Incarto n. 15.2020.25
Lugano 8 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 febbraio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 30 luglio 2019 nei confronti del ricorrente a favore dei creditori del gruppo n. 2 (composto dell’esecuzione n. __________ e di altre undici);
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 30 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato il salario di RI 1, di fr. 4'682.95, a concorrenza della quota parte eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 2'507.– mensili;
che con “reclamo” del 21 febbraio 2020, RI 1 è insorto a questa Camera contro il verbale di pignoramento, emesso il 29 ottobre 2019 alla scadenza del termine di partecipazione di trenta giorni stabilito dall’art. 114 LEF, facendo valere di essere rimasto disoccupato per alcuni mesi, motivo per cui afferma di non essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti che nel frattempo si sono accumulati;
che l’oggetto dell’impugnazione è manifestamente il pignoramento e il relativo verbale, sicché va trattata come un ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF contro l’operato dell’UE di Lugano e non, come invece indicato da RI 1, quale reclamo all’autorità giudiziaria superiore nel senso dell’art. 319 CPC, rimedio giuridico riservato alla contestazione delle decisioni giudiziarie dei Pretori e dei Giudici di pace (alla stregua in particolare delle decisioni di rigetto dell’opposizione);
che ad ogni modo nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è sia autorità giudiziaria superiore (art. 48 lett. e LOG) sia autorità cantonale unica di vigilanza (art. 3 LPR), sicché è competente per esaminare il ricorso interposto da RI 1;
che il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nella fattispecie è alquanto dubbio che il ricorrente abbia avuto conoscenza del pignoramento comunicatogli nell’ottobre del 2019 solo nel febbraio del 2020;
che la questione può tuttavia rimanere indecisa siccome il ricorso si rivela irricevibile per altri motivi formali;
che, in effetti, in contrasto con le esigenze dell’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), il ricorso in rassegna non contiene alcuna domanda né una motivazione, pur sommaria;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che per abbondanza occorre inoltre rilevare che secondo il calcolo dell’UE, non contestato dal ricorrente, egli risulta in grado, malgrado le sue difficoltà economiche, di tacitare parzialmente i suoi creditori limitatamente alla quota dei propri redditi eccedente il suo minimo esistenziale, stabilita dall’UE indicativamente in fr. 2'175.– al mese;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a __________ .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.