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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.09.2019 15.2019.66

18 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,664 mots·~8 min·2

Résumé

Precetti esecutivi. Domanda di non dar notizia a terzi delle esecuzioni

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.66

Lugano 18 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 giugno 2019 da

 RI 1  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 3,  

così come nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la ricorrente rispettivamente da

PI 1, (rappresentato dal RA 2, ) PI 2, (rappresentata dalla RA 1, )  

e nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse rispettivamente da

PI 5, (patrocinata dall’avv. PR 1, ) PI 4,

contro la

PI 6,

ritenuto

in fatto:                   A.   Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 giugno 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona, RI 1 procede contro PI 3 per l’in­­casso di fr. 2'100.– oltre agli interessi del 10% dal 1° dicembre 2017.

                                  B.   Il 22 giugno 2018 PI 3 ha interposto opposizione al precetto e il 30 gennaio 2019 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a terzi dell’esecuzione in questione.

                                  C.   Con scritto del 30 gennaio 2019 l’Ufficio ha informato RI 1 della domanda appena citata e l’ha invitata a comunicare entro il 21 febbraio 2019, con le relative prove, se aveva avviato una procedura di eliminazione dell’opposizione (“rigetto dell’opposizione” [art. 80 segg. LEF] o azione giudiziaria di accertamento [art. 79 LEF]) o se il debitore aveva pagato integralmente il credito posto in esecuzione, con l’avvertenza per cui in caso di mancata comunicazione l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi (a norma dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF).

                                  D.   Non avendo l’escutente dato seguito all’invito, mediante lettera dell’8 marzo 2019 l’organo esecutivo ha comunicato alle parti di aver accolto la domanda di PI 3.

                                  E.   Con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 maggio 2019 dall’UE la PI 2 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre ad accessori. Altrettanto ha fatto il PI 1 sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 luglio 2019 per l’incasso di fr. 95.60.

                                  F.   Il 27 maggio 2019 PI 5 ha fatto spiccare dall’Ufficio il precetto esecutivo n. __________ nei confronti dell’PI 6 per l’incasso di complessivi fr. 2'481.05. Il 4 giugno 2019 pure il PI 4 ha escusso l’PI 6 per l’incasso di fr. 55.60 in base al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’UE lo stesso giorno.

                                  G.   Con ricorso del 14 giugno 2019 RI 1 si aggrava contro l’operato dell’Ufficio nelle diverse esecuzioni sopra citate, chiedendo in sostanza che non venga “cancellata” l’esecu­­zione n. __________ e che siano invece annullate le esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________.

Considerato

in diritto:                 1.   Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato mediante un solo allegato più ricorsi contro provvedimenti ed esecuzioni distinti. Per economia processuale i gravami verranno decisi con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

                                   2.   Per quanto attiene all’esecuzione n. __________, RI 1 sostiene, sebbene non in modo del tutto chiaro, che il credito posto in esecuzione va pagato e non dev’essere pertanto “cancellato” dall’UE. Essa si aggrava in sostanza contro la decisione dell’Ufficio di non dar notizia a terzi interessati dell’esecu­­zione in questione.

                                2.1   Giusta il nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gen­naio 2019 (RU 2018 4583; FF 2015 2641 4779), “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se ta­le prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”.

                                2.2   A prescindere dalla dubbia tempestività del gravame, l’insorgente non avendo impugnato entro 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) lo scritto del 30 gennaio 2019 con cui l’UE le aveva assegnato il termine giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF (sopra, consid. C), ricevuto al più tardi all’inizio del febbraio 2019 (v. scritto allegato al ricorso), né il provvedimento dell’organo esecutivo dell’8 marzo 2019 (sopra, consid. D), la nota esecuzione in realtà non è stata “cancellata”. L’Ufficio si è semplicemente limitato, conformemente a quan­to prevede la legge, a invitare RI 1 a comunicare e documentare le iniziative processuali da lei intraprese, con la comminatoria, in caso di mancata risposta, non dell’estin­zione della sua pretesa o dell’esecuzione, bensì solo della cessata comunicazione dell’esecuzione a terzi interessati. Nella misura in cui è ammissibile, la censura si rivela dunque infondata.

