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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.02.2020 15.2019.96

20 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,264 mots·~6 min·3

Résumé

Avviso d’incanto. Perenzione dell’esecuzione. Concessione di una dilazione di pagamento al condebitore solidale

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.96

Lugano 20 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 novembre 2019 della

RI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso d’incanto emes­so il 20 novembre 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 36'537.38 oltre ad accessori.

                                  B.   Non avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, a richiesta dell’escutente l’UE ha pignorato il 14 dicembre 2017 il credito vantato dalla società escussa nei confronti d’PI 2, di fr. 38'050.50.

                                  C.   L’8 febbraio 2018 l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione e il successivo 15 febbraio essa ha chiesto il differimento della realizzazione giusta l’art. 123 LEF, che le è stato concesso il giorno successivo. Non avendo però la debitrice rispettato i termini di pagamento stabiliti dall’UE, il 20 novembre 2019 esso ha emesso l’avviso d’incanto del credito pignorato per il 4 dicembre 2019 alle ore 10.30.

                                  D.   Con “reclamo” (recte: ricorso) del 21 novembre 2019 e complemento di stessa data, la RI 1 chiede l’annullamento dell’avviso d’incanto “come dell’incanto stes­so”. Con decreto del 26 novembre 2019 il Presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

                                  E.   Con osservazioni rispettivamente del 29 novembre e del 9 dicembre 2019 lo Stato del Cantone Ticino e l’UE si sono opposti al ricorso. La ricorrente ha da parte suo confermato le sue conclusioni con replica spontanea del 12 dicembre 2019.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 20 novembre 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   La ricorrente sostiene che l’esecuzione è perenta in quanto i termini degli art. 116 e 117 LEF per chiedere la realizzazione sono trascorsi. Fa infatti valere che l’escutente le ha concesso una rateazione, che a suo dire equivale al ritiro della domanda di realizzazione e rende inesigibile il credito complessivo. A mente del creditore, invece, la dilazione del 12 aprile 2019, come pure quella precedente del 4 dicembre 2017, sono state da lui concesse al solo PI 2 personalmente, e non anche alla società escussa, allo scopo di sospendere il procedimento penale nei confronti di lui. Con la replica spontanea l’escussa argomenta di rispondere solidalmente del credito posto in esecuzione con il suo rappresentante PI 2 e che la concessione di una dilazione ad una delle parti solidalmente responsabili profitta a tutte le altre.

                                   3.   Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. L’esecuzione nella quale la domanda di realizzazione non è stata presentata nel termine legale stabilito dall’art. 116 LEF o che, dopo il suo ritiro, non è stata tempestivamente rinnovata diventa perente per legge (art. 121 LEF), ovvero senza necessità di una decisione costitutiva dell’ufficio d’esecuzione. Esso è però obbligato ad accertarne la caducità d’ufficio e in ogni tempo in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 69 III 50; sentenza del Tribunale federale 7B.250/2003 del 29 gennaio 2004, consid. 3.1; Frey in: Basler Kom­mentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 121 LEF; Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 121 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12 ad art. 121 LEF).

                                3.1   Nella fattispecie il pignoramento del credito vantato dalla società escussa nei confronti d’PI 2 è avvenuto il 14 dicembre 2017 e già il 31 gennaio 2018 lo Stato del Cantone Ticino ha presentato la domanda di vendita. La stessa risulta quindi in principio del tutto tempestiva.

                                3.2   Come correttamente evidenziato dalla ricorrente la concessione da parte del procedente di una dilazione di pagamento all’escusso dopo la presentazione della domanda di vendita equivale al ritiro della medesima (Rüetschi in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 121 LEF; Frey, op. cit., n. 6 ad art. 121; Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 121; Bettschart, op. cit., n. 10 ad art. 116 e n. 2 ad art. 121).

                             3.2.1   In concreto il 12 aprile 2019 il creditore ha comunicato al patrocinatore d’PI 2, che patrocina pure la ricorrente, che in via del tutto eccezionale “l’imposta alla fonte relativa alla pratica in oggetto dovrà essere versata dal suo cliente PI 2 nel seguente modo: 23 rate da CHF 651.00, la prima da versare entro il 30.04.2019, saldo di CHF 650.75 entro il 31.03.2021”. Ora, è fuor di dubbio che la dilazione di pagamento è stata concessa a __________ personalmente e non anche a favore della RI 1, che non è menzionata, come del resto già espres­samente evidenziato dal creditore il 4 dicembre 2017 in riferimento a una precedente dilazione di pagamento concessa allo stesso PI 2. La questione da risolvere è dunque quella di sapere se di questa dilazione possa beneficiare anche la ricorrente nella sua qualità di debitrice solidale con PI 2 nei confronti del procedente.

                             3.2.2   Secondo l’art. 145 cpv. 1 CO il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa stessa o dall’oggetto dell’obbliga­zione solidale. Dall’art. 145 cpv. 1 CO emerge a contrario che un debitore solidale non può opporre al creditore eccezioni che riguardano il rapporto di quest’ultimo con un altro debitore solidale (Graber in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 145 CO e riferimenti ivi). In particolare un debitore non si può appellare alla circostanza che il creditore abbia concesso una dilazione di pagamento ad un altro debitore solidale (Graber, op. cit., loc. cit.; Krauskopf, Zürcher Kommentar, Art. 143-150 OR, 3a ed. 2016, n. 15 e 23 ad art. 145 CO; Kratz, Berner Kommentar, Art. 143-150 OR, n. 123 ad art. 145 CO in relazione con il n. 122; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., 2000, n. 88.20). La dilazione del 12 aprile 2019 non profitta dunque alla ricorrente. Infondato, il ricorso va respinto.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –     .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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