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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.2020 15.2020.22

15 avril 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,481 mots·~7 min·3

Résumé

Aggiudicazione in un’asta pubblica di un quadro "presunto" di un determinato autore, risultato poi essere un altro. Errore essenziale negato

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.22

Lugano 15 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 febbraio 2020 della società

RI 1   

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’aggiudicazione di un quadro nelle diverse esecuzioni (__________, __________, ecc.) promosse nei confronti di

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nelle diverse esecuzioni (__________, __________, ecc.) promosse nei confronti di PI 1, con avviso del 4 dicembre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato l’in­­canto pubblico di una serie di quadri pignorati per il 29 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la sua sede. L’Ufficio ha pure pubblicato la lista dei quadri posti in vendita, le relative fotografie e le condizioni d’asta sul sito internet delle aste online del Cantone (https://www4.ti.ch/di/dg/uef/aste/aste/), indicando in particolare che “I quadri saranno visionabili il 29.01.2020 a partire dalle ore 10:00”.

                                  B.   Il 29 gennaio 2020 l’UE ha aggiudicato segnatamente il “Quadro raffigurante palazzo e uomo, presunto autore Morandi” alla società RI 1 per fr. 3'500.–.

                                  C.   Con ricorso del 5 febbraio 2020 la predetta società si aggrava contro l’aggiudicazione, chiedendone l’annullamento e la restituzione del prezzo pagato.

                                  D.   Con osservazioni del 7 febbraio 2020 l’UE postula alla Camera di dichiarare il ricorso infondato e temerario senza ulteriori atti istruttori in virtù dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

Considerato

in diritto:                 1.   La realizzazione può essere contestata solo con un ricorso all’au­­torità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 1 e 2 LEF). Interposto entro 10 giorni dall’aggiudi­cazione, il gravame è senz’altro ricevibile in linea di principio (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente sostiene che il quadro acquistato all’asta non è un “presunto Morandi”, come aveva indicato l’UE nei propri verbali, bensì un dipinto di Pietro Morando, autore che ha un valore di mercato inferiore. Essa è del parere che qualcuno abbia confuso il pittore Morandi con Morando e che tale errore, certamente non intenzionale, l’abbia tratta in inganno. A suo dire, è come se fosse bandita un’asta con un presunto quadro di Picasso e una persona partecipasse per tale dipinto e poi, a fine asta, scoprisse che la firma è di un altro autore, per esempio di Percassi. Secondo essa, in tale ipotesi gli acquirenti offrirebbero una cifra più importante per una presunta opera di Picasso e ovviamente meno per una di Percassi. Si duole pertanto del fatto che, nonostante l’Ufficio abbia annunciato all’incanto la vendita di un “presunto Morandi”, ad asta conclusa, essa si sia aggiudicata in realtà un quadro di un altro artista, come si evince dalla firma sul dipinto. Per tali ragioni, reputa che sia stato commesso un errore che ha viziato l’andamento dell’asta.

                                2.1   Mediante ricorso contro l’aggiudicazione giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicatario può prevalersi anche di un vizio di volontà, quale un errore essenziale giusta l’art. 23 CO (DTF 129 III 364 consid. 5). La pubblicazione dell’asta, o meglio la descrizione degli oggetti posti in vendita, non deve invero fornire informazioni errate, suscettibili di trarre in inganno il pubblico e persino – se sono date le condizioni dell’art. 24 CO – di provocare l’annullamento dell’asta (sentenza della CEF 15.2007.8 del 2 aprile 2007, consid. 1 e riferimenti citatati).

                             2.1.1   Giusta l’art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. L’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO prevede che vi è segnatamente un errore essenziale quando esso concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede negli affari. In tale evenienza, i fatti cui fa riferimento l’errore devono essere certi (v. le versioni del testo in italiano e in tedesco: “una determinata condizione di fatto”, “einen bestimmten Sachver­halt”). Sono dunque escluse le fattispecie di natura speculativa e aleatoria che sono oggetto di speranza, fortuna o sfortuna, ma non di errore essenziale (Schmidlin in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 35 ad art. 23-24 CO).

