Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.01.2020 15.2019.85

28 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,516 mots·~13 min·2

Résumé

Tipi di pignoramento complementare. Ricorso per denegata giustizia. Termine di perenzione per chiede il pignoramento di beni nuovamente scoperti

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.85

Lugano 28 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso per denegata giustizia presentato il 9 ottobre 2019 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,  

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 55'900.– oltre agli interessi del 5% dal 18 giugno 2017.

                                  B.   Adito dall’escutente il 30 ottobre 2017 con un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, con decisione dell’8 gennaio 2018 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha condannato PI 1 a pagare all’escutente fr. 55'900.– oltre agli interessi del 5% dal 18 giugno 2017 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo. L’appello interposto dall’escusso è stato respinto dalla Seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza del 20 aprile 2018 (inc. 12.2018.). Con richiesta pervenuta all’UE il 26 aprile 2018 RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.

                                  C.   Lo stesso 26 aprile 2018 l’UE di Locarno ha pignorato le quote di proprietà per piani (PPP) n. __________, __________ e __________ così come la quota di comproprietà A di 5⁄35 della PPP __________ di B__________ oltre alla quota di comproprietà A di 9⁄306 della PPP __________ di L__________, di spettanza dell’escusso. Il verbale di pignoramento è stato intimato alle parti il 28 maggio 2018. Contiene la menzione per cui vale come attestato provvisorio di carenza di beni.

                                  D.   Il 26 ottobre 2018 l’escutente ha chiesto la vendita dei beni immobili pignorati.

                                  E.   Il 18 maggio 2019 RI 1 ha chiesto all’UE di pignorare le quote sociali della PI 3 di spettanza dell’escusso e di poter visionare i bilanci della società. Ha inoltre postulato il pignoramento dei canoni di locazione versati all’e­­scusso da PI 2, inquilina della PPP n. __________ di B__________, un nuovo interrogatorio dell’escusso in quanto egli avrebbe trovato un lavoro e la comunicazione delle sue dichiarazioni fiscali.

                                  F.   Il 23 maggio 2019 l’UE ha nuovamente interrogato l’escusso, consegnando il relativo verbale alla ricorrente in occasione di un incontro avvenuto il 4 luglio 2019. In tale occasione esso ha pignorato le azioni, e meglio la quota sociale di fr. 19'000.– della PI 3 di spettanza dell’escusso, come precisato nel verbale di pignoramento del successivo 5 luglio.

                                  G.   Il 26 giugno 2019 l’UE ha comunicato alla procedente di aver pignorato le quote sociali della PI 3 e che PI 1 non aveva ancora allestito la dichiarazione fiscale 2018. Esso ha pure chiesto alla procedente, in riferimento alla domanda di vendita dei beni immobili pignorati, il versamento entro 30 giorni di fr. 3'000.– quale anticipo per le spese di realizzazione, importo che però ella non ha versato.

                                  H.   Il 5 luglio 2019 RI 1 ha richiesto nuovamente all’Uf­­ficio di visionare la documentazione contabile della PI 3 dal 2017 via. Essa ha pure richiesto il pignoramento delle quote sociali detenute dall’escusso nella PI 4 e in seguito di poter visionare i bilanci contabili di questa ditta per gli anni 2017 e 2018, ribadendo la richiesta di richiamare dall’au­­torità fiscale le dichiarazioni 2017 e 2018 di PI 1. RI 1 ha inoltre postulato la consultazione dei giustificativi dei salari percepiti da lui dalla PI 5 e il contratto di locazione con l’inquilina PI 2.

                                    I.   Lo stesso giorno l’UE ha allestito un nuovo verbale di pignoramento indicando nello stesso di non pignorare le 21 quote sociali della PI 4 di fr. 1'000.– ciascuna, in quanto la società non ha attivi e non ha attività. Salvo però, il 2 agosto 2019, comunicare via posta elettronica alla ricorrente l’avvenuto pignoramento delle quote sociali. Lo stesso giorno l’UE ha pure informato la ricorrente che i redditi derivanti dalla locazione degli appartamenti ubicati sulla particella n. __________ RFD di __________ sono stati ceduti alla Banca __________ SA, che ha promosso contro l’escusso una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare.

                                  L.   Il 13 agosto 2019 l’UE ha ricordato all’escussa che il verbale di pignoramento del 28 aprile 2018 è stato trasmesso alle parti il 28 maggio 2018 e che lo stesso non è stato contestato. L’UE ha rilevato che solo il 18 maggio 2019 la ricorrente ha chiesto di completare il pignoramento con ulteriori beni, ossia le quote societarie, e che il 5 luglio 2019 esso ha proceduto a un nuovo pignoramento. Esso ha soggiunto di essere in possesso della dichiarazione fiscale 2017 mentre quella riferita al 2018 non è ancora stata allestita. Ha pure evidenziato che l’escusso gli ha fornito i bilanci delle società PI 4 e PI 3.

