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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.12.2020 15.2020.123

1 décembre 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·595 mots·~3 min·4

Résumé

Avvisi di pignoramento. Escusso che dice di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità. Contestazione dei crediti fiscali posti in esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2020.123

Lugano 1° dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sull’“opposizione” (recte: ricorso) 25 novembre 2020 di

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 20 novembre 2020 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da:

Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emes­si il 20 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino procedono contro RI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e quella cantonale del 2018, rispettivamente di fr. 65.10 e fr. 96.95, oltre agli accessori;

                                         che non avendo l’escusso interposto opposizione ai precetti esecutivi, il 20 novembre 2020 l’UE ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 2 dicembre 2020;

                                         che con “opposizione” del 25 novembre 2020 RI 1 afferma di non riconoscere il “falso pignoramento” facendo valere di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità (AI), che pretende di non coprire il proprio fabbisogno vitale;

                                         che il ricorrente si duole delle difficoltà causategli dalle esecuzioni promosse nei suoi confronti in caso di ricerca di un lavoro o di un appartamento da affittare;

                                         che a suo dire è “inutile e assurdo” ripetere esecuzioni il cui esito è solo di produrre danni economici inutili e controproducenti;

                                         ch’egli ritiene illegale tassare il fabbisogno vitale;

                                         che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale può avere quale oggetto solo un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti;

                                         che l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – non è quindi competente per determinarsi su censure concernenti decisioni di altre autorità;

                                         che in particolare non è abilitata a verificare la validità delle tassazioni fiscali relative alla pretesa posta in esecuzione;

                                         che incombeva invece a RI 1 interporre opposizione alle esecuzioni in questione per contestare le imposte federale diretta e cantonale del 2018 di cui gli escutenti chiedono il pagamento;

                                         che per il resto è proprio in sede di pignoramento che l’UE verificherà se l’unico bene del ricorrente è effettivamente la sua rendita AI, nel qual caso dichiarerà il pignoramento infruttuoso e rilascerà agli escutenti un attestato di carenza di beni (art. 91, 92 cpv. 1 n. 9a e 115 cpv. 1 LEF);

                                         che la censura d’impignorabilità invocata dal ricorrente è pertanto prematura e di conseguenza irricevibile;

                                         che non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilan­za valutare l’opportunità dell’esecuzione, per il resto formalmente corretta, bensì al creditore;

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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