                             2.1.2   Secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità del negozio giuridico (art. 26 CO). Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente si pone, la controparte può dedurne ch’essa fosse priva d’importanza per la parte che non l’ha sollevata (DTF 129 III 365 consid. 5.3; 117 II 223 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2019.37 del 18 settembre 2019 consid. 4.4).

                                2.2   Nel caso in rassegna, l’UE ha indicato nella lista pubblicata sul sito delle aste online che avrebbe realizzato in particolare un quadro “raffigurante palazzo e uomo, presunto autore Morandi”. Ciò figura anche nel verbale d’incanto (pag. 2, n. 21 della tabella) sottoscritto dalla ricorrente. Quest’ultima era del resto consapevole del fatto che l’attribuzione del quadro poggiava su una semplice presunzione, tant’è che nell’atto di ricorso lo designa a più riprese come un “presunto Morandi”. Ora, per “presunto” s’intende “supposto, ritenuto tale in base a congetture, impressioni, indizi e sim.” (definizione data dal dizionario lo Zingarelli 2018), non invece “certo, sicuro”. In altre parole, l’Ufficio non ha mai dichiarato che il quadro in questione fosse effettivamente dell’artista Morandi né fornito assicurazioni al proposito, anzi ha escluso ogni garanzia sui beni messi all’asta (punto 5 delle condizioni d’asta).

                                         Diverso sarebbe il discorso se l’organo esecutivo avesse annunciato di vendere un quadro “di” Morandi anziché “presunto” tale (come ad esempio avvenuto nella fattispecie trattata nella DTF 114 II 131, ove si poneva un problema di autenticità di un disegno firmato “Picasso” e il venditore aveva garantito chiaramente all’ac-quirente che era autentico), ma così non ha fatto. A fronte di un elemento incerto, quale l’autore del quadro, così designato dal­l’UE con l’anteposizione dell’aggettivo “presunto”, l’insorgente non può invocare in buona fede un errore essenziale nel senso dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, per tacere del fatto che in sé la firma sulla tela ancora non garantisce l’identità del pittore e che il prezzo offerto (fr. 3'500.–) è molto più vicino alle quotazioni delle opere di Pietro Morando (v. www.santagostinoste.it/autori/morando-pietro.asp, in cui è elencato un numero di opere più rappresentativo delle sole quattro fornite dalla ricorrente) che non di quelle di Giorgio Morandi (in media di centinaia di migliaia di euro secondo la ricerca acclusa al ricorso). Il suo è semmai un errore fondato su una mera aspettativa o speranza, che non dà luogo all’annullamento dell’asta (sopra, consid. 2.1.1). Essa si è infatti assunta il rischio che il quadro “presunto Morandi” in realtà non fosse stato dipinto da tale artista.

                                2.3   Anche volendo, per abbondanza, ammettere l’esistenza di un errore essenziale per negligenza giusta l’art. 26 CO, l’insorgente ad ogni modo non si è curata di verificare la firma dell’autore del noto quadro prima dell’asta, in particolare durante la mezz’ora precedente prevista per la visione dei quadri (sopra, consid. A). Come da essa stessa ammesso nel ricorso (“come si evince dalla firma sul quadro”), la verifica in questione le sarebbe bastata per fugare dubbi sull’autore dell’opera. In applicazione della giurisprudenza sopra evocata (consid. 2.1), l’organo esecutivo poteva quindi legittimamente dedurre che la questione legata alla paternità dell’o­pera – che nel caso di specie manifestamente si poneva, vista la designazione del quadro come un “presunto” Morandi – fosse priva d’importanza per la ricorrente, dal momento che non l’ha sollevata prima dell’asta. Ne consegue che il ricorso è infondato e va quindi respinto.

                                   3.   Visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo agli interessati, cui il ricorso non è stato intimato sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 LPR.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a RI 1, c/o __________, __________, __________.

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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