                                  M.   Con ricorso del 9 ottobre 2019, RI 1 chiede che gli venga consegnata tutta la documentazione da lei richiesta e il verbale di pignoramento complementare relativo alla PI 4.

                                  N.   Con osservazioni 20 ottobre 2019 PI 1 si è opposto al ricorso. Pure l’UE ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                 1.   PI 1 contesta la tempestività del ricorso. Ora, RI 1 si duole che l’Ufficio non ha eseguito il pignoramento complementare e non le ha trasmesso correttamente i documenti giustificativi da lei richiesti il 5 luglio 2019, reputando insufficiente quanto inviatole. In altre parole essa lamenta una denegata giustizia nei suoi confronti, e più precisamente l’omissione di azioni richieste da parte dell’UE e la violazione del suo diritto di accedere agli atti. Orbene, giusta l’art. 17 cpv. 3 LEF è ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia all’autorità di vigilanza cantonale, nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR). Il ricorso si rivela così ricevibile.

                                   2.   La ricorrente lamenta il fatto che l’UE non ha correttamente eseguito il pignoramento complementare dei beni a suo dire dissimulati dal debitore. Si duole d’altronde di non aver ottenuto il verbale aggiornato relativo al pignoramento complementare delle quote della PI 4, malgrado le sue sollecitatorie e la conferma dell’UE del 2 agosto 2019.

                                2.1   La LEF prevede tre tipi di pignoramento complementare diversi, che corrispondono a tre fasi distinte dell’esecuzione (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 1075 segg.).

                                         Anzitutto, in caso di partecipazione di nuovi creditori entro trenta giorni dall’esecuzione del pignoramento, l’ufficio d’esecuzione de­ve procedere d’ufficio a un pignoramento complementare (Ergänzungspfändung, complément de saisie), durante il termine di partecipazione in corso o immediatamente dopo (DTF 83 III 135) se quello (principale) già eseguito non basta a coprire tutte le pretese incluse nel gruppo (art. 110 cpv. 1 LEF).

                                         A richiesta di un creditore a beneficio di un attestato di carenza di beni provvisorio (non ancora sostituito da un attestato definitivo), inoltrata nel termine di un anno dell’art. 88 cpv. 2 LEF, l’ufficio deve poi procedere a un pignoramento successivo (Nachpfändung, saisie complémentaire) dei beni scoperti dopo l’esecuzione del pignoramento, esistenti o no al momento del pignoramento, limitatamente all’importo che, secondo la stima complessiva degli oggetti pignorati, risulta scoperto (art. 115 cpv. 3 LEF).

                                         In terzo luogo, qualora, dopo la realizzazione dei beni pignorati, si constati che la somma ricavata non basta a coprire l’ammontare dei crediti o che la realizzazione dei beni pignorati o di alcuni di essi è diventata impossibile, ad esempio in caso di confisca pena­le, di rivendicazione riuscita, di distrazione o distruzione dei beni, di mancanza di offerte sufficienti (giusta l’art. 126 LEF) o di rinuncia alla realizzazione a norma dell’art. 127 LEF (Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 145 LEF), l’ufficio deve eseguire immediatamente, in ogni tempo, un pignoramento successivo d’ufficio (Nachpfändung von Amtes wegen, saisie complémentaire d’office) di altri beni dell’escusso, se esisto­no (art. 145 LEF).

                                2.2   Nella fattispecie il pignoramento principale è stato eseguito il 26 aprile 2018 mentre l’escutente ha postulato il pignoramento di ulteriori beni di pertinenza dell’escusso solo il 18 maggio 2019, ossia quasi un anno dopo. Non ha precisato il tipo di pignoramento complementare richiesto, anche se pare(va) avere in vista un pignoramento successivo (giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF) di beni a suo dire dissimulati dall’escusso. Ad ogni modo non entra(va) in considerazione un pignoramento complementare nel senso dell’art. 110 cpv. 1 LEF, essendo il termine di partecipazione al gruppo (in casu n. 5), di 30 giorni, stabilito dalla stessa norma scaduto da tempo.

                                2.3   Per quanto attiene al secondo tipo di pignoramento, la richiesta dev’essere formulata “entro il termine di un anno previsto all’art. 88 cpv. 2 LEF”, computato “dalla notificazione del precetto” (e non soltanto da quella del verbale di pignoramento: sentenza della CEF 15.2019.21 del 30 luglio 2019 consid. 4).

