Incarto n. 15.2019.59
Lugano 23 ottobre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 luglio 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 16 luglio 2019 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, IT-__________ (patrocinata dall’__________ PR 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Con il precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede contro il marito RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 43'922.96 oltre agli interessi e spese, sulla scorta di quattro decisioni del Tribunale di Sondrio emesse nella causa di separazione dei coniugi.
B. Il 16 luglio 2019 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore/rice
fr.
5'551.75
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'450.00
Affitto versato fr. 5'000.00 comprese spese accessorie, l’ufficio limita lo stesso ad una locazione più consona alle entrate percepite, la limitazione ha effetto immediato
Assicurazione malattia
fr.
442.80
LAMal
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve
Trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico
fr.
36.75
Abbonamento arcobaleno annuo fr. 411.00
Altri
fr.
83.30
Franchigia CM, spese mediche
Totale
fr.
3'423.85
L’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________. di __________, succursale di __________, la quota di salario eccedente fr. 3'423.85 a partire dal 16 luglio 2019.
C. Con ricorso del 25 luglio 2019, RI 1 chiede di riconoscere nella determinazione del proprio minimo vitale fr. 684.70 per il premio dell’assicurazione malattia, fr. 1'631.05 per le rate leasing dell’auto, fr. 259.40 per l’assicurazione dell’autovettura, fr. 92.– per l’imposta di circolazione, fr. 500.– per il consumo di carburante, fr. 200.– per i costi di manutenzione dell’autovettura, fr. 178.45 per due abbonamenti di telefonia mobile e fr. 12.– per l’assicurazione economia domestica. Egli postula inoltre di riconoscergli le spese per l’energia elettrica e i costi dei medicinali che deve assumere a causa del suo stato di salute.
D. Con osservazioni del 9 agosto 2019 PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver eseguito correttamente il pignoramento.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 16 luglio 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. Il ricorrente si duole che l’UE ha indicato in fr. 442.80 il premio dell’assicurazione malattia quando egli paga in realtà fr. 684.70 mensili. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal conteggio dei premi di luglio 2019 della __________ Società del Gruppo __________ (in seguito “__________”), si evince che RI 1 deve pagare mensilmente fr. 442.80 per l’assicurazione soggetta alla legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 241.90 per le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ora, nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA, non ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (Tabella, cifra II.3; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 93 LEF). L’importo di fr. 442.80 computato dall’UE nel calcolo impugnato deve pertanto essere confermato.
4. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5). Nel caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, purché siano necessarie per motivi professionali (o medici) e non siano rimborsate dal datore di lavoro (o dalla cassa malati) (Tabella, punto II/4/d). Come per tutte le altre spese di cui è chiesto l’inserimento nel minimo esistenziale, spetta all’escusso provare ch’esse sono indispensabili e ch’egli le paga effettivamente e regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).
4.1 Nella fattispecie l’UE ha computato nel minimo esistenziale del ricorrente alla voce “trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico” fr. 36.7 mensili, pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” di fr. 411.– (recte fr. 441.–) annui per una zona (www.arcobaleno.ch/abbonamenti/abbonamento-annuale).
Il ricorrente assevera che la sua attività lavorativa richiede diversi spostamenti sul territorio nazionale per incontrare i clienti della società per cui lavora, così come diverse trasferte alla sede italiana della sua datrice di lavoro, ch’egli deve effettuare con il proprio veicolo. Egli postula pertanto che gli vengano riconosciuti mensilmente fr. 1'631.05 per le rate leasing dell’auto, fr. 259.40 per l’assicurazione dell’autovettura, fr. 92.– per l’imposta di circolazione, almeno fr. 500.– per il consumo di carburante, tenuto conto di una percorrenza di 45'000 km all’anno e di fr. 200.– per i costi di manutenzione.
4.2 In linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3; Maier/Vagnato in: Kren-Kostkiewicz/ Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 7 ad art. 20a LEF). Ad ogni modo, con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR). Se la parte rifiuta di prestare la collaborazione che da essa ci si può ragionevolmente attendere, l’autorità di vigilanza può dichiararne irricevibili le conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
Nel caso specifico, dagli atti non risulta che in occasione del suo interrogatorio presso l’UE RI 1 abbia allegato né provato di sobbarcarsi personalmente spese di trasferte professionali con il proprio veicolo fuori dalla sede della succursale di __________ della __________. presso la quale egli lavora come direttore commerciale. E preso atto che l’UE aveva computato solo le spese di trasferta con i trasporti pubblici dal domicilio al luogo di lavoro, con il ricorso egli si è limitato a produrre il contratto di leasing per la sua automobile (Porsche Macan S Diesel), una foto del contachilometri (che indica 133'589 km) e le fatture per l’imposta di circolazione 2019 e l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (secondo semestre del 2019). Non ha però dimostrato che l’autovettura privata gli è indispensabile per espletare la propria attività lucrativa, né che i relativi costi sono effettivamente pagati da lui e non sono rimborsati dalla datrice di lavoro, e neppure quanti chilometri egli percorre mensilmente per motivi professionali. Al ricorso non è allegata alcun’attestazione al riguardo da parte della datrice di lavoro, dei clienti o dell’autorità fiscale. La censura si rivela così irricevibile (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) o quanto meno non dimostrata, sicché i costi allegati dal ricorrente non possono essere riconosciuti nel suo minimo esistenziale.
