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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.10.2019 15.2019.88

21 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·945 mots·~5 min·3

Résumé

Deposito giudiziale di una somma accreditata sul conto dell’ufficio d’esecuzione. Inammissibilità della via del ricorso all’autorità di vigilanza

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.88

Lugano 21 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso interposto il 14 ottobre 2019 da

RI 1, IT-__________ RI 2, IT-__________ (patrocinati dall’__________ PA 1 __________)  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il trasferimento alla Pretura di Lugano quale deposito giudiziale di fr. 500'000.– precedentemente oggetto del sequestro n. __________ decretato nei confronti dei ricorrenti a richiesta di

PI 2, __________ (patrocinato dall’__________ PA 4, __________)  

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che nel contratto di compravendita della particella n. __________ RFD di __________ concluso il 18 dicembre 2015 tra RI 1 e RI 2 (venditori) e PI 2 (acquirente), le parti hanno convenuto che la notaia avv. PI 1 avrebbe trattenuto fr. 500'000.– a garanzia della tempestiva immissione in possesso dell’acquirente;

                                         che in seguito a un contenzioso sorto tra le parti, il 31 maggio 2016 PI 2 ha fatto sequestrare il credito di fr. 500'000.– dei venditori e la notaia ha trasferito la somma sul conto dell’Ufficio d’e­­secuzione (UE) di Lugano;

                                         che il 3 dicembre 2018 l’UE ha revocato il sequestro sulla scorta dell’art. 277 LEF, i venditori avendo fornito delle garanzie sufficienti;

                                         che statuendo con decisione del 30 settembre 2019, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato il deposito giudiziale presso la Pretura della nota somma di fr. 500'000.– depositata sul conto dell’UE (inc. SO.2018.6386);

                                         che l’UE ha dato seguito a tale decisione il 3 ottobre 2019, informandone i patrocinatori delle parti con email di stessa data;

                                         che con il ricorso in esame RI 1 e RI 2 si dolgono che l’UE abbia agito mentre la decisione pretorile non era né esecutiva né passata in giudicato e segnalano di averla impugnata con appello, il quale – sostengono – preclude per legge l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315 CPC);

                                         che i ricorrenti chiedono alla Camera di ordinare alla Pretura di Lugano di ritrasferire i fondi sul conto dell’UE in attesa della decisione sull’appello;

                                         che il ricorso all’autorità di vigilanza a tenore dell’art. 17 LEF è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenze della CEF 15.2017.27 del 18 aprile 2017 e 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1);

                                         che pertanto gli atti giuridici compiuti dagli organi d’esecuzione forzata senza far uso del loro potere pubblico, come ad esempio la conclusione di contratti (cfr. DTF 129 III 400, consid. 1.2) o di transazioni (DTF 103 III 23 seg.), non sono provvedimenti impugnabili, come non lo sono atti giuridici effettuati dall’autorità esecutiva come un semplice privato nell’ambito di una normale relazione contrattuale, fatto salvo il caso del mandato di gestione immobiliare coatta giusta gli art. 16 cpv. 3 e 94 cpv. 2 RFF (sentenza della CEF 15.2012.6 del 19 gennaio 2012, massimata in RtiD 2012 II 893 n. 51c), segnatamente quando avvisa il terzo debitore di una lite sulla titolarità del credito rivendicato dalla massa (DTF 76 III 101 seg.) o chiede a un terzo di restituire una somma da lui percepita indebitamente (DTF 123 III 336 consid. 1);

                                         che nel caso specifico l’UE non ha trasferito la somma contesa sul conto della Pretura in base a un atto d’imperio fondato sul diritto esecutivo, bensì come un semplice privato in esecuzione dell’or­­dine ricevuto dalla Pretura;

                                         che il carattere manifestamente inammissibile del ricorso si evince anche dalla domanda dei ricorrenti alla Camera di ordinare alla Pretura di restituire i fr. 500'000.–, giacché nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza sugli organi di esecuzione forzata essa non ha alcun potere di sorveglianza sulle autorità giudiziarie;

                                         che del resto – sia precisato per mera abbondanza – è dubbio che l’appello presentato dai ricorrenti abbia effetto sospensivo automatico, siccome la misura del deposito giudiziale in attesa dell’e­­sito della lite che oppone due pretendenti in merito alla titolarità di un credito (art. 168 CO) pare a prima vista avere, come il sequestro LEF (DTF 133 III 590 seg. consid. 1), la natura di un provvedimento cautelare (così: Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10a ed., n. 251 ad § 51), rispetto al quale l’appello non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC);

                                         che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario dare l’oc­­casione alla controparte di esprimersi (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

                                         che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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