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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.12.2019 15.2019.89

16 décembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·869 mots·~4 min·3

Résumé

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Procedura d’appello pendente all’estero contro la sentenza in base alla quale l’escutente ha ottenuto il rigetto definitivo dell’esecuzione

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.89

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 ottobre 2019 della

RI 1 (rappresentata dal gerente RA 1, __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 ottobre 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, IT-__________  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 72'135.21 sulla base di un decreto ingiuntivo e di una decisione emessi dal Tribunale di Como rispettivamente il 30 luglio 2015 e l’8 gennaio 2019.

                                  B.   L’opposizione interposta dall’escussa essendo stata rigetta in via definitiva con sentenza emessa il 12 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’8 ottobre 2019 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con ricorso del 18 ottobre 2019, la RI 1 ha chiesto alla Camera di annullare “e/o” sospendere la comminatoria di fallimento.

                                  D.   Con osservazioni del 23 ottobre 2019 l’UE ha proposto di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori, sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

Considerato

in diritto:                 1.   Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il 9 ottobre 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

                                   2.   A sostegno della sua richiesta di annullamento “e/o” sospensione della comminatoria di fallimento, la ricorrente fa valere di aver inoltrato al Tribunale d’appello di Milano un appello contro la sentenza con cui il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione interposta contro il decreto ingiuntivo, su cui l’escutente fonda le proprie pretese. Evidenzia d’altronde di aver presentato contestualmente una richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la cui discussione era prevista per il 3 dicembre 2019.

                                   3.   Giusta l’art. 159 LEF, ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’e­­secuzione gli commina senza indugio il fallimento. Nel caso in esa­me, è indubbio che la RI 1 è soggetta all’esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 9 LEF) e che la sua opposizio­ne al precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva con la sentenza 12 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2019.2498), ora passata in giudicato, acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escuten­­te il 7 ottobre 2019. Corretta, quindi, la decisione dell’UE di emettere la comminatoria di fallimento, tanto più che, come risulta implicitamente dalle stesse allegazioni della ricorrente, la sentenza italiana di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo era ancora provvisoriamente esecutiva al momento dell’inoltro del ricorso. Di conseguenza nulla giustifica al momento attuale l’annullamento o la sospensione della comminatoria.

                                   4.   Se la sentenza italiana dovesse poi essere annullata o la sua prov­visoria esecutività sospesa, la RI 1 potrà sempre chiedere l’annullamento, rispettivamente la sospensione, degli atti ese­cutivi successivi al rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo o persino dell’intera esecuzione. Siccome si tratta al momento soltanto d’ipotesi, può essere lasciato indeciso il quesito di sapere se l’annullamento (o la sospensione) degli atti esecutivi successivi al rigetto può essere richiesto direttamente all’ufficio d’esecuzione e se del caso, su ricorso, all’autorità di vigilanza (in tal senso: DTF 56 III 151 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 80 LEF) oppure se è necessaria un’azione giudiziaria di annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (così: Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8a e 8b ad art. 80 LEF, che cita l’obiter dictum della DTF 110 II 357 con­sid. 2). In virtù dell’art. 159 LEF, ad ogni modo, l’UE deve continuare l’esecuzione senza indugio, proprio perché la pretesa dell’escutente si fonda su una decisione per ora esecutiva, cioè atta ad essere eseguita, pur in modo provvisorio (ossia sotto riser­va di una ripetizione dell’indebito pagamento giusta l’art. 86 LEF).

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –  .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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