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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.10.2019 15.2019.73

31 octobre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·807 mots·~4 min·2

Résumé

Comminatoria di fallimento. Mancata partecipazione a un’udienza di conciliazione relativa a un rigetto di un’opposizione in realtà non avvenuta

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.73

Lugano 31 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 settembre 2019 della

RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 agosto 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di della ricorrente da

PI 1, __________ (rappresentato da RA 1, __________)  

ritenuto

in fatto:                   A.   Nell’esecuzione n. __________ promossa l’8 gennaio 2019 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 3'944.60 oltre agli accessori, il 19 agosto 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

                                  B.   Con ricorso 19 settembre 2019, la RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria di fallimento.

                                  C.   Con osservazioni 24 settembre 2019, l’UE ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

                                   2.   Nel caso specifico, la RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento “per denegata giustizia”, lamentandosi del fatto che il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest non ha dato seguito alla sua richiesta di rinviare l’udienza di conciliazione del 2 maggio 2019 e ha rilasciato l’autorizzazione ad agire.

                                   3.   Preso atto che la causa cui accenna la ricorrente era stata promossa da PI 1 per ottenere la condanna della stessa a versargli fr. 3'944.60 e (secondo l’autorizzazione ad agire) il riget­to definitivo dell’opposizione all’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento qui impugnata, ma appurato dagli atti dell’UE l’assenza di opposizione al precetto esecutivo, motivo per cui è stato dato seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione con l’emanazione della comminatoria avversata, la Camera, con ordinanza dell’8 ottobre 2019, ha impartito alla RI 1 un termine di dieci giorni per dimostrare di aver dichiarato opposizione al precetto esecutivo n. __________ verbalmente o per scritto alla persona che le ha consegnato l’atto esecutivo o direttamente all’UE di Lugano. Poiché la ricorrente è rimasta silente, e ricordato l’obbligo di collaborazione delle parti all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 4 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280. 200]), si può ritenere che la RI 1 non ha interposto opposizione all’esecuzione n. __________ e che la procedura di conciliazione è stata inutilmente promossa dall’istante.

                                   4.   Ciò posto, le censure della ricorrente si rivelano senza oggetto, per tacere del fatto ch’essa non spiega comunque per quale motivo la sua mancata partecipazione all’udienza del 2 maggio 2019 giustificherebbe l’annullamento della comminatoria di fallimento. Insufficientemente motivato (con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR), il ricorso è pertanto inammissibile.

                                   5.   Stante l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal dare alla controparte la possibilità di formulare osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).

                                   6.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   3.   Notificazione a:

–  ; –    .  

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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