                                   3.   La ricorrente pretende altresì un risarcimento di fr. 2'500.– per i danni che sostiene di aver subito a causa dell’operato dell’UE nella predetta esecuzione, nonché di quello del Giudice di Pace del circolo di Giubiasco nella procedura di conciliazione che la PI 7 aveva avviato il 1° ottobre 2018 nei confronti di PI 3 (v. ordinanza 2 novembre 2018 allegata al ricorso). Indipendentemente dal fondamento di tale pretesa, la richiesta s’avvera inammissibile, giacché il ricorso giusta l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata (o addirittura di un’altra autorità, come il Giudice di pace, che neppure sottostà alla vigilanza di questa Camera) in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (sentenza della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019, consid. 7).

                                   4.   In merito alle esecuzioni n. __________ e __________, RI 1 si duole del fatto che l’UE abbia emesso i relativi precetti esecutivi a suo carico, nonostante essa sia domiciliata all’estero. Ora, è vero che in base alle indicazioni del registro del movimento della popolazione del Canton Ticino (“Movpop”), esaminato d’uffi­­cio, la ricorrente risulta partita per l’__________ il 30 novembre 2012, sicché non sarebbe dato il foro esecutivo del domicilio del debitore giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF. Ciononostante, non è necessario soffermarsi oltre sulla questione, siccome dagli eventi registrati nel sistema informatico degli uffici di esecuzione del Cantone, an­ch’essi esaminati d’ufficio, emerge che le esecuzioni in questione sono state annullate a seguito del ritiro delle relative domande da parte degli escutenti il 6 agosto 2019 (v. anche avvisi di ritiro delle domande di esecuzione agli atti). Ne consegue che il ricorso contro le stesse è senza oggetto e va quindi stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

                                   5.   Per quanto concerne le esecuzioni n. __________ e __________, l’insor­­gente fa valere la medesima contestazione esaminata al precedente considerando. Ora, malgrado appaia dubbia la sua legittimazione a chiedere l’annullamento delle esecuzioni, siccome sono state promosse contro un terzo, l’PI 6, e la ricorrente non ha dimostrato di esserne organo o rappresentante, ma si è limitata a sostenere che si tratta di una società con sede all’estero, il cui direttore è un tale __________, il ricorso risulta, anche in tal caso, senza oggetto e quindi da stralciare dal ruolo, l’UE avendo già annullato le esecuzioni in seguito al ritiro delle relative domande da parte dei procedenti il 25 luglio 2019 (v. avviso di ritiro della domanda di esecuzione agli atti).

                                   6.   RI 1 si lamenta anche di non meglio specificate esecuzioni promosse contro la PI 7, sostenendo che anche la sede di quest’ultima si trova all’estero e che pertanto l’UE non avrebbe potuto emettere i precetti esecutivi. Secondo accertamenti svolti d’ufficio, la PI 7, la cui natura giuridica non è precisata, risulta unicamente menzionata quale indirizzo dell’insorgente nello scritto del 30 gennaio 2019 con cui l’organo esecutivo l’aveva informata della domanda di PI 3 di non dar notizia dell’esecuzione n. __________. L’Ufficio non ha invece emesso alcun precetto esecutivo contro la PI 7. La censura s’avvera quindi priva d’ogget­­to.

                                   7.   Pure senza oggetto risultano ormai le doglianze secondo cui l’Uf­­ficio avrebbe ignorato le contestazioni dell’insorgente contenute nelle comunicazioni via e-mail del 13 giugno 2019 allegate al ricorso, dal momento che fanno riferimento alle domande di annullamento delle esecuzioni contro l’PI 6 e la PI 7, trattate e decise da questa Camera con l’odierna sentenza. Può dunque essere lasciato indeciso il quesito di sapere se l’UE ha effettivamente ricevuto le predette e-mail e deciso di ignorarle.

                                   8.   Stante l’esito dei ricorsi, non è necessario interpellare le parti interessate né notificare loro il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 LPR).

                                   9.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso riguardante l’esecu­­zione n. __________ emessa dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è respinto.

                                   2.   I ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ e __________ dell’Uffi­cio d’esecuzione di Bellinzona sono dichiarati senza oggetto e quindi sono stralciati dal ruolo.

                                   3.   I ricorsi concernenti le esecuzioni n. __________ e __________ dell’Uffi­cio d’esecuzione di Bellinzona sono dichiarati senza oggetto e quindi sono stralciati dal ruolo.

                                   4.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   5.   Notificazione a RI1, .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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