alla critica.

                             3.2.3   La “situazione straordinaria” decretata il 16 marzo 2020 dal Consiglio federale in ragione dell’epidemia dovuta alla COVID-19 secondo l’art. 7 della legge federale sulle epidemie (LEp; RS 818.101) è stata revocata il 19 giugno 2020 e lo “stato di necessità” decretato dal Consiglio di Stato ticinese l’11 marzo 2020 in virtù dell’art. 20 della legge sulla protezione della popolazione (RL 500.100) è terminato il 30 giugno 2020 (RG n. 2532). Non sussistono quindi (più) ostacoli straordinari alla ricerca di un nuovo alloggio. Risulta così infondata, oltre che immotivata, anche la richiesta subordinata del ricorrente volta a prorogare di un anno il termine impartitogli dall’UE.

                             3.2.4   Non si disconosce che la situazione esecutiva del ricorrente è disastrata. Ha però la possibilità di trasferire al nuovo locatore il deposito di garanzia di fr. 5'200.– costituito a favore del locatore attuale che coprirebbe più di tre mesi di affitto a fr. 1'500.–. Se del bisogno l’UE potrebbe anche garantire al nuovo locatore il pagamento della pigione con il provento del pignoramento del reddito del ricorrente. Vista anche l’ampia offerta attuale di appartamenti in locazione non appare impossibile per il ricorrente poter ottenere un nuovo alloggio alle condizioni determinate dall’UE. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato.

                             3.2.5   Le spese di trasloco, che il ricorrente non quantifica, potranno verosimilmente essere pagate con l’eccedenza della garanzia locativa attuale (sopra ad consid. 3.2.4). Se è indispensabile, l’UE potrà farsene carico con il provento del pignoramento (in applicazione analogica dell’art. 92 cpv. 3 LEF). Il ricorso va dunque in definitiva respinto.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

                                   5.   L’ammissione al gratuito patrocinio – di cui il ricorrente chiede il beneficio – è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 178.300).

                                5.1   La designazione di un patrocinatore d’ufficio è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assi­stenza di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sen-tenza del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014. 43 del 9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1).

                                5.2   Nella fattispecie appare data la necessità oggettiva di patrocinio stante la particolare incisività del provvedimento impugnato sulla vita del ricorrente e della moglie, tenuto conto del fatto che a causa dei suoi problemi di salute e per l’età il ricorrente non pareva in grado di difendersi da solo. L’indigenza del richiedente è d’altronde pacifica (sopra consid. 2 e doc. G) e il ricorso non poteva dirsi d’acchito senza possibilità di successo al momento in cui è stato inoltrato, segnatamente a causa della situazione epidemiologica allora in essere.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   È concesso a RI 1 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti compiuti in suo favore dall’avv. PA 1 in sede di ricorso.

                                   4.   Notificazione a:

–     ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.