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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.09.2019 15.2019.57

18 septembre 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,285 mots·~11 min·2

Résumé

Domanda di dissequestro di conti bancari. Importo del credito del sequestrante. Pignoramento di conti di un escusso domiciliato all’estero presso banche con sede in Svizzera

Texte intégral

Incarto n. 15.2019.57

Lugano 18 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 23 luglio 2019 da

  RI 1 IT-__________  

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la reiezione dell’istanza di “sblocco” di conti sequestrati decisa il 18 luglio 2019 nel procedimento n. __________ promosso nei confronti della ricorrente da

PI 1, IT-__________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

e sull’“integrazione” di stessa data avverso la notifica del pignoramento di diversi conti della ricorrente a favore dei creditori del gruppo n. 2

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decisione del 6 giugno 2019, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha parzialmente accolto il reclamo interposto da PI 1 contro la sentenza emes­sa il 1° marzo 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, annullandola e così riformandola:

                                         1.   È ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di eseguire il sequestro di tutti i valori patrimoniali appartenenti direttamente o indirettamente, anche sotto cifra o qualsiasi designazione convenzionale e/o di comodo, a RI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________), presso l’PI 2 (__________,), in particolare le relazioni nominative __________ e __________, e presso l’PI 3 (__________), in particolare le relazioni __________ e __________, entrambe con le relative sotto-rubriche,

                                               e ciò sino a concorrenza di fr. 1'512'842.10 (pari a € 1'330'438.91 al tasso di cambio dell’1.1371 vigente alla data dell’inoltro dell’istanza di sequestro, il 28 febbraio 2019), oltre agli interessi del 5% su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009 e sul saldo di fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre 2010

                                               e di fr. 51'057.20, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019

                                               in garanzia dei crediti vantati da PI 1, __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________),

                                               per causa di restituzione delle liquidità trasferite dal conto della PI 4 sul conto di RI 1 presso PI 4 tra il 21 gennaio e il 13 marzo 2009,

                                               rispettivamente per rifusione delle spese legali secondo il dispositivo n. 1.6.1 della sentenza del 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________).

                                  B.   Il 7 giugno 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro, notificandolo ai due istituti bancari, e il 13 giugno ha emesso il verbale del sequestro.

                                  C.   Il 14 giugno 2019 la Camera ha dichiarato inammissibile l’istanza di “riesame/revoca” del sequestro presentata da RI 1.

                                  D.   A domanda di PI 1, con nuova sentenza del 19 giu­gno 2019, la Camera ha rettificato il dispositivo n. 1 della decisione del 14 marzo 2019, sostituendo la designazione “PI 2 (__________, Lugano)” con quella figurante nell’istanza di sequestro e nel reclamo, ovvero “PI 2/PI 1 (__________ a __________)”.

                                  E.   Il 21 giugno 2019 l’UE ha notificato il decreto di sequestro rettificato all’PI 2 presso il suo “__________” di Lugano. Ha poi emesso il relativo verbale il 24 giugno.

                                  F.   Con comparsa del 2 luglio 2019, RI 1 ha chiesto all’UE e alla Camera di revocare il sequestro dei suoi conti presso l’PI 2 (inc. 15.2019.52). E con un atto del 4 luglio indirizzato alla Camera, all’UE e alla Pretura di Lugano, sezione 5, RI 1 ha presentato ricorso (giusta l’art. 17 LEF) contro i “decreti/verbali” di sequestro del 13, 21 e 24 giugno, previo conferimento dell’effetto sospen­sivo, “a valere pure quale nuova e 3a opposizione (art. 278 LEF), atto integrativo alla 2a opposizione integrativa 24 giugno 2019 (per posta prioritaria) in riferimento alla 1a opposizione depositata in data 24 giugno 2019 (ore 16.00 a mani in Cancelleria Pretura Lugano)”, postulando l’accertamento dell’inefficacia giuridica, ovvero della nullità assoluta del decreto di sequestro, come pure dei relativi verbali 13 e 21 giugno 2019, e l’accoglimento della sua istanza di prestazione di garanzia formulata in occasione del primo atto di opposizione del 24 giugno 2019 (inc. 14.2019.53).

                                  G.   Statuendo con un’unica decisione del 12 luglio 2019, la CEF ha dichiarato irricevibile l’istanza di rettifica del 2 luglio 2019 e nella misura in cui era ammissibile ha respinto il ricorso del 4 luglio 2019, compresa l’integrazione del 5 luglio.

                                  H.   Il 18 luglio 2019, l’UE di Lugano ha respinto le domande presentate il 27 giugno, 2 e 17 luglio 2019 da RI 1, volte allo “sblocco” dei conti aperti presso l’PI 2.