4.3 Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata mensile di leasing di fr. 1'631.05 pagata dal ricorrente, relativa alla sua Porsche Macan S Diesel di un valore di fr. 93'700.–, non sia eccessiva in rapporto alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una sua sostituzione con un veicolo meno caro nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF prima della fine del contratto nel giugno 2020 (conformemente ai n. 9 e 11 del contratto di leasing prodotto dal ricorrente) o con uno dei due motoveicoli Harley Davidson da lui comprati anche in leasing (e per questo motivo dichiarati impignorabili dall’UE).
5. Sulla scorta della documentazione prodotta da RI 1 l’UE ha tenuto conto nel suo calcolo della franchigia della cassa malati (di fr. 300.–) e delle partecipazioni alle spese mediche e farmaceutiche (di fr. 700.–), ovverosia di fr. 1'000.– annui, pari a fr. 83.30 mensili.
5.1 Nel ricorso RI 1 evidenzia di aver di recente subito un’operazione chirurgica di asportazione di un tumore alla spalla destra, che gli comporta la somministrazione di diversi medicinali, il cui costo per i mesi di giugno e luglio 2019 è stato di fr. 1'750.40. Inoltre nel mese di settembre 2018 ha subito un intervento chirurgico a seguito di un infarto, patologia che lo costringe a cure farmacologiche che hanno un costo di circa fr. 300.– mensili.
5.2 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Come già rilevato, possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a).
5.3 Nel caso in esame, si evince dal conteggio delle prestazioni della __________ agli atti del 24 giugno 2019 (pag. 5) che a quella data l’importo della franchigia, di fr. 300.–, e l’aliquota percentuale (partecipazione) massima di fr. 700.– (art. 103 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal, RS 832.102]) sono stati raggiunti. Come visto, di questi costi l’UE ha debitamente tenuto conto nel suo calcolo (anzi si potrebbe sostenere che avrebbe dovuto computarne solo la metà dal momento che il pignoramento è iniziato solo a metà anno). D’ora in poi, l’escusso non dovrà quindi più partecipare ai costi per medici e medicamenti nel 2019. Di conseguenza non si può tenere conto delle fatture dell’OFAC e della Dermasana accluse al ricorso. Quante alle due fatture dell’__________ di fr. 25.80 e fr. 78.50, in assenza d’indicazione sul loro motivo non si può determinare se riguardano premi, richiami di partecipazioni, costi non ricorrenti oppure prestazioni non assicurate o coperte solo dall’assicurazione complementare, sicché la censura dev’essere respinta, fermo restando che se il debitore dovesse in futuro sostenere delle spese legate alla salute indispensabili non coperte dall’assicurazione malattia obbligatoria (come contributi ai costi di degenza ospedaliera: art. 64 cpv. 5 LAMal e 104 cpv. 1 OAMal), potrà chiederne il riconoscimento all’Ufficio mediante revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), a condizione di produrre la documentazione a suffragio delle sue asserzioni.
6. Il ricorrente lamenta che l’UE non ha considerato i costi per l’energia elettrica, per cui ha ricevuto lo scorso maggio una richiesta di acconto di fr. 277.–, né quelli dell’assicurazione economia domestica, di fr. 12.– mensili.
6.1 Secondo il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.– mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc.".
6.2 Le spese d’elettricità dell’escusso riferite all’appartamento sono quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.– (v. sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017 consid. 3.2).
6.3 Quale supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al consid. 2, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I). La censura riferita ai premi dell’assicurazione economia domestica va quindi respinta.
7. Il ricorrente afferma infine che l’attività lavorativa da lui svolta richiede l’utilizzo di due utenze di telefonia mobile per un costo di complessivi fr. 178.45.
7.1 L’importo base mensile previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che comprende già le spese di telefono indispensabili per uso privato (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 consid. 5.2/a).
7.2 La deduzione prospettata dall’escusso per gli asseriti costi di telefonia mobile non può d’altronde essere aggiunta al suo minimo vitale come spese professionali, dal momento ch’egli, né davanti all’UE né con il ricorso, ne ha dimostrato l’effettiva necessità per l’espletamento della propria attività professionale e la mancata assunzione da parte della datrice di lavoro, e dagli atti non emerge alcun indizio in tal senso. Il ricorso va dunque integralmente respinto.
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ; – avv. PR 1, __________ __________, __________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.