                                  a)   Nel caso specifico il precetto esecutivo è stato notificato al debitore il 27 luglio 2017. Il termine di perenzione è rimasto sospeso tra il giorno (il 30 ottobre 2017) in cui la ricorrente ha promosso dinnanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna l’azione giudiziaria volta (anche) a rigettare l’opposizione e la sua “definizione”. Con quest’ultimo termine s’intende il momento in cui la decisione diventa esecutiva (cfr. DTF 106 III 56 consid. 3; sentenza della CEF 15.2019.32 del 13 agosto 2019 consid. 4) ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 CPC (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 88 LEF), vale a dire il giorno a partire dal quale la decisione non può più essere contestata con un rimedio di diritto ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3). Se è appellabile – come nel caso concreto, siccome le decisioni di tutela giurisdizionale nei casi manifesti non rientrano nelle eccezioni menzionate all’art. 309 CPC – la decisione diventa esecutiva il giorno dopo la scadenza del termine d’appello (in concreto di 10 giorni: art. 314 cpv. 1 CPC), ove le parti non abbiano rinunciato ad impugnare la decisione oppure ove l’appello non sia stato ritirato (Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 3-4 ad art. 336 CPC; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 2 ad art. 336 CPC). Il termine di perenzione rimane d’altronde sospeso finché il creditore non ha la facoltà di ottenere un’attestazione del suo carattere esecutivo (DTF 126 III 480 consid. 2/a), ora giusta l’art. 336 cpv. 2 CPC.

                                  b)   Nel caso in esame, la sentenza del 20 aprile 2018 con cui la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 12.2018.9) ha respinto l’appello interposto da PI 1 contro la decisione di rigetto dell’8 gennaio 2018 gli è stata notificata il 24 aprile 2018. Aggiunti i 176 giorni della sospensione tra il 30 ottobre 2017 e il 24 aprile 2018 alla scadenza dell’anno di perenzione (del 27 luglio 2018), il termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe scaduto il 25 gennaio 2019. Pur considerati alcuni giorni supplementari per l’ottenimento dell’attestazione di esecutività, la richiesta di pignoramento complementare presentata dalla ricorrente il 18 maggio 2019 è manifestamente tardiva.

                                2.4   È anche escluso un pignoramento complementare d’ufficio in virtù dell’art. 145 cpv. 1 LEF, giacché le quote di comproprietà immobiliare pignorate non sono ancora state realizzate. Certo, avendo la ricorrente omesso di anticipare le spese di realizzazione, la domanda di vendita è reputata ritirata (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 17 ad art. 127 LEF con riferimento alla spiegazione n. 3 del modulo n. 27), ma RI 1 la può ancora rinnovare entro la scadenza del termine perentorio di due anni per chiedere la realizzazione di fondi (art. 116 cpv. 1 e 121 LEF), ovvero entro il 26 aprile 2020. Sia come sia, anche se il pignoramento complementare d’ufficio (art. 145 LEF) si giustifica in tutti i casi in cui la realizzazione dei beni pignorati, per qualunque motivo, è diventata impossibile (DTF 120 III 86 consid. 3/d), l’impossibilità dev’essere oggettiva, nel senso che il motivo non dev’essere addebitabile all’escutente, sicché egli non vi ha diritto se ha rinunciato alla realizzazione dei beni pignorati.

                                         Del resto, i beni che non sono stati pignorati perché l’escusso o terzi hanno disatteso il proprio dovere d’informazione (art. 91 LEF) o perché non sono stati indicati nel verbale di pignoramento, ancorché esistessero già al momento del pignoramento, non possono essere oggetto di un pignoramento complementare d’ufficio, ma possono essere pignorati solo dietro esplicita richiesta dell’e­scutente (DTF 120 III 86 consid. 3/c) se sono adempiuti i requisiti di un pignoramento successivo giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF (Rey-Mermet, op. cit., n. 7 ad art. 145). Ora, nel caso specifico la richiesta della ricorrente è tardiva (sopra consid. 2.3).

                                   3.   Il pignoramento eseguito dopo la perenzione del termine dell’art. 88 cpv. 2 LEF è nullo (DTF 96 III 117; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 88 LEF). Lo stesso vale per il pignoramento successivo ai sensi dell’art. 115 cpv. 3 LEF, vincolato allo stesso termine (sentenza del Tribunale cantonale vallesano del 3 febbraio 2017, RVJ 2018 197 consid. 4.2.2; pure Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 18 ad art. 145 LEF che parla di un termine di preclusione [cita per errore l’art. 48 cpv. 2 invece dell’art. 88 cpv. 2]). L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata (art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).

                                         Ne segue che, nella fattispecie, non solo non può essere dato seguito alle richieste della ricorrente volte all’esecuzione di un pignoramento complementare dei beni a suo dire dissimulati dal debitore e alla consegna del verbale di pignoramento complementare delle quote della PI 4 come di tutti gli altri documenti richiesti (copie complete dei bilanci e conti economici della PI 3 e della PI 4, dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 di PI 1, giustificativi riferiti al salario da lui percepito dalla PI 5 e contratto di locazione con PI 2), ma deve anche essere annulla­to il pignoramento complementare della quota sociale della PI 3 di spettanza dell’escusso. Stante l’assetto legislativo vigente, l’unica possibilità per lei di far pignorare beni non compresi nel pignoramento del 26 aprile 2018 è di promuovere una nuova esecuzione.

                                   4.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   È accertata d’ufficio la nullità del pignoramento complementare della quota sociale di fr. 19'000.– nella PI 3 indicata al n. 10 del verbale del 5 luglio 2019.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

15.2019.85 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.01.2020 15.2019.85 — Swissrulings