                                    I.   Con ricorso del 23 luglio 2019, RI 1 ha impugnato la decisione appena citata, chiedendone l’annullamento e l’accoglimen­­to dell’istanza di sblocco dei conti aperti presso l’PI 2. Lo stesso giorno, ella ha trasmesso un’“integrazione” al ricorso, postulando l’annullamento di due decisioni dell’UE del 17 luglio 2019 con cui ha notificato all’PI 2 e all’PI 3 il pignoramento dei conti di lei a favore dei creditori del gruppo n. 2 a concorrenza di complessivi fr. 280'000.– oltre a spese e interessi.

                                  L.   Avverso la decisione 12 luglio 2019 della CEF (inc. 15.2019.52 e 14.2019.53), il 26 luglio 2019 RI 1 ha poi inoltrato ricorso in materia civile al Tribunale federale (inc. 5A_609/2019), postulando l’accertamento del difetto di giurisdizione dell’UE di Lugano e della CEF, e di conseguenza della nullità del sequestro. La domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata respinta dal Tribunale federale l’8 agosto 2019.

                                  M.   Con osservazioni del 25 luglio 2019, l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto:                 1.   Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la CEF (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 18 luglio 2019 per quanto attiene alla reiezione delle istanze di sblocco e il 17 luglio 2019 trattandosi delle notifiche di pignoramento, il ricorso e l’“integrazione” – un altro ricorso – sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

                                   2.   Con richieste del 27 giugno, 2 luglio e 17 luglio 2019, RI 1 ha chiesto all’UE lo “sblocco” – recte: dissequestro – dei conti sequestrati presso l’PI 2 facendo valere che i conti sequestrati pres­so l’PI 3, che presentano un saldo di fr. 2'441'588.06, sono ampiamente sufficienti a garantire la pretesa del sequestrante PI 1. Con la decisione impugnata del 18 luglio 2019, l’UE ha respinto quelle richieste ritenendo che i valori sequestrati presso l’PI 3 non coprono interamente i crediti – di fr. 1'512'842.10 e di fr. 51'057.20 oltre agli interessi – a garanzia dei quali è stato ordinato il sequestro, cui vanno aggiunte le spese di emanazione, di esecuzione e di convalida del sequestro nonché le pretese, di complessivi fr. 278'000.– circa, dei creditori del gruppo n. 2 a tutela dei quali gli stessi conti sono stati pignorati il 9 maggio 2018. L’UE ha d’altronde considerato che rimaneva irrisolta la questione di sapere se gli averi depositati sul conto dell’PI 2 (ma verosimilmente intendeva il conto dell’PI 3) sono di “pertinenza” del sequestrante, questione che in sede penale è stata rinviata al foro civile.

                                   3.   Nel primo ricorso, RI 1 ribadisce che gli averi depositati presso l’PI 3 basterebbero a coprire il proprio debito, che a suo dire ammonta a fr. 137'340.99 secondo la decisione 29 gennaio 2019 della Corte di appello e di revisione penale, decisione di cui ha del resto chiesto la revisione sulla scorta della decisione del 22 maggio 2019 del Tribunale federale, che ha negato a PI 1 la qualità di danneggiato e accusatore privato. La ricorrente sostiene poi che il pignoramento del 9 maggio 2018 è nullo perché è stato eseguito dopo il trasferimento del suo domicilio a __________ il 31 dicembre 2017. A suo parere, le esecuzioni a beneficio del pignoramento sarebbero ad ogni modo perente siccome il termine di un anno dell’art. 115 cpv. 3 LEF è scaduto il 9 maggio 2019. Infine, la ricorrente rimprovera all’UE di non aver eseguito il conteggio delle spese e interessi garantiti dal sequestro e conclude per lo “sblocco” dei conti aperti presso l’PI 2.

                                3.1   Contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, le decisioni emesse in ambito penale non hanno un impatto diretto sul sequestro decretato in base alla LEF. L’ammontare della pretesa di PI 1 garantita da quest’ultimo provvedimento è quello indicato nella decisione 6 giugno 2019 di questa Camera, ovvero fr. 1'512'842.10, oltre agli interessi del 5% su fr. 113'710.– dal 31 dicembre 2009 e sul saldo di fr. 1'399'132.10 dal 22 novembre 2010, più fr. 51'057.20, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2019 (sopra ad A). Di conseguenza, a oggi il credito raggiunge quasi fr. 2'200'000.–, ricordato che al ricorso interposto contro la decisione della CEF non è stato conferito effetto sospensivo.

                                         I conti sequestrati risultano inoltre pignorati per oltre fr. 278'000.–. Il termine di un anno dell’art. 115 cpv. 3 LEF invocato dalla ricorrente non è di rilievo nella fattispecie, poiché i conti dell’PI 2 e dell’PI 3 non sono stati scoperti dopo l’allestimento del verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 (valente quale attestato di carenza di beni provvisorio), ma sono indicati in quel verbale come oggetto del pignoramento. Neppure il cambio di domicilio della ricorrente ha fatto decadere le esecuzioni a favore delle quali è stato eseguito il pignoramento, giacché un siffatto cambio non ha alcun effetto sul foro esecutivo se avviene dopo l’avviso di pignoramento (art. 53 LEF). La censura è del resto ampiamente tardiva e quindi irricevibile. Come la ricorrente ben sa (sentenza della CEF 15.2018.50 del 3 dicembre 2018 consid. 3.2), la prosecuzione di un’esecuzione in Svizzera non è infatti nulla quando l’escusso pretende di essere domiciliato all’estero poiché non può ledere interessi di terzi. RI 1, invece, non solo non ha contestato gli avvisi di pignoramento relativi alle 12 esecuzioni (sulle 86 che conta il gruppo n. 2, v. doc. FF accluso al ricorso) proseguite dopo il 31 dicembre 2017, ma nel suo ricorso contro il verbale di pignoramento del 9 maggio 2018 (respinto dalla CEF con decisione 15.2018.49 del 13 giugno 2018) ella non ha invocato un cambiamento di domicilio, anzi ha scritto che il ricorso era presentato “nell’interesse di RI 1, __________”. Ne segue che si deve tenere conto anche del pignoramento dei conti sequestrati eseguito il 6 aprile 2018 (oggetto del verbale del 9 maggio 2018).

                                3.2   Non si disconosce invero che l’UE non ha effettuato il calcolo preciso della somma del credito garantito dal sequestro e di quelli a beneficio del pignoramento, compresi gli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati e pignorati, le tasse e spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e le tasse e spese dell’esecuzione a convalida del sequestro, incluse quelle relative ad un’eventuale procedura di rigetto dell’opposi­zione (sentenza della CEF 15.2012.13 del 9 febbraio 2012 consid. 1, massimata in RtiD 2012 II 906 n. 66c), onde determinare se perlomeno una parte degli attivi depositati presso l’PI 2 potesse essere dissequestrata in virtù dell’art. 97 cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 275 LEF). La questione è tuttavia prematura. RI 1, infatti, ha impugnato al Tribunale federale la decisione del 12 luglio 2019 della CEF (sopra ad L) chiedendo di accertare la nullità del sequestro per difetto di giurisdizione della CEF e dell’UE anche per quanto attiene agli attivi depositati presso l’PI 3. Sussiste pertanto la possibilità che tali attivi vengano dissequestrati in caso di accoglimento del ricorso limitato agli stessi, sicché si giustifica di mantenere il sequestro degli attivi depositati presso l’PI 2 fino alla decisione del Tribunale federale o a un (parziale) ritiro del ricorso limitato ai conti dell’PI 3. In caso di reiezione o di ritiro del ricorso, RI 1 potrà se del caso presentare una nuova istan­za di dissequestro (parziale) dei conti dell’PI 2, sulla quale l’UE dovrà determinarsi alla luce delle considerazioni che precedono. Il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di previa notifica alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR).

                                   4.   Con l’“integrazione” del ricorso inoltrata pure il 23 luglio 2019, RI 1 contesta la notifica del “doppio” pignoramento a favore del gruppo n. 2 fatta il 17 luglio 2019 all’Ufficio legale di __________ dell’PI 3 e all’“PI 2 – Faillites & Saisies” a __________ (di cui la ricorrente è venuta a conoscenza tramite l’agenzia di Lugano), riproponendo l’eccezione d’incompetenza territoriale dell’UE (e del­la CEF). Come già precisato in precedenza (sopra consid. 3.1), il cambiamento di domicilio dell’escussa non ha modificato il foro esecutivo. L’UE di Lugano era pertanto competente per avvisare l’PI 2 e l’PI 3 del pignoramento nel senso dell’art. 99 LEF anche se l’unica sede delle banche, dal profilo della pignorabilità dei noti conti, dovesse essere, come sostenuto dalla ricorrente, quella prin­cipale (di __________). Una rogatoria all’ufficio d’esecuzione competente di __________ (giusta l’ art. 89 LEF) non era necessaria (DTF 73 III 120 consid. 1; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 4 ad art. 99 LEF). Di conseguenza pure il ricorso integrativo dev’essere respinto senza necessità di previa notifica alla controparte (art. 9 cpv. 2 LPR).

                                   5.   Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’“integrazione” al ricorso è respinta.

                                   3.   Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

                                   4.   Notificazione all’avv.   